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23 settembre 2022 CONTRATTI A TERMINE: LE NOVITÀ DAL 01 OTTOBRE
Area Normativa Lavoristica

CONTRATTI A TERMINE: LE NOVITÀ DAL 01 OTTOBRE

I datori di lavoro hanno tempo fino al 30 settembre per stipulare contratti a termine utilizzando anche le causali specifiche previste dalla contrattazione collettiva.

Dal 01 ottobre termina il regime derogatorio introdotto dall’art. 41 bis del DL 73/2021, che ha previsto la possibilità di utilizzare, oltre alle causali previste dal Decreto Dignità , anche quelle previste dagli accordi collettivi nazionali, territoriali e aziendali.

Il contratto a termine, infatti qualora superi la durata di 12 mesi può essere prorogato per un ulteriore periodo, fermo restando la durata complessiva di 24 mesi, solo utilizzando una causale prevista dalla legge.

Il Decreto Dignità ha infatti previsto che il contratto a termine può avere una durata superiore a 12 mesi solo in presenza di almeno una delle seguenti condizioni:

  • esigenze  temporanee  e  oggettive,  estranee   all'ordinaria attivita',
  • esigenze di sostituzione di altri lavoratori;
  • esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell'attivita' ordinaria.

Il DL 73/2021  ha ampliato le causali previste  introducendo la possibilità di utilizzare anche le motivazioni legate a specifiche esigenze degli accordi collettivi nazionali, territoriali e aziendali.

Dal 01 di ottobre non sarà più possibile utilizzare le previsioni introdotte dalla contrattazione collettiva, pertanto i datori dovranno continuare ad adoperare le causali legali.

L’obbligo di inserire una causale si ha non solo nelle ipotesi in cui il contratto superi la durata di 12 mesi, ma anche in caso di rinnovo indipendentemente dalla durata del rapporto.

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro nella nota n. 804 del 19 maggio 2021 chiarisce che ai fini del calcolo della durata massima devono essere considerati i rapporti intercorsi tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore per lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria legale.