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18 febbraio 2021 AE: BUONI PASTO ESENTI IN SMART WORKING
Area Normativa Circolare Normativa Fiscale

AE: BUONI PASTO ESENTI IN SMART WORKING

AE, RISPOSTA INTERPELLO N. 956-2631 DEL 2020

Con la risposta a interpello n. 956-2631/2020 l'Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale del Lazio ha fornito alcune indicazioni sul regime fiscale applicabile ai buoni pasto in caso di lavoratori in smart working.

In deroga al principio di onnicomprensività che disciplina il reddito di lavoro dipendente, l’art. 51, comma 2, lettera c), TUIR prevede che non concorrono alla formazione del reddito del lavoratore dipendente:

  • le somministrazioni di vitto da parte del datore di lavoro nonché quelle in mense organizzate direttamente dal datore di lavoro o gestite da terzi;
  • le prestazioni sostitutive delle somministrazioni di vitto fino all’importo complessivo giornaliero di 4 euro, aumentato a 8 euro nel caso in cui le stesse siano rese in forma elettronica;
  • le indennità sostitutive delle somministrazioni di vitto corrisposte agli addetti ai cantieri edili, ad altre strutture lavorative a carattere temporaneo o ad unità produttive ubicate in zone dove manchino strutture o servizi di ristorazione fino all’importo complessivo giornaliero di 5,29 euro.

La ratio sottesa a tale regime fiscale di favore è ispirata dalla volontà del legislatore di detassare le erogazioni ai dipendenti che si ricollegano alla necessità del datore di lavoro di provvedere alle esigenze alimentari del personale che durante l’orario di lavoro deve consumare il pasto.

La disposizione disciplina distinte ipotesi di somministrazione di vitto e precisamente:

  • la gestione, anche tramite terzi, di una mensa da parte del datore di lavoro;
  • la prestazione di servizi sostitutivi di mense aziendali (ad esempio, sotto forma di buoni pasto);
  • la corresponsione di una somma a titolo di indennità sostitutiva di mensa.

Fatta salva la prima ipotesi che esclude l’emersione di un reddito di lavoro dipendente, nelle altre modalità di somministrazione del vitto, invece, è prevista, anche se in diversa misura, la rilevanza reddituale della stessa.

L’art. 4, D.M. 7 giugno 2017, n. 122 del Ministero dello Sviluppo economico prevede che i buoni pasto:

  • consentono al titolare di ricevere un servizio sostitutivo di mensa di importo pari al valore facciale del buono pasto;
  • consentono all’esercizio convenzionato di provare documentalmente l’avvenuta prestazione nei confronti delle società di emissione;
  • sono utilizzati esclusivamente dai prestatori di lavoro subordinato, a tempo pieno o parziale, anche qualora l’orario di lavoro non prevede una pausa per il pasto, nonché dai soggetti che hanno instaurato con il cliente un rapporto di collaborazione anche non subordinato;
  • non sono cedibili, né cumulabili oltre il limite di otto buoni, né commercializzabili o convertibili in denaro e sono utilizzabili solo dal titolare;
  • sono utilizzabili esclusivamente per l’intero valore facciale.

Il buono pasto può essere corrisposto da parte del datore di lavoro in favore dei dipendenti assunti, sia a tempo pieno che a tempo parziale, nonché qualora l’articolazione dell’orario di lavoro non preveda una pausa per il pranzo; tale previsione, in effetti, tiene conto della circostanza che la realtà lavorativa è sempre più caratterizzata da forme di lavoro flessibili.

In assenza di disposizioni che limitano l’erogazione, da parte del datore di lavoro, dei buoni pasto in favore dei propri dipendenti, si ritiene che per tali prestazioni sostitutive del servizio di mensa trovi applicazione il regime di parziale imponibilità prevista dalla lettera c) del comma 2 dell’art. 51 TUIR, indipendentemente dall’articolazione dell’orario di lavoro e dalle modalità di svolgimento dell’attività lavorativa.

Quindi, nel caso in cui si riconoscono i buoni pasto ai lavoratori agili, gli stessi non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente, ai sensi dell’art. 51, comma 2, lettera c),TUIR.
Pertanto, il datore di lavoro non sarà tenuto a operare, anche nei confronti dei lavoratori in smart working, la ritenuta a titolo di acconto IRPEF sul valore dei buoni pasto fino a 4 euro, se cartacei, ovvero 8 euro, se elettronici.