Oggi, analizziamo le novità contenute nel decreto n. 95442 del 15 aprile 2016 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Ricordiamo che:

  • il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 ha riordinato la normativa in materia di cassa integrazione salariale ordinaria, in particolare l’art. 16, comma 2 ha rinviato al Ministro del lavoro e delle politiche sociali il compito di definire i criteri di esame delle domande e di concessione della CIGO;
  • il Ministero del Lavoro, pertanto, ha emanato il decreto n. 95442 del 15 aprile 2016, definendo i predetti criteri .

Vediamo, quali sono i punti principali del decreto n. 95442:

Organo competente ad autorizzare

La prima novità è che, a  decorrere dal 1° gennaio 2016, l’integrazione salariale Ordinaria (CIGO), è concessa dalla sede dell’INPS territorialmente competente, conseguentemente l’istanza è definita direttamente dal direttore di sede o dal dirigente delegato e non più dall’apposita commissione provinciale.

Causali di intervento della CIGO

Le causali per la CIGO sono:

a) situazioni aziendali dovute a eventi transitori e non imputabili all’impresa o ai dipendenti, incluse le intemperie stagionali;

b) situazioni temporanee di mercato.

L’impresa deve dimostrare la sussistenza dei presupporti essenziali della CIGO, in particolare :

    • la transitorietà della situazione aziendale;
    • la temporaneità della situazione di mercato;
    • la previsione certa di ripresa della normale attività lavorativa.
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Novità per l’esame delle domande

L’ impresa , alla domanda di CIGO, deve allegare una relazione tecnica resa sotto forma di dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, ai sensi dell’art. 47 del DPR n. 445/2000, in cui deve:

  • documentare le ragioni che hanno determinato la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa
  • dimostrare, sulla base di elementi oggettivi, che l’impresa continua ad operare sul mercato con documentazione sulla solidità finanziaria dell’impresa o situazione temporanea di crisi del settore, nuove acquisizioni di ordini e periodi di CIGO già concessi.

Il provvedimento di concessione della CIGO o di rigetto, totale o parziale, della domanda deve contenere una motivazione adeguata in riferimento agli elementi contenuti nella documentazione presentata e alla prevedibilità della ripresa della normale attività lavorativa.

In fase di istruttoria, l’INPS può richiedere all’impresa di fornire, entro 15 giorni dalla ricezione della richiesta, ulteriore elementi necessari per la definizione della pratica.

Ulteriori causali per la cigo

Il decreto precisa gli ulteriori casi che integrano la transitorietà della situazione aziendale e la temporaneità della situazione di mercato, ad esempio la mancanza di lavoro o di commesse e crisi di mercato, la fine cantiere o fine lavoro, gli eventi meteo, alluvioni, sisma, guasti ai macchinari e manutenzione straordinaria.

Cumulabilità della CIGO con il contratto di solidarietà.

La CIGO è cumulabile con il contratto di solidarietà purché si riferisca a lavoratori distinti e non abbia una durata superiore a tre mesi, fatta salva l’ipotesi di eventi oggettivamente non evitabili.