INPS, MESSAGGIO N. 1754 DEL 24 APRILE 2020

L’INPS, con il messaggio n. 1754 del 24 aprile 2020, fornisce alcune istruzioni operative, in relazione alla sospensione dei termini dei versamenti in scadenza nei mesi di aprile e di maggio 2020. L’Istituto specifica che il requisito della riduzione del fatturato rispetto allo stesso mese del precedente periodo d’imposta deve essere verificato distintamente per il mese di marzo e per il mese di aprile. I termini di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria in scadenza nei mesi di aprile e maggio 2020 sono sospesi, anche per gli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, che svolgono attività istituzionale di interesse generale non in regime d’impresa.

 

Modalità di sospensione
Le aziende, mediante l’inserimento dei codici di sospensione sotto indicati all’interno del flusso Uniemens, dichiarano di possedere i requisiti previsti ai fini della sospensione dei versamenti. L’Istituto provvederà all’attribuzione del codice di autorizzazione “7G”, che assume il nuovo significato di “Azienda interessata alla sospensione dei versamenti contributivi a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. D.L. n. 23/2020, Art. 18”.
Per i periodi di paga aventi scadenza tra il 1° aprile 2020 e il 31 maggio 2020, le aziende interessate devono inserire nell’elemento “DenunciaAziendale”, “AltrePartiteACredito”, “CausaleACredito” i seguenti codici:
– “N970”, avente il significato di “sospensione contributiva a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. D.L. n. 23/2020, Art. 18 commi 1 e 2”;
– “N971”, avente il significato di “sospensione contributiva a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. D.L. n. 23/2020, Art. 18 commi 3 e 4”;
– “N972”, avente il significato di “sospensione contributiva a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. D.L. n. 23/2020, Art. 18 comma 5”.

 

Contribuzione sospesa da versare al Fondo di Tesoreria
La sospensione contributiva si applica anche alle quote di TFR da versare al Fondo di Tesoreria, trattandosi di contribuzione previdenziale equiparata, ai fini dell’accertamento e della riscossione, a quella obbligatoria dovuta a carico del datore di lavoro.
Pertanto, qualora il datore di lavoro, durante il periodo di sospensione, debba liquidare il trattamento di fine rapporto o le anticipazioni di cui all’articolo 2120 c.c., ai fini del calcolo della capienza dovranno essere considerati i contributi esposti “a debito” nella denuncia contributiva non assumendo invece rilievo le partite oggetto di sospensione contributiva.
Gestione separata
I committenti tenuti al versamento dei contributi alla Gestione separata dichiarano di possedere i requisiti previsti ai fini della sospensione dei versamenti mediante l’inserimento dei codici di sospensione sotto indicati all’interno del flusso Uniemens. A tal fine, nel flusso Uniemens riferito ai periodi di sospensione dovrà essere riportato, nell’elemento “CodCalamita” di “Collaboratore”, il valore:
– “28”, avente il significato di “Sospensione contributiva a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. D.L. n. 23/2020, Art. 18, commi 1 e 2”;
– “29”, avente il significato di “Sospensione contributiva a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. D.L. n. 23/2020, Art. 18, commi 3 e 4”. Validità dal 1° aprile al 31 maggio 2020”;
– “30”, avente il significato di “Sospensione contributiva a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. D.L. n. 23/2020, Art. 18, comma 5”. Validità dal 1° aprile al 31 maggio 2020”.