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18 marzo 2020 Coronavirus: cosa devono fare le aziende?
Aggiornamenti COVID-19

Coronavirus: cosa devono fare le aziende?

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 70 del 17 marzo 2020, è stato pubblicato il Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 recante misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19.

AGGIORNAMENTO DEL 17/03/2020

DECRETO LEGGE N. 18 DEL 17 MARZO 2020

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 70 del 17 marzo 2020, è stato pubblicato il Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 recante misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Il Decreto entra in vigore il 17 marzo 2020.

Le principali disposizioni in materia di lavoro riguardano:

  • CIGO e assegno ordinario (art. 19)
  • CIGO per aziende in cigs (art. 20)
  • CIGO per aziende con trattamenti di assegni di solidarietà in corso (art. 21)
  • CIG in deroga (art. 22)
  • Sospensione dei pagamenti e proroga dei termini (art. 57 e ss)
  • Congedi speciali
  • Congedo di paternità speciale (art. 23)
  • Permessi 104 retribuiti (art. 24)
  • Lavoratori in quarantena con sorveglianza attiva equiparati a malattia (art. 26)
  • Indennità una tantum ad alcune categorie di lavoratori
  • Lavoratori autonomi iscritti alla gs e alle gestioni speciali dell’ago (art. 27 e 28)
  • Lavoratori stagionali del turismo (art. 29)
  • Lavoratori del settore agricolo (art. 30)
  • Lavoratori settore spettacolo (art. 38)
  • Proroga dei termini per la presentazione delle domande di disoccupazione
  • Proroga termine presentazione domanda disoccupazione agricola (art. 32)
  • Proroga dei termini in materia di domande di disoccupazione NASpI e DIS-COLL (art. 33)
  • Diritto di precedenza al lavoro agile (art. 39)
  • Sospensione obblighi per percettori naspi DIS-COLL e RdC (art. 40)
  • Sospensione termini di impugnazione dei licenziamenti (art. 46)
  • Misure di sostegno finanziario alle imprese (art. 55 e ss.)
  • Premio ai lavoratori dipendenti (art. 63)
  • Credito d’imposta per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro (art. 64)
  • Misure in favore del settore agricolo e della pesca (art. 78)
  • Misure urgenti per il trasporto aereo (art. 79)

Seguiranno specifiche dettagliate.

AGGIORNAMENTO DEL 12/03/2020

DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI AMMORTIZZATORI SOCIALI IN SEGUITO ALL'EMERGENZA SANITARIA COVID-19
(INPS CIRCOLARE N. 38 DEL 12/03/2020)

in seguito all'emanazione del DL 9/2020, l’Inps con la circolare n. 38 del 12 Marzo 2020 fornisce i primi chiarimenti in tema di ammortizzatori sociali.

 Nel dettaglio:

  • Cassa integrazione salariale ordinaria e assegno ordinario ai sensi dell’articolo 13 del DL 9/2020

L’art. 1 del DL 9/2020 disciplina la possibilità di richiesta di intervento di Cigo o dell’assegno ordinario per le aziende con unità produttiva in uno dei comuni dell’allegato 1 del DPCM del 01/03/2020 o per i dipendenti residenti o domiciliati in quelle zone (ex zone rosse).

Le domande possono essere presentate dai datori di lavoro, come sopra individuati, con la nuova causale denominata “Emergenza COVID-19 d.l.9/2020.

Il periodo massimo richiedibile per la causale “Emergenza COVID-19 d.l.9/2020” è di 13 settimane.

Ricordiamo i comuni interessati:

  1. Bertonico (Istat 98002)
  2. Casalpusterlengo (Istat 98010)
  3. Castelgerundo (Istat 98062)
  4. Castiglione D'Adda (Istat 98014)
  5. Codogno (Istat 98019)
  6. Fombio (Istat 98026)
  7. Maleo (Istat 98035)
  8. San Fiorano (Istat 98047)
  9. Somaglia (Istat 98054)
  10. Terranova dei Passerini (Istat 98057)
  11. Vo' (Istat 28105), in provincia di Padova.

Per la causale “Emergenza COVID-19 d.l.9/2020” non è dovuto il pagamento del contributo addizionale.

Inoltre, non si deve tenere conto del limite dei 24 mesi nel quinquennio mobile, né del limite di 1/3 delle ore lavorabili.

Infine, non deve essere valutato il requisito dell’anzianità di 90 giorni di effettivo lavoro.

Il DL 9/2020  prevede inoltre  che non si applichi il procedimento di comunicazione e consultazione sindacale.

