Contattaci!
IT|EN
11 maggio 2020 AGENZIA DELLE ENTRATE: ULTERIORI CHIARIMENTI IN MERITO ALLE PREVISIONI DEL DECRETO LIQUIDITÀ
Area Normativa Normativa Fiscale Aggiornamenti COVID-19

AGENZIA DELLE ENTRATE: ULTERIORI CHIARIMENTI IN MERITO ALLE PREVISIONI DEL DECRETO LIQUIDITÀ

AGENZIA DELLE ENTRATE CIRCOLARE N. 11/E DEL 06/05/2020

L’Agenzia delle Entrate fornisce ulteriori risposte ai quesiti in merito all’applicazione delle previsioni previste dal decreto Liquidità.
Di seguito le principali risposte per i sostituti d’imposta.


SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI TRIBUTARI

QUESITO: Sospensione dei versamenti tributari e contributivi - Determinazione del calcolo della riduzione del fatturato Si chiede se, in caso di fusione per incorporazione di più società, il calcolo della riduzione del fatturato – previsto dall’articolo 18 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, quale requisito indispensabile per fruire della sospensione dei versamenti da eseguire nei mesi di aprile e maggio 2020 – possa essere effettuato confrontando il fatturato realizzato nei mesi di marzo e aprile 2020 dalla società incorporante, con la somma dei fatturati conseguiti dalle singole società che hanno partecipato alla fusione, rispettivamente, nei mesi di marzo e aprile 2019.

RISPOSTA
L’articolo 18 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 riconosce agli operatori economici maggiormente danneggiati dall’emergenza Covid-19 la possibilità di rinviare al mese di giugno 2020 alcuni versamenti tributari e contributivi in scadenza nei mesi di aprile e  maggio 2020. Il beneficio è fruibile solo laddove si sia registrata una rilevante flessione del fatturato e/o dei corrispettivi del mese di marzo ed aprile 2020, rispetto agli stessi mesi del
precedente periodo di imposta.
In particolare, è previsto che la sospensione sia riconosciuta ai contribuenti che, nei predetti mesi, abbiano subito una flessione del fatturato:
− di almeno il 33 per cento, per coloro che hanno conseguito, nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto, ricavi o compensi non superiori ai 50 milioni di euro;
− di almeno il 50 per cento, per coloro che hanno conseguito, nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto, ricavi o compensi superiori ai 50 milioni di euro.
Nel  caso di perfezionamento di un’operazione di fusione per incorporazione, il calcolo della riduzione del fatturato va eseguito confrontando il fatturato di marzo e aprile 2020 della società incorporante, con la somma dei fatturati delle singole società relativi, rispettivamente, ai mesi di marzo e aprile 2019.


QUESITO: Premio ai lavoratori dipendenti. Criteri di determinazione dell’importo del reddito di lavoro dipendente previsto dall’articolo 63 del Decreto Si chiedono chiarimenti in merito alla risposta al quesito 4.6, contenuto nella circolare 3 aprile 2020, n. 8/E, riguardante le modalità di calcolo del limite reddituale di euro 40 mila, previsto dall’articolo 63 del Decreto, ai fini del riconoscimento di un bonus ai lavoratori dipendenti. In particolare, si chiede di chiarire il seguente aspetto.
Nella suddetta risposta, si precisa che nel calcolo del limite reddituale previsto dall’articolo 63 del Decreto, non si deve tenere conto dei redditi assoggettati a tassazione separata e a tassazione sostitutiva «Tanto in coerenza con i chiarimenti già forniti con la Circolare 15 giugno 2016, n. 28/E». Poiché tale circolare include nel calcolo del limite reddituale (di euro 50 mila), stabilito per l’accesso alla tassazione agevolata dei premi di risultato corrisposti ai lavoratori del settore privato (articolo 1, commi 182-190, della legge 28 dicembre 2015, n. 208), i redditi assoggettati a tassazione sostitutiva, mentre esclude i redditi assoggettati a tassazione separata, si chiede conferma che, ai fini della verifica del limite reddituale di euro 40 mila di cui all’articolo 63 del Decreto, si debba far riferimento esclusivamente ai redditi di lavoro dipendente assoggettati a tassazione ordinaria.

RISPOSTA
Come precisato nella citata circolare n. 8/E del 2020, si ribadisce che, ai fini della verifica del rispetto del limite di 40000 euro, per il riconoscimento del bonus ai lavoratori dipendenti, deve considerarsi esclusivamente il reddito di lavoro dipendente assoggettato a tassazione ordinaria IRPEF e non anche quello assoggettato a tassazione separata o ad imposta sostitutiva.
Pertanto, ai fini del calcolo del limite reddituale bisogna tenere conto dei redditi di lavoro dipendente conseguiti nel 2019, anche se derivanti da più rapporti di lavoro, assoggettati a tassazione ordinaria, con conseguente esclusione dalla determinazione del limite degli eventuali redditi di lavoro assoggettati a tassazione separata e quelli assoggettati ad imposta sostitutiva.


