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1 dicembre 2020 Congedo parentale Covid per lavoratori dipendenti con figli in quarantena
Aggiornamenti COVID-19

Congedo parentale Covid per lavoratori dipendenti con figli in quarantena

L’Inps ha fornito ulteriori indicazioni per la fruizione del congedo COVID-19 per quarantena dei figli da parte dei genitori lavoratori dipendenti del settore privato.

Figli in quarantena scolastica: come usufruire del congedo parentale Covid?

La Legge 13 ottobre 2020, n. 126 (Legge di conversione del cd. Decreto Agosto) abroga il Decreto Legge n. 111/2020 e introduce l’articolo 21-bis che, al comma 3, dispone la nuova disciplina del congedo straordinario per quarantena scolastica.
In particolare, viene prevista la possibilità di utilizzare il congedo COVID-19, in alternativa al lavoro in modalità agile, anche nelle ipotesi in cui il contatto sia avvenuto in luoghi diversi dal plesso scolastico.

Con la circolare n. 132 del 20/11/2020 l’Inps fornisce ulteriori indicazioni per la fruizione del congedo COVID-19 per quarantena dei figli da parte dei genitori lavoratori dipendenti del settore privato.

Si ampliano, dunque, le casistiche che consentono di accedere a tale congedo parentale indennizzato al 50% della retribuzione, in particolare:

  • a partire dal 14 ottobre 2020, è possibile fruire del congedo COVID-19 per i figli in quarantena minori di 14 anni, oltre che nel caso di contatto avvenuto all’interno del plesso scolastico, anche nell’ambito dello svolgimento di attività sportive praticate in strutture quali palestre, piscine, centri sportivi, circoli sportivi pubblici e privati, nonché all’interno di strutture regolarmente frequentate per seguire lezioni musicali e linguistiche (resta ferma la necessità che la quarantena sia stata disposta con provvedimento del Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente);
     
  • a partire dal 29 ottobre 2020, viene introdotta la possibilità di avvalersi del congedo COVID-19 per sospensione dell’attività didattica in presenza del figlio convivente minore di 14 anni, disposta tramite provvedimento, adottato a livello nazionale, regionale, provinciale, comunale o dalle singole strutture scolastiche (tale possibilità è introdotta dal Decreto Legge n. 137/2020, sempre nei casi in cui i genitori non possano svolgere la prestazione in modalità agile e in alternativa a tale modalità).

Il Decreto Legge n. 137/2020 introduce, inoltre, per i genitori dei figli di età compresa tra i 14 ed i 16 anni, per i quali sia stato disposto un periodo di quarantena, la facoltà di astenersi dal lavoro senza diritto alla corresponsione di alcuna indennità né al riconoscimento della contribuzione figurativa, fermo restando il divieto di licenziamento e il diritto alla conservazione del posto di lavoro.
In questo caso i genitori devono presentare la domanda di astensione dall’attività lavorativa al proprio datore di lavoro e non all’Inps.

Relativamente ai casi di compatibilità/incompatibilità per la fruizione del congedo COVID-19, l’Istituto rimanda a quanto già indicato con la circolare n. 116 del 02/10/2020.

Viene tuttavia precisato che il congedo per quarantena del figlio o sospensione dell’attività didattica in presenza resta incompatibile con:

  • il contemporaneo svolgimento, da parte dell’altro genitore, della prestazione lavorativa in modalità agile;
  • la contemporanea fruizione, da parte dell’altro genitore, del medesimo congedo COVID-19;
  • il mancato svolgimento di attività lavorativa da parte dell'altro genitore.

Il comma 5 del già citato articolo 21 bis del Decreto Agosto introduce, fermo restando il presupposto della necessaria sussistenza della convivenza del figlio con il genitore che richiede il congedo, la possibilità, negli stessi giorni in cui l’altro genitore sta fruendo del congedo per quarantena del figlio o sospensione dell’attività didattica in presenza dello stesso, di fruire del congedo COVID-19 per altro figlio avuto da un altro rapporto, purché il genitore di quest’ultimo figlio non stia a sua volta fruendo di congedo o lavoro agile per quarantena del figlio ovvero per la sospensione dell’attività didattica in presenza dello stesso.

Figli in quarantena e sospensione dell'attività didattica in presenza: come richiedere il congedo parentale Covid?

La domanda di congedo per quarantena scolastica dei figli deve essere presentata in modalità telematica tramite il sito internet dell’Istituto, il contact center dell’Inps oppure tramite i Patronati.

Con la circolare n. 132 del 20/11/2020 l’Inps specifica che è stato aggiornato il modulo per l’invio delle domande di congedo per figli in quarantena a seguito di contatto verificatosi nell’ambito dello svolgimento di attività sportive di base o all’interno di strutture regolarmente frequentate per seguire lezioni musicali e linguistiche, mentre per le domande di congedo per sospensione dell’attività didattica in presenza si resta in attesa di ulteriori indicazioni operative da parte dell’Istituto.

A tal proposito l’Inps chiarisce, infine, che la domanda di congedo per sospensione dell’attività didattica in presenza potrà riguardare anche periodi di astensione antecedenti alla data di presentazione della stessa, ma comunque decorrenti dal 29 ottobre 2020.