AGENZIA DELLE ENTRATE RISPOSTA N. 433 DEL 28/10/2019
L’Agenzia delle Entrate chiarisce che i redditi derivanti dal lavoro dipendente di persone abitanti nella zona di frontiera di uno degli Stati, e che lavorano nella zona di frontiera dell'altro Stato sono imponibili soltanto nello Stato di residenza.
I sostituti d'imposta, possono, applicare direttamente l'esenzione soltanto previa presentazione, da parte dei beneficiari della documentazione idonea a dimostrare l'effettivo possesso di tutti i requisiti necessari.
In caso d'incertezza sulla sussistenza dei presupposti previsti dalle Convenzioni per evitare le doppie imposizioni, il datore di lavoro è tenuto ad operare le ritenute.