Il termine di presentazione delle domande è entro la fine del quarto mese dall’inizio della sospensione o riduzione dell’attività.

Per quanto riguarda l’assegno ordinario erogato dal Fondo di integrazione Salariale (FIS) richiesto ai sensi dell’art. 13 del DL 9/2020 è considerato evento eccezionale pertanto non è dovuto il pagamento del contributo addizionale e, ai fini del computo della durata, non si tiene conto del limite delle 26 settimane nel biennio mobile, né del tetto aziendale per quanto riguarda l’importo massimo erogabile.

  • Cassa integrazione ordinaria ai sensi dell’articolo 14 DL n. 9/2020

L’articolo 14 prevede la possibilità per le imprese beneficiarie di integrazioni salariali straordinarie che devono sospendere il programma di CIGS a causa del blocco totale dell’attività lavorativa, di accedere al trattamento di integrazione salariale ordinario di cui al citato articolo 13.

Le aziende interessate, sempre che abbiano o un’unità produttiva nei comuni sopra richiamati o per i lavoratori ivi residenti possono richiedere l’integrazione salariale ordinaria con causale “Emergenza COVID-19 d.l.9/2020 – interruzione CIGS”.

La domanda di interruzione dei programmi di CIGS in corso andrà presentata al Ministero del Lavoro.

  • Cassa integrazione in deroga ai sensi dell’articolo 15 del DL n. 9/2020

I datori di lavoro con sedi nei comuni sopra richiamati o per i lavoratori ivi residenti per i quali non trovino applicazione le tutele previste in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, possono presentare domanda di cassa integrazione in deroga per la durata della sospensione del rapporto di lavoro stesso e comunque per un periodo massimo di tre mesi a decorrere dalla predetta data.

Le Regioni interessate dovranno emanare appositi decreti.

  • CIG in deroga per le Regioni Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna

I  datori di lavoro del settore privato, compreso quello agricolo, con unità produttive nelle regioni Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna,  nonché ai datori di lavoro che non hanno sede legale o unità  in dette Regioni, limitatamente ai lavoratori  ivi residenti o domiciliati , per i quali non trovino applicazione le tutele previste in materia di ammortizzatori sociali  in costanza di rapporto di lavoro, possono accedere a trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga per un periodo massimo di un mese.

Le domande di accesso devono essere presentate esclusivamente alle Regioni interessate.

  • Indennità ai lavoratori autonomi

Per i collaboratori coordinati e continuativi, per titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale e per i lavoratori autonomi o professionisti, ivi compresi i titolari di attività di impresa che svolgono la loro attività lavorativa nei Comuni individuati nell'allegato 1 del D.P.C.M. 1 marzo 2020 o siano ivi residenti o domiciliati, è riconosciuta un'indennità mensile pari a 500 euro.

Tale indennità non concorre alla formazione del reddito imponibile fiscale.

La misura economica può essere erogata per un massimo di tre mesi.

L’indennità viene concessa con decreto della Regione interessata.

Ricordiamo che le misure descritte potranno essere suscettibili di ulteriori modifiche, pertanto l’Inps si riserva di fornire con successivi messaggi ulteriori istruzioni.

AGGIORNAMENTO DEL /11/03/2020

ISTRUZIONI IN MERITO ALLA SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI
(INAIL CIRCOLARE N. 7 DEL 11/03/2020)

L’Inail fornisce le istruzioni in merito alla sospensione dei versamenti, come stabilito dal DL 9/2020 per far fronte all’emergenza sanitaria COVID-19.

Ricordiamo che il DL 9/2020 ha previsto la sospensione dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria in scadenza nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 aprile 2020 per i comuni presenti nell’Allegato 1 del Dpcm del 01/03/2020:

a) Bertonico (Istat 98002)
b) Casalpusterlengo (Istat 98010)
c) Castelgerundo (Istat 98062)
d) Castiglione D'Adda (Istat 98014)
e) Codogno (Istat 98019)
f) Fombio (Istat 98026)
g) Maleo (Istat 98035)
h) San Fiorano (Istat 98047)
i) Somaglia (Istat 98054)
l) Terranova dei Passerini (Istat 98057)
m) Vo' (Istat 28105), in provincia di Padova.

Sempre il DL. 9/2020 ha disposto per le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e turismo e i tour operator, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, la sospensione dal  2 marzo 2020 e fino al 30 aprile 2020 dei  termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, che dovranno essere versati in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020, senza l’applicazione di sanzioni e interessi.

L’inail ricorda che la sospensione non si applica a eventuali inadempienze antecedenti rispettivamente il 23 febbraio 2020 e il 2 marzo 2020 e che non si farà luogo al rimborso di quanto già versato.

