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18 maggio 2020 CONSIGLIO DEI MINISTRI: NUOVE MISURE URGENTI AL FINE DEL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL CONTAGIO COVID-19
Area Normativa Aggiornamenti COVID-19

CONSIGLIO DEI MINISTRI: NUOVE MISURE URGENTI AL FINE DEL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL CONTAGIO COVID-19

DPCM DEL 17/05/2020

Il Consiglio dei Ministri ha reso noto il nuovo DPCM, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 126 del 17/05/2020, contenente le disposizioni attuative del D.L 33/2020.

Nel dettaglio:

Attività produttive
Le attività produttive sull’intero territorio nazionale possono riprende le attività purché rispettino il protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Governo e le parti sociali.

Ingresso in Italia
Le persone che fanno ingresso in Italia dovranno comunicare il proprio ingresso in Italia al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente per il luogo in cui si svolgerà il periodo di sorveglianza sanitaria e l'isolamento fiduciario.
Saranno infatti   sottoposte alla sorveglianza sanitaria e all'isolamento fiduciario per un periodo di 14 giorni presso l'abitazione indicata.
L'operatore di sanità pubblica informa inoltre il medico di medicina generale ai fini dell'eventuale certificazione ai fini INPS e rilascerà una dichiarazione indirizzata all'INPS, al datore di lavoro e al medico di medicina generale in cui si dichiara che per motivi di sanità pubblica è stato posto in quarantena, specificandone la data di inizio e fine.

Le disposizioni sopra richiamate non si applicano:

a) All’equipaggio dei mezzi di trasporto;

b) Al personale viaggiante;

c) Ai cittadini e ai residenti nell'Unione Europea, negli Stati parte dell'accordo di Schengen, in Andorra, Principato di Monaco, Repubblica di San Marino, Stato della Città del Vaticano e nel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord che fanno ingresso in Italia per comprovati motivi di lavoro;

d) Al personale sanitario in ingresso in Italia per l'esercizio di qualifiche professionali sanitarie, 

e) Ai lavoratori transfrontalieri in ingresso e in uscita dal territorio nazionale per comprovati motivi di lavoro e per il conseguente rientro nella propria residenza, abitazione o dimora;

f) Al personale di imprese aventi sede legale o secondaria in Italia per spostamenti all'estero per comprovate esigenze lavorative di durata non superiore a 72 ore, salvo motivata proroga per specifiche esigenze di ulteriori 48 ore;

g) Ai movimenti da e per la Repubblica di San Marino o lo Stato della Città del Vaticano;

h) Ai funzionari e agli agenti, comunque denominati, dell'Unione europea o di organizzazioni internazionali, agli agenti diplomatici, al personale amministrativo e tecnico delle missioni diplomatiche, ai funzionari e agli impiegati consolari;

i) Agli alunni e agli studenti per la frequenza di un corso di studi in uno Stato diverso da quello di residenza, abitazione o dimora, nel quale ritornano ogni giorno o almeno una volta la settimana.

Disposizioni in materia di spostamenti
Dal 3 al 15 giugno 2020, restano vietati gli spostamenti da e per Stati e territori diversi da quelli richiamati nel precedente punto salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute. Resta in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.

Dal 03/06/2020 non sono più soggetti a limitazioni gli spostamenti da e per i seguenti Stati:
a) Stati membri dell'Unione Europea;

b) Stati parte dell'accordo di Schengen;

c) Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord;

d) Andorra, Principato di Monaco;

e) Repubblica di San Marino e Stato della Città del Vaticano.

Le disposizioni del presente provvedimento sono in vigore dal 18 Maggio 2020 al 14 Giugno 2020.