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16 febbraio 2022 COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA PER I LAVORATORI AUTONOMI OCCASIONALI

COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA PER I LAVORATORI AUTONOMI OCCASIONALI

Il nuovo obbligo di comunicazione preventiva 2022

La legge di conversione del decreto Fisco-Lavoro, in materia di sicurezza sul lavoro e ispezioni, introduce, al fine di svolgere attività di monitoraggio e di contrastare forme elusive nell’utilizzo delle prestazioni di lavoro autonomo occasionale, l’obbligo per il committente di effettuare una comunicazione preventiva all’Ispettorato territoriale del lavoro competente per territorio.

Come effettuare la comunicazione per i lavoratori autonomi occasionali

In attesa dell'integrazione degli applicativi in uso presso il Ministero del Lavoro, la comunicazione obbligatoria andrà eseguita mediante l'invio di un'e-mail all’indirizzo di posta elettronica ordinaria che sarà messo a disposizione da ciascun Ispettorato Territoriale del Lavoro competente per territorio.

Per tutti i rapporti di lavoro in essere all’11 gennaio 2022 e per i rapporti iniziati dal 21 dicembre e già cessati, la comunicazione andrà effettuata entro il 18 gennaio 2022.

Per i rapporti avviati dopo l’11 gennaio 2022, la comunicazione andrà effettuata prima dell’inizio della prestazione di lavoro autonomo occasionale.

Chi sono i soggetti tenuti ad effettuare la comunicazione preventiva

Il nuovo obbligo comunicazionale interessa esclusivamente i committenti che operano in qualità di imprenditori, come specificato nella nota n. 29 dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro.

Inoltre, la disposizione coinvolge i lavoratori autonomi occasionali, ossia i lavoratori che sono classificati nella definizione contenuta all'art. 2222 c.c. - riferito alla persona che "si obbliga a compiere verso un corrispettivo un'opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente" - e sottoposti, in ragione dell'occasionalità dell'attività, al regime fiscale di cui all'art. 67, comma 1, lett. l), del D.P.R. n. 917/1986.

Il contenuto della comunicazione

La nota n. 29 dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro fornisce indicazioni circa il contenuto minimo della comunicazione obbligatoria. Viene precisato che la comunicazione potrà essere direttamente inserita nel corpo dell'e-mail, senza alcun allegato e dovrà riportare:

  •  i dati del committente e del prestatore;
  • il  luogo della prestazione;
  • una sintetica descrizione dell'attività;
  • la data di inizio prestazione e l’arco temporale entro il quale potrà considerarsi compiuta l'opera o il servizio (ad es. 1 giorno, una settimana, un mese). Nell'ipotesi in cui l'opera o il servizio non sia compiuto nell'arco temporale indicato sarà necessario effettuare una nuova comunicazione.
  • l’ammontare del compenso qualora stabilito al momento dell'incarico è un dato obbligatorio.

Sanzioni previste per chi viola gli obblighi di comunicazione

In caso di violazione degli obblighi di comunicazione per il lavoratore autonomo occasionale, al committente verrà applicata una sanzione amministrativa da euro 500 a euro 2.500 in relazione a ciascun lavoratore autonomo occasionale per cui è stata omessa o ritardata la comunicazione. Non si applica la procedura di diffida.