Nel dettaglio le istruzioni per il versamento dei premi dovuti all’Inail.

Qualora si fosse optato per la il pagamento rateizzato dei premi dovuti, rientrano nella sospensione i versamenti delle rate mensili, inclusa la prima, con scadenza ricadente nel periodo dal 23 febbraio 2020 ovvero dal 2 marzo 2020 al 30 aprile 2020.

Le rate sospese dovranno essere versate nel mese di maggio 2020, insieme alla rata in scadenza in tale mese, successivamente alla conclusione del periodo di sospensione stabilito al 30 aprile 2020.

Per quanto riguarda la denuncia delle retribuzioni, i  soggetti assicuranti che non hanno trasmesso la dichiarazione delle retribuzioni entro il 2 marzo 2020 possono quindi usufruire della sospensione degli adempimenti se titolari di una posizione assicurativa territoriale attiva alla data del 23 febbraio 2020 nei Comuni indicati nell’allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° marzo 2020 e della sospensione prevista a favore delle imprese turistico-ricettive, delle agenzie di viaggio e turismo e dei i tour operator, se titolari di una posizione assicurativa territoriale attiva alla data del 2 marzo 2020 nel territorio dello Stato.

A tal fine gli interessati devono trasmettere entro il 15 maggio 2020 tramite pec alla Sede Inail competente apposita domanda di sospensione, utilizzando il Modulo Allegato 1 e trasmettere la dichiarazione delle retribuzioni 2019 esclusivamente tramite il servizio Alpi online, che sarà disponibile sul sito istituzionale www.inail.it –servizi online–autoliquidazione dal 2 al 15 maggio 2020.

Per la corretta individuazione delle imprese rientrati nel settore turistico e interessate alle disposizioni in esame, riportiamo i  codici Ateco corrispondenti alle attività turistiche oggetto dal provvedimento:

55.10.00 Alberghi
55.20.10 Villaggi turistici
55.20.20 Ostelli della gioventù
55.20.30 Rifugi di montagna
55.20.40 Colonie marine e montane
55.20.51 Affittacamere per brevi soggiorni, case e appartamenti per vacanze, bed&breakfast, residence
55.20.52 Attività di alloggio connesse alle aziende agricole.

Si ricorda l’attività di agriturismo, disciplinata dalla legge 20 febbraio 2006, n. 96 è esercitata dagli imprenditori agricoli, sempre che le attività di ricezione e ospitalità siano complementari e connesse a quella agricola principale, e quindi gli oneri per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro sono riscossi dall’Inps insieme ai contributi.

55.30.00 Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte
55.90.10 Gestione di vagoni letto
55.90.20 Alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero
79.11.00 Attività delle agenzie di viaggio
79.12.00 Attività dei tour operator
79.90.20 Attività delle guide e degli accompagnatori turistici
93.19.92 Attività delle guide alpine

Infine per quanto riguarda le domande per la riduzione del tasso medio per prevenzione, qualora non fossero state presentate entro il 2/03/2020 sarà possibile per le aziende destinatarie del provvedimento di inoltrare entro il 15 maggio 2020 telematicamente la domanda di riduzione in argomento, unitamente alla  documentazione probante gli interventi realizzati e alla domanda di sospensione dei termini degli adempimenti Inail di cui al modulo allegato 1.

Per tutte le imprese del territorio nazionale che hanno presentato la domanda di riduzione per prevenzione entro il termine del 2 marzo con allegata la dichiarazione dell’impresa di “versare in oggettiva difficoltà nel produrre, contestualmente alla presentazione della domanda, la documentazione comprovante gli interventi realizzati”, la documentazione probante integrativa dovrà essere prodotta, telematicamente, entro termine del 15 maggio 2020.

ULTERIORI DISPOSIZIONI URGENTI PER L’EMERGENZA SANITARIA COVID-19

Con il Dpcm dell’11 Marzo 2020 vengono stabilite ulteriori misure al fine di contenere la diffusione del contagio del virus COVID-19.

Le disposizioni sono valide per tutto il territorio nazionale, anche per le Regioni a statuto speciale per Province autonome di Trento e di Bolzano.

