INPS: COVID-19 – BONUS ASILO NIDO 2020
INPS, MESSAGGIO N. 1447 DEL 01/04/2020
L’INPS nel messaggio n. 1447 dell’1 aprile 2020, interviene riguardo la fruizione del bonus asilo nido per l’annualità 2020, sono pervenute numerose istanze di chiarimento relative all’erogazione del beneficio da parte dell’Inps anche per le mensilità interessate dalla sospensione dei sevizi educativi per l’infanzia a causa dell’emergenza da COVID-19.
Essendo stata disposta la sospensione dei servizi educativi per l’infanzia, è prevista, in alternativa alla fruizione del congedo parentale c.d. COVID-19, la possibilità di ottenere un bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting per le prestazioni di assistenza e sorveglianza dei minori effettuate dal 5 marzo 2020.
E’ possibile erogare il bonus asilo nido anche eventualmente in cumulo con il nuovo bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting per Covid-19.
Bonus asilo nido
L’erogazione del bonus asilo nido avviene in base all’effettivo sostenimento dell’onere da parte del genitore richiedente, tenuto a presentare i documenti giustificativi della spesa, quali le fatture emesse dall’asilo, le ricevute di pagamento, avvalendosi della funzione di allegazione del documento presente nella procedura di invio on line della domanda, entro la fine del mese di riferimento ovvero improrogabilmente entro il 1° aprile dell’anno successivo.
Non è richiesta anche la documentazione attestante l’effettiva frequenza del minore presso l’asilo nido al quale è stato iscritto.
Pertanto, ciò che rileva ai fini dell’erogazione del bonus asilo nido è l’adempimento dell’onere di pagamento della retta, nascente dal contratto stipulato con la scuola, da cui deriva l’obbligazione del versamento, per la durata dell’anno scolastico, della rata mensile o in un’unica soluzione.
Si ricorda che resta comunque possibile effettuare la variazione dei mesi originariamente richiesti in domanda utilizzando l’apposita funzionalità, disponibile nell’ambito del servizio on line dell’applicativo del bonus asilo nido, seguendo il percorso “variazioni domanda/invia richiesta” – “motivo richiesta variazione” – “sostituzione mensilità richieste”.
Criteri compatibilità
L’Istituto conclude che, nei casi di contributo per la frequenza dell’asilo nido, si ritiene non sussista alcuna incompatibilità con la concessione del bonus per l’acquisto dei servizi di baby-sitting, introdotto dal Governo per fronteggiare l’attuale situazione imprevista e assolutamente emergenziale, fornendo alle famiglie il sostegno necessario all’accudimento dei minori nel nucleo familiare.
Il bonus baby-sitting, infatti, è erogato mediante Libretto Famiglia ed è destinato a remunerare il soggetto prestatore di lavoro occasionale che svolge assistenza e sorveglianza del minore. Resta fermo, pertanto, il diritto a percepire il rimborso per il pagamento della retta dell’asilo per le mensilità riferite al periodo di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia, sulla base della documentazione attestante l’effettivo sostenimento della spesa.