QUESITO: Premio ai lavoratori dipendenti. Criteri di determinazione della soglia di euro 40.000 nel caso in cui il lavoratore fruisca dell’agevolazione fiscale prevista per il rientro in Italia dei ricercatori residenti all’estero o per i lavoratori impatriati. Ai fini dell’attribuzione del premio di 100 euro, si chiedono indicazioni sulla corretta modalità di determinazione della soglia reddituale di euro 40 mila, prevista dall'articolo 63 del Decreto, nel caso in cui il lavoratore dipendente fruisca dell'agevolazione fiscale di cui all'articolo 44 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 o di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147.
In particolare, viene chiesto se il reddito complessivo da lavoro dipendente dell'anno precedente debba essere considerato al lordo della riduzione o debba essere considerato il solo imponibile assoggettato a tassazione progressiva (e, quindi, al netto della riduzione).

RISPOSTA
per i dipendenti che nell’anno precedente a quello di erogazione del premio abbiano beneficiato delle agevolazioni previste per il rientro dei lavoratori in Italia, ovvero per i quali il reddito da lavoro dipendente non ha concorso per intero a tassazione.
Ai fini del calcolo del suddetto limite, occorre considerare i redditi percepiti dal lavoratore, indipendentemente dalla circostanza che lo stesso fruisca di un’agevolazione fiscale che gli consente di far concorrere a tassazione il reddito di lavoro dipendente in misura ridotta.

 
QUESITO: Premio ai lavoratori dipendenti. Verifica del rispetto del limite reddituale di euro 40.000. Precisazioni Ai fini della verifica del rispetto del limite reddituale di euro 40 mila, previsto dall’articolo 63 del Decreto in esame, il sostituto d’imposta, che deve erogare il bonus di euro 100, deve considerare soltanto l’importo riportato al punto 1 della CU 2020?

RISPOSTA
Ai fini  della verifica del limite di euro 40000 occorre considerare il solo reddito di lavoro dipendente assoggetto a tassazione ordinaria, con conseguente esclusione dalla determinazione del limite degli eventuali redditi di lavoro dipendente assoggettati a tassazione separata e quelli assoggettati ad imposta sostitutiva.
Come precisato nella risposta al quesito precedente, qualora il lavoratore, per il periodo d’imposta 2019, abbia fruito delle agevolazioni di cui all'articolo 44 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 o all'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 215, n. 147, facendo concorrere a tassazione il proprio reddito da lavoro dipendente in misura ridotta, il predetto limite di euro 40000 dovrà essere calcolato in ragione dell’importo di reddito di lavoro dipendente effettivamente percepito.
Ne consegue che il datore di lavoro  che nel 2020 eroga il bonus di euro 100, ai fini della verifica del rispetto del predetto limite deve considerare gli importi indicati ai punti 1 e 2 della CU 2020, esclusivamente riferibili a redditi di lavoro dipendente, aumentati degli importi indicati ai punti 463 e 465, rispettivamente riferibili ai codici 1, riportato al punto 462, e ai codici 5, 9, 10 e 11, riportati al punto 465.
In applicazione dei medesimi principi e, in analogia alle componenti reddituali di cui alle agevolazioni di cui all'articolo 44 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 o all'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 215, n. 147 il sostituto d’imposta italiano nella verifica del rispetto del limite reddituale di euro 40.000 dovrà computare anche:
− la quota di reddito esente percepita dai c.d. “frontalieri” indicata ai campi 455 e 456 (fino al massimo previsto di 7.500 euro);
− la quota di abbattimento dei redditi percepiti dai residenti a Campione d’Italia riportata nell’annotazione con il codice “CA” della CU 2020.

 

QUESITO: Premio ai lavoratori dipendenti. Lavoratori dipendenti, residenti in Italia, che prestano l’attività lavorativa all’estero Il bonus di euro 100 previsto dall’articolo 63 del Decreto spetta ai lavoratori dipendenti, residenti in Italia, che prestano l’attività lavorativa all’estero?

RISPOSTA
Considerato, la ratio sottesa a tali disposizioni che, sono state emanate in ragione della situazione epidemiologica riscontrata nel nostro Paese, si ritiene che il sostituto d’imposta italiano non possa erogare il bonus di euro 100 ai propri dipendenti che svolgono l’attività lavorativa all’estero.


QUESITO: Proroga al 30 aprile 2020 del termine per la comunicazione degli oneri detraibili  L’articolo 22 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 ha ulteriormente prorogato al 30 aprile il termine per la consegna e la trasmissione telematica delle certificazioni uniche relative ai redditi di lavoro dipendente e ai redditi di lavoro autonomo.
Si chiede se tale proroga possa essere applicata anche alle comunicazioni degli oneri detraibili per il 730 precompilato.

RISPOSTA
L’articolo 22 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 stabilisce che, per l’anno 2020, il termine per la consegna agli interessati delle certificazioni uniche è prorogato al 30 aprile.
Lo stesso stabilisce, che non verranno  erogate le  sanzioni previste qualora la trasmissione telematica avvenga entro il 30 aprile.
La proroga non può invece essere estesa anche alla trasmissione telematica delle comunicazioni relative agli oneri detraibili, 
Per tali comunicazioni, resta fermo il termine del 31 marzo.