IL DIRITTO DI SCIOPERO: NORMATIVA, APPLICAZIONE E RESPONSABILITÀ DI LAVORATORI E DATORI DI LAVORO
Fondamento costituzionale e quadro normativo
Il diritto di sciopero è garantito dall’articolo 40 della Costituzione italiana, che lo riconosce come una delle libertà fondamentali dei lavoratori, da esercitare “nell’ambito delle leggi che lo regolano”.
La norma non definisce nel dettaglio modalità, limiti o procedure, lasciando alla legislazione ordinaria e alla giurisprudenza il compito di tracciarne i confini.
Non esiste una legge generale sullo sciopero, ma un insieme di fonti normative che ne disciplinano l’esercizio:
- Costituzione italiana – art. 40
- Statuto dei lavoratori – art. 28 L. 300/1970
- Legge n. 146/1990 (e successive modifiche), che regola lo sciopero nei servizi pubblici essenziali
- Contratti collettivi nazionali e accordi aziendali, che possono definire preavvisi, procedure o servizi minimi
- Giurisprudenza della Corte Costituzionale e della Corte di Cassazione, che chiarisce diritti, abusi e tutele contro comportamenti antisindacali
Ambito di applicazione del diritto di sciopero
Il diritto di sciopero spetta a tutti i lavoratori subordinati, sia pubblici che privati.
Può essere proclamato da un sindacato, da una RSU/RSA o da un gruppo di lavoratori, purché l’azione sia collettiva e non individuale.
Settori soggetti a regolamentazione specifica
Alcuni comparti sono sottoposti a regole più restrittive, tra cui:
- Servizi pubblici essenziali: comprendono sanità, trasporti, istruzione obbligatoria, giustizia, telecomunicazioni di emergenza, energia, assistenza e raccolta rifiuti.
In questi casi lo sciopero è consentito, ma deve essere garantita una soglia minima di funzionamento. - Settori privati strategici: logistica, metalmeccanico, grande distribuzione e altri.
Qui non esistono limiti di legge sui servizi minimi, ma accordi collettivi o regolamenti aziendali possono definire modalità di proclamazione e durata.
Procedure e tipologie di sciopero
La normativa non prevede una procedura specifica per la proclamazione dello sciopero. Tuttavia, per ragioni di correttezza, è prassi comune fornire un preavviso al datore di lavoro, anche se la giurisprudenza è concorde nel ritenere che tale adempimento non costituisca un elemento essenziale per la legittimità dello sciopero. Inoltre, non è richiesta alcuna autorizzazione da parte delle associazioni sindacali. Ciò che legittima l’esercizio del diritto di sciopero è il fatto che l’iniziativa sia resa di pubblico dominio.
Principali tipologie di sciopero
| Tipo di sciopero | Caratteristiche principali |
| Sciopero generale | Coinvolge più categorie o l’intero sistema produttivo; motivazioni economiche, politiche o sociali. |
| Sciopero di categoria o di settore | Riguarda un comparto specifico (es. scuola, trasporti, metalmeccanici). |
| Sciopero aziendale | Rivolto a una singola azienda o gruppo, spesso legato a vertenze o licenziamenti. |
| Sciopero politico o di solidarietà | Non mira a rivendicazioni contrattuali, ma a sostenere cause sociali o internazionali. |
| Sciopero a singhiozzo o intermittente | Astensioni brevi e ripetute; può essere legittimo se dichiarato formalmente. |
| Sciopero a scacchiera, dello straordinario o della reperibilità | Coinvolge solo determinate mansioni o orari (es. rifiuto di straordinari); lecito se proclamato correttamente. |
Modalità di esercizio e conseguenze sui rapporti di lavoro
Lo sciopero consiste nella sospensione collettiva e volontaria della prestazione lavorativa.
Non richiede autorizzazione aziendale né iscrizione sindacale.
Tutela dei lavoratori
- Chi aderisce allo sciopero non può subire sanzioni disciplinari.
- Durante il periodo di astensione, il lavoratore non percepisce la retribuzione, come contropartita del danno economico causato al datore di lavoro.
- Lo sciopero è considerato illecito solo in caso di violenza, blocchi illegittimi o mancato rispetto dei servizi minimi nei settori obbligati.
Obblighi del datore di lavoro
Il datore di lavoro può registrare l’assenza per sciopero, ma non può:
- Attuare discriminazioni o premi per chi non partecipa
- Avviare provvedimenti disciplinari o licenziamenti legati alla partecipazione
- Sostituire gli scioperanti con nuovi assunti o contratti a termine per annullarne gli effetti
Tali comportamenti costituiscono condotta antisindacale (art. 28 dello Statuto dei lavoratori).
Nei servizi essenziali, invece, il datore è tenuto a garantire i servizi minimi e informare il pubblico su eventuali riduzioni.
Trattamento economico durante lo sciopero
L’adesione allo sciopero comporta la sospensione della retribuzione e di tutti gli elementi accessori connessi all’attività lavorativa.
Ciò può influire su:
- Mensilità aggiuntive (tredicesima, quattordicesima)
- Retribuzioni indirette e differite
- Imponibile previdenziale e contributivo
Dal punto di vista fiscale, tuttavia, lo sciopero non incide sulle detrazioni d’imposta.
L’evento deve essere registrato nel Libro Unico del Lavoro, per garantire una corretta determinazione delle competenze e delle assenze.
Equilibrio tra diritti e responsabilità
Il diritto di sciopero rappresenta uno dei pilastri delle libertà sindacali, ma vive in equilibrio con altri diritti costituzionali, come salute, mobilità, istruzione e sicurezza.
La normativa non intende limitarlo, bensì renderlo compatibile con l’interesse collettivo e con la continuità dei servizi pubblici.
Conoscere regole, limiti e responsabilità dello sciopero è fondamentale sia per i lavoratori che per i datori di lavoro, al fine di esercitare correttamente questo diritto costituzionale.