Dopo la pausa estiva, l’Agenzia delle Entrate è tornata sulla gestione fiscale delle company car, con due risposte: la n. 233 del 9 settembre 2025 e la n. 237 del 10 settembre 2025.

Questi chiarimenti, pur toccando ambiti diversi, riguardano entrambi il trattamento fiscale delle auto aziendali concesse in uso promiscuo ai dipendenti, come previsto dall’articolo 51, comma 4, lettera a) del TUIR. Restano quindi esclusi i casi in cui il fringe benefit auto debba essere calcolato al cosiddetto “valore normale del bene”, per i quali mancano ancora linee guida ufficiali.

In sintesi:

  • la prima risposta chiarisce che i costi degli optional scelti dal dipendente non riducono il fringe benefit tassabile;
  • la seconda stabilisce che la ricarica elettrica fornita dall’azienda non costituisce reddito imponibile, purché rientri nei limiti previsti dalle tabelle ACI, ma eventuali somme addebitate per uso privato eccedente non riducono comunque il valore del benefit.

In entrambe le risposte, l’Agenzia delle Entrate rafforza il principio di forfettarietà della tassazione dei fringe benefit auto e definisce limiti chiari a ciò che può essere escluso dalla base imponibile, in particolare per optional e ricariche elettriche.

 

Optional su auto aziendali: il costo non riduce il fringe benefit

La Risposta n. 233/2025 riguarda il caso di una società che concede veicoli aziendali in uso promiscuo, consentendo ai dipendenti di richiedere optional a proprio carico, con relativa trattenuta in busta paga.

La posizione della società

Secondo l’istante, l’articolo 51, comma 4, lettera a) del TUIR prevede che il valore del fringe benefit sia determinato “al netto degli ammontari eventualmente trattenuti al dipendente”. La società riteneva che questa disposizione escludesse dal reddito imponibile qualsiasi trattenuta legata al veicolo in uso promiscuo, senza necessità di un collegamento diretto con l’uso personale del mezzo.
Inoltre, poiché le tabelle ACI non considerano il valore degli optional, la società riteneva che gli importi versati dai dipendenti dovessero ridurre il fringe benefit imponibile.

Il chiarimento dell’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia ha ribadito il principio di onnicomprensività del reddito da lavoro dipendente, sottolineando che il valore imponibile del benefit, determinato con le tabelle ACI, è del tutto forfettario e indipendente dai costi effettivi sostenuti.

Di conseguenza:

  • la frase “al netto delle somme eventualmente trattenute” riguarda esclusivamente gli importi richiesti al dipendente per l’uso personale del veicolo, calcolati con le tabelle ACI;
  • gli optional non incidono sul calcolo del fringe benefit e le somme versate dai dipendenti devono essere semplicemente trattenute in busta paga, senza ridurre l’imponibile fiscale.

Ricariche auto elettriche: non tassabili entro i limiti ACI, ma senza deduzioni extra

La Risposta n. 237/2025 affronta il tema delle ricariche per auto elettriche e ibride plug-in aziendali, concesse ai dipendenti in uso promiscuo. La società istante intendeva rinnovare la flotta e fornire una card per ricariche presso colonnine pubbliche, a carico dell’azienda entro un limite annuo, con eventuali eccedenze a carico del dipendente.

La posizione della società

L’azienda chiedeva se la card generasse reddito imponibile per i dipendenti, sostenendo che il costo della ricarica fosse già incluso nella determinazione forfettaria ACI. Inoltre, in caso di superamento del limite annuo, riteneva che gli importi addebitati ai dipendenti potessero ridurre il valore convenzionale ACI del fringe benefit.

Il chiarimento dell’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia ha dato due risposte distinte:

  1. Card di ricarica non imponibile
    Poiché le tabelle ACI per veicoli elettrici e ibridi plug-in considerano già il costo dell’energia, la ricarica elettrica fornita dall’azienda non genera reddito imponibile aggiuntivo per il dipendente. Ciò garantisce uniformità di trattamento rispetto ai veicoli a combustione.
  2. Costi eccedenti a carico del dipendente non deducibili
    Anche in questo caso, prevale il principio di forfettarietà. Le somme che il dipendente sostiene per l’energia eccedente i limiti previsti non possono abbattere il fringe benefit, determinato esclusivamente sulla base delle tabelle ACI. Tali importi devono essere trattenuti dal netto in busta paga, senza incidere sull’imponibile.

Con queste due risposte, l’Agenzia delle Entrate conferma che la tassazione dei fringe benefit auto aziendali in uso promiscuo rimane rigidamente ancorata al calcolo forfettario delle tabelle ACI.

  • Gli optional a carico del dipendente non riducono il valore imponibile del benefit.
  • Le ricariche elettriche fornite dall’azienda non generano reddito tassabile, ma eventuali costi extra sostenuti dal dipendente non possono abbattere il fringe benefit.

Per aziende e consulenti HR e fiscali, queste precisazioni rafforzano l’importanza di considerare la forfettarietà del metodo ACI come unico criterio valido per il calcolo dei benefit auto aziendali.