INPS: COVID-19 – SOSPENSIONE DEGLI OBBLIGHI CONTRIBUTIVI E CONTRIBUTI PREVISTI DAL CCNL
L’INPS ha emanato il messaggio n. 1946 dell’11 maggio 2020, con il quale fornisce i chiarimenti circa gli adempimenti da porre in essere sia ai fini della compilazione delle dichiarazioni contributive sia ai fini dei correlati effetti finanziari, per il versamento di contributi derivanti da norme contrattuali previste dai CCNL applicati, in presenza della sospensione degli obblighi contributivi stabilita in via legislativa.
In particolare, ogni azienda che effettua tali versamenti indica nell’elemento
Allo scopo di favorire il corretto assolvimento dei versamenti di tali contributi nell’attuale situazione caratterizzata, da un lato, dalla sospensione degli adempimenti contributivi recata dalle norme e, dall’altro, dall’ utilizzo di strumenti di integrazione salariale per riduzione o sospensione dell’attività produttiva, con il messaggio in esame, si ribadiscono gli adempimenti da porre in essere sia ai fini della compilazione delle dichiarazioni contributive sia ai fini dei correlati effetti finanziari.
L’Inps ricorda, inoltre, che la sospensione degli adempimenti contributivi riguarda esclusivamente la contribuzione previdenziale ed assistenziale e non il versamento dei contributi contrattuali e che, sul piano formale, gli importi sospesi vanno esposti nella
Si riportano di seguito tre esempi di compilazione della denuncia aziendale.
Azienda con obblighi contributivi sospesi e versamento di contributi contrattuali
In tal caso, l’azienda non è tenuta ad effettuare versamenti contributivi, che restano sospesi nei termini stabiliti dalle relative norme, ma effettua il versamento dei contributi contrattuali.
Ai fini della compilazione della dichiarazione Uniemens, nell’elemento contribuzione sospesa l’azienda riporterà esclusivamente un importo pari al massimo a quello dei contributi dovuti e negli elementi
Pertanto, a titolo di esempio:
• contributi dovuti: € 10.000,00 (
• contributi sospesi: € 10.000,00 (
• contributi contrattuali: € 100,00 (
• versamento a mezzo F24: € 100,00
• somme riversate da INPS ai destinatari previsti dai CCNL: € 100,00.
Azienda con obblighi contributivi sospesi, conguaglio di somme anticipate per conto dell’Istituto e versamento dei contributi contrattuali
In tal caso, l’azienda non è tenuta ad effettuare versamenti contributivi, che restano sospesi nei termini stabiliti dalle relative norme, opera il conguaglio di anticipazione delle somme pagate per conto dell’INPS (es. cassa integrazione guadagni ordinaria, assegno di solidarietà FIS, ecc.) ed effettua il versamento dei contributi contrattuali.
Ai fini della compilazione della dichiarazione Uniemens, nell’elemento contribuzione sospesa l’azienda riporterà esclusivamente un importo pari al massimo a quello dei contributi dovuti, nelle somme a credito risulterà l’importo dei conguagli effettuati e negli elementi
Pertanto, a titolo di esempio:
• contributi dovuti: € 10.000,00
• contributi sospesi: € 10.000,00
• conguaglio per anticipazioni datore di lavoro c/o INPS: € 2.000,00
• contributi contrattuali: € 100,00
• versamento a mezzo F24: non è necessario alcun versamento, in quanto la denuncia si chiude con un credito a favore dell’azienda, pari a € 1.900,00 (somme a conguaglio – contributi contrattuali)
• somme riversate da INPS ai destinatari previsti dai CCNL: € 100,00.
Azienda con obblighi contributivi sospesi e versamento di contributi contrattuali alla ripresa degli obblighi contributivi
In tal caso, l’azienda non è tenuta ad effettuare versamenti contributivi, che restano sospesi nei termini stabiliti dalle relative norme, ed effettua il versamento dei contributi contrattuali solo alla ripresa degli obblighi contributivi.
Ai fini della compilazione della dichiarazione Uniemens dei mesi oggetto di sospensione contributiva, nell’elemento
Pertanto, a titolo di esempio:
Competenza Marzo 2020
• contributi dovuti: € 10.000,00
• contributi sospesi: € 10.000,00
• contributi contrattuali: € 00,00 (valorizzazione dell’elemento
• versamento a mezzo F24: non è necessario alcun versamento, in quanto la denuncia si chiude a saldo zero
• somme riversate da INPS ai destinatari previsti dai CCNL: € 00,00.
Competenza Aprile 2020
• contributi dovuti: € 10.000,00
• contributi sospesi: € 10.000,00
• contributi contrattuali: € 00,00 (valorizzazione dell’elemento
• versamento a mezzo F24: non è necessario alcun versamento, in quanto la denuncia si chiude a saldo zero
• somme riversate da INPS ai soggetti destinatari previsti dai CCNL: € 00,00.
Competenza Maggio 2020 (mese senza sospensione contributiva)
• contributi dovuti: € 10.000,00
• contributi sospesi: € 00,00
• contributi contrattuali: € 300,00 (€ 100,00 per ognuno dei mesi di marzo, aprile e maggio, con valorizzazione dell’elemento
• versamento a mezzo F24: € 10.300,00
• somme riversate da INPS ai destinatari previsti dai CCNL: € 300,00.
Inoltre, entro il 31 maggio l’azienda è tenuta a riprendere il versamento dei contributi sospesi, che può essere effettuato in soluzione unica (€ 20.000,00) ovvero in cinque rate mensili di eguale importo (€ 4.000,00), la prima delle quali con la stessa scadenza di cui sopra, sulla base delle istruzioni che verranno fornite successivamente dall’Istituto.