INPS MESSAGGIO N. 1621 DEL 15/04/2020

L’Inps con messaggio n. 1621/2020 risponde ad una serie di quesiti relativi alla compatibilità del congedo speciale covid pari a 15 giorni per nucleo familiare per l’assistenza dei figli in seguito alla chiusura degli istituti scolastici a causa dell’emergenza sanitaria COVID-19.

L’Inps precisa che:
• la domanda può essere presentata anche retroattivamente per periodi a partire dal 05 marzo 2020;
• il congedo può essere richiesto a giorni, anche in modalità frazionata, con le stesse modalità del congedo parentale, alternandolo con attività lavorativa ovvero con altre tipologie di permesso o congedo (ad esempio, ferie, congedo parentale, prolungamento del congedo parentale, giorni di permesso ai sensi della legge n. 104/1992, etc.);
• per nucleo familiare si intendono i soggetti iscritti nel medesimo stato di famiglia.
I coniugi separati o divorziati fanno parte dello stesso nucleo familiare qualora continuino a risiedere nella stessa abitazione. Affinché i coniugi separati o divorziati costituiscano due nuclei diversi, è necessario che abbiano due diverse residenze oppure che sia stato disposto l’affido esclusivo dei minori ad uno solo dei genitori. In tal caso il congedo spetta al genitore affidatario.

Il congedo può essere utilizzato tra i genitori in modalità alternata fra gli stessi.

 

RAPPORTI CON ALTRI ISTITUTI

Bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting
La fruizione del congedo COVID-19 è incompatibile con la richiesta del bonus in oggetto.

Congedo parentale
Il congedo COVID-19 è incompatibile con la contemporanea (negli stessi giorni) fruizione del congedo parentale per lo stesso figlio da parte dell’altro genitore appartenente al nucleo familiare. Resta fermo che nei giorni in cui non si fruisce del congedo COVID-19, è possibile fruire di giorni di congedo parentale.

Allattamento
La fruizione del congedo COVID-19 non è compatibile con la contemporanea (negli stessi giorni) fruizione da parte dell’altro genitore dei riposi per allattamento fruiti per lo stesso figlio.

Cessazione del rapporto di lavoro o dell’attività lavorativa
Il congedo COVID-19 non può essere fruito dal genitore disoccupato. Qualora la cessazione dell’attività lavorativa intervenga durante la fruizione di un periodo di congedo, la fruizione si interromperà con la cessazione stessa del rapporto di lavoro. L’incompatibilità sussiste anche nel caso in cui l’altro genitore appartenente al nucleo familiare cessi il rapporto di lavoro.

Ammortizzatori sociali 
La fruizione del congedo COVID-19 è incompatibile con la contemporanea (negli stessi giorni) percezione da parte dell’altro genitore appartenente al nucleo familiare di strumenti a sostegno del reddito quali, ad esempio, CIGO, CIGS, CIG in deroga, Assegno ordinario, CISOA, NASpI e DIS-COLL.
Nel caso in cui il genitore sia beneficiario di un trattamento di integrazione salariale per riduzione di orario di lavoro, l’altro genitore potrà fruire del congedo.

Inoltre l’istituto precisa che il genitore destinatario di un qualsiasi trattamento di integrazione salariale, può optare per la fruizione del congedo COVID-19. 
Ne consegue che i due trattamenti economici non sono tra loro cumulabili.

Malattia
In caso di malattia di uno dei genitori appartenente allo stesso nucleo familiare, l’altro genitore può fruire del congedo COVID-19 oppure del congedo parentale, in quanto la presenza di un evento morboso potrebbe presupporre un’incapacità di prendersi cura del figlio.

Maternità/Paternità
In caso di congedo di maternità/paternità dei lavoratori dipendenti, l’altro genitore non può fruire del congedo COVID-19 per lo stesso figlio.
Qualora ci siano più figli nel nucleo familiare oltre al figlio per cui si fruisce del congedo di maternità/paternità, la fruizione del congedo COVID-19 da parte dell’altro genitore è compatibile per la cura degli altri figli.

Lavoro Agile
La fruizione del congedo COVID-19 è compatibile con la prestazione di lavoro in modalità smart-working dell’altro genitore, in quanto il genitore che svolge l’attività lavorativa da casa non può comunque occuparsi della cura dei figli.

Ferie
La fruizione del congedo COVID-19 è compatibile con la contemporanea (negli stessi giorni) fruizione di ferie dell’altro genitore appartenente al nucleo familiare.

Aspettativa non retribuita
E’ compatibile la fruizione del congedo con la contemporanea (negli stessi giorni) fruizione di aspettativa non retribuita da parte dell’altro genitore appartenente al nucleo familiare.

Part-time e lavoro intermittente
La fruizione del congedo da parte dell’altro genitore è compatibile ed è fruibile anche durante le giornate di pausa contrattuale dell’altro genitore.

Indennità di cui agli articoli 27, 28, 29, 30 e 38 del decreto-legge n. 18/2020
Il congedo in esame è compatibile con le indennità erogate dagli articoli 27, 28,29,30 e 38 del DL 18/2020 (indennità per lavoratori autonomi, per i lavoratori stagionali, per i lavoratori dello spettacolo etc).

Chiusura delle attività commerciali per emergenza COVID-19
La fruizione del congedo in esame è compatibile con la sospensione obbligatoria dell’attività da lavoro autonomo disposta durante il periodo di emergenza per COVID-19.

Permessi per assistere figli disabili
Il genitore può cumulare nell’arco dello stesso mese il congedo COVID-19 con i permessi della L.  104/1992 (compresi i 12 giorni ulteriori) anche se fruiti per lo stesso figlio.
Inoltre è possibile cumulare nell’arco dello stesso mese il congedo COVID-19 con il prolungamento del congedo parentale e con il congedo straordinario, anche fruito per lo stesso figlio.
È inoltre possibile fruire del congedo nelle stesse giornate in cui l’altro genitore stia fruendo, anche per lo stesso figlio, dei permessi previsti dalla L. 104/1992 o del prolungamento del congedo o del congedo straordinario.

 

SPECIFICHE PER I PERMESSI L. 104 (ULTERIORI 12 GIORNI)

Le 12 giornate previste dall’articolo 24 del decreto-legge n. 18/2020 sono soggette alle regole generali dei permessi di cui alla legge n. 104/1992.
Pertanto, in caso di CIG o FIS con sospensione a zero ore non vengono riconosciute le giornate di permesso.
In caso di CIG o FIS con riduzione di orario, le 12 giornate possono essere fruite riproporzionando le giornate spettanti in base alla ridotta prestazione lavorativa richiesta, secondo le regole del part-time verticale.