Contattaci!
IT|EN
27 aprile 2020 AGENZIA DELLE ENTRATE: PREMIO DI 100 EURO AI LAVORATORI DIPENDENTI
Area Normativa Circolare Normativa Fiscale

AGENZIA DELLE ENTRATE: PREMIO DI 100 EURO AI LAVORATORI DIPENDENTI

Con la risoluzione n. 18/E del 9 aprile 2020, l'Agenzia delle Entrate ha fornito i primi chiarimenti in merito al premio di 100 euro che il decreto Cura Italia riconosce ai lavoratori dipendenti.

AGENZIA DELLE ENTRATE, RISOLUZIONE 18E DEL 9 APRILE 2020

Con la risoluzione n. 18/E del 9 aprile 2020, l'Agenzia delle Entrate ha fornito i primi chiarimenti in merito al premio di 100 euro che il decreto Cura Italia riconosce ai lavoratori dipendenti.

I chiarimenti riguardano quanto previsto dall’art. 63 del D.L. n. 18/2020 in base al quale - ai titolari di redditi di lavoro dipendente, che possiedono un reddito complessivo da lavoro dipendente dell’anno precedente di importo non superiore a 40.000 euro - spetta un premio, per il mese di marzo 2020, che non concorre alla formazione del reddito, pari a 100 euro da rapportare al numero di giorni di lavoro svolti nella propria sede di lavoro nel predetto mese.
I sostituti d’imposta riconoscono, in via automatica, l'incentivo a partire dalla retribuzione corrisposta nel mese di aprile e comunque entro il termine di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno.

Al fine di consentire il recupero da parte dei sostituti d’imposta dell’incentivo erogato, si prevede che gli stessi possono utilizzare l’istituto della compensazione.
La norma quindi prevede che il premio di 100 euro deve essere rapportato al numero di giorni di lavoro svolti nella propria sede di lavoro nel mese di marzo. In sostanza, il premio non spetta per i giorni in cui il lavoratore non ha svolto la propria attività lavorativa presso la sede di lavoro, in quanto ha espletato l’attività lavorativa in telelavoro o in smart working, ovvero è stato assente per qualsiasi altro motivo come ferie, malattia, permessi retribuiti o non retribuiti, congedi, etc.

Occorre evidenziare che ai fini della determinazione dell’importo del bonus spettante, per esigenze di semplificazione negli interventi di adeguamento software dei sistemi gestionali delle imprese, in alternativa al criterio indicato nella circolare n. 8/E/2020, che è basato in sostanza sul rapporto tra ore ordinarie lavorate e ore ordinarie lavorabili, può essere utilizzato anche il rapporto tra i giorni di presenza in sede, indipendentemente dal numero di ore prestate, effettivamente lavorati nel mese di marzo e quelli lavorabili come previsto dal contratto collettivo, ovvero individuale qualora stipulato in deroga allo stesso. 
Di conseguenza, il bonus erogabile al lavoratore è dato dall’importo di 100 euro moltiplicato per il suddetto rapporto. Inoltre è stato evidenziato che il premio di 100 euro spetti al lavoratore qualora abbia svolto la propria prestazione lavorativa in presenza in tutti i giorni previsti dal contratto, indipendentemente se in full time o part time.

Anche qualora il lavoratore abbia un contratto part time, ai fini del calcolo del quantum erogabile, il rapporto deve tener conto dei giorni effettivamente lavorati presso la sede di lavoro e di quelli lavorabili.