Il trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria vedrà comprese, nella platea dei beneficiari, le aziende in cessazione anche per gli anni 2019 e 2020: è quanto previsto dal Decreto Legge n. 109 del 28 settembre 2018, che all’articolo 44 vincola l’assegnamento delle risorse ai limiti temporali e finanziari determinati dal D.Lgs. n. 148/2015.

La concessione della Cigs può quindi avvenire in virtù delle seguenti fattispecie di causali:

  • quando l’azienda abbia cessato o cessi l’attività produttiva e sussistano concrete prospettive di cessione dell’attività con conseguente riassorbimento occupazionale;
  • quando sia possibile realizzare interventi di reindustrializzazione del sito produttivo;
  • attraverso specifici percorsi di politica attiva del lavoro posti in essere dalla Regione.

A riguardo il Ministero del lavoro, attraverso la circolare n. 15/2018, ha precisato che una volta “determinata la cessazione di attività e individuate le prospettive di cessione, l’impresa deve stipulare uno specifico accordo con le parti sociali presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al quale possono partecipare anche il Ministero dello sviluppo economico e la Regione interessata”.