Nel dettaglio:

  • Sospese le attività di commercio al dettaglio con eccezione delle attività relative alla vendita alimentari e beni di prima necessità individuate nell’Allegato 1. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie. Deve essere in ogni caso garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.
  • Sono sospese le attività di ristorazione (bar, pub, ristoranti, pasticcerie e gelaterie). Rimane consentita la consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico sanitarie. Rimane consentita l’attività di mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di un metro. Infine rimane consentita l’esercizio delle attività di ristoro nelle aree di servizio e rifornimento carburante situati lungo la rete stradale, autostradale e all'interno delle stazioni ferroviarie, aeroportuali, lacustri e negli ospedali.
  • Sono sospese le attività di servizi alla persona (estetisti, parrucchieri, barbieri) ad eccezione dei servizi di lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia, attività delle lavanderie industriali, tintorie e servizi di pompe funebri e attività connesse.
  • Restano garantiti, sempre nel rispetto delle norme igienico sanitarie, i servizi bancari, finanziari, assicurativi nonché l’attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro alimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi.
  • Rimangono garantiti i servizi di trasporto pubblico, con possibilità di limitazioni da parte de Presidenti delle Regioni.

·         Per quanto riguarda le attività produttive o professionale è consentita l’attività purchè vengano rispettate le seguenti raccomandazioni:

  • Sia attuato il massimo utilizzo da parte delle imprese di modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio;
  • Siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti;
  • Siano sospese le attività dei reparti aziendali non indispensabili alla produzione;
  • Assumano protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale;
  • Siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali;
  • Per le sole attività produttive si raccomanda che siano limitati al massimo gli spostamenti all'interno dei siti e contingentato l'accesso agli spazi comuni;
  • Per tutte le attività non sospese si invita al massimo utilizzo delle modalità di lavoro agile.

Le nuove disposizioni sono in vigore dal 12 marzo 2020 al 25 marzo 2020.

AGGIORNAMENTO DEL 09/03/2020

CORONA VIRUS: ULTERIORI DISPOSIZIONI PER CONTENERE L’EMERGENZA
(DPCM DEL 09/03/2020)

Il Consiglio dei Ministri ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 62 del 9 marzo 2020, il D.P.C.M. 9 marzo 2020, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale.

Il Governo estende su tutto il territorio nazionale le disposizioni impartite con il D.P.C.M. 8 marzo 2020.

Di seguito le misure in materia di lavoro di particolare importanza:

  • Raccomandazione a limitare gli spostamenti è possibile utilizzare un'autocertificazione; 
  • Raccomandazione alle aziende di promuovere le ferie;
  • Smart-working semplificato;
  • Certificazione medica per i lavoratori in quarantena, disposta dai servizi di sanità pubblica territorialmente competenti e indirizzata all’INPS, al datore di lavoro e al medico di medicina generale.

AGGIORNAMENTO DEL 08/03/2020

ULTERIORI DISPOSIZIONI PER CONTENERE L’EMERGENZA COVID-19
(DPCM DEL 08/03/2020)

Il Consiglio dei Ministri ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 59 dell’8 marzo 2020, il D.P.C.M. 8 marzo 2020 contenente ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale dall’8 marzo 2020 al 3 aprile 2020.

Il Decreto estende le misure di contenimento del contagio all’intera Regione Lombardia ed a ulteriori 14 Province: MODENA – PARMA – PIACENZA – REGGIO NELL’EMILIA – RIMINI – PESARO E URBINO – ALESSANDRIA – ASTI – NOVARA – VERBANO/CUSIO/OSSOLA – VERCELLI – PADOVA – TREVISO – VENEZIA.

Si segnalano le seguenti misure in materia di lavoro di particolare importanza:

PER LE SOLE ZONE SOPRAINDICATE:

RACCOMANDAZIONE DI LIMITARE GLI SPOSTAMENTI: evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori, nonché all’interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute.

RACCOMANDAZIONE ALLE AZIENDE DI PROMUOVERE CONGEDI E FERIE: si raccomanda ai datori di lavoro pubblici e privati di promuovere, durante il periodo di efficacia del presente decreto, la fruizione da parte dei lavoratori dipendenti dei periodi di congedo ordinario e di ferie, ferma restando la possibilità di ricorrere allo smart working semplificato, prevista su tutto il territorio nazionale.

PER TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE

SMART-WORKING SEMPLIFICATO: la modalità di lavoro agile disciplinata dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81,  può essere applicata, per la durata dello  stato  di  emergenza  di  cui  alla  deliberazione  del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020, dai datori di lavoro  a  ogni rapporto di lavoro subordinato, nel  rispetto  dei  principi  dettati dalle  menzionate  disposizioni,  anche  in  assenza  degli   accordi individuali ivi previsti; gli obblighi di informativa di cui all’art. 22 della legge 22 maggio 2017, n. 81, sono assolti in via  telematica anche  ricorrendo  alla  documentazione  resa  disponibile  sul  sito dell’Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro.

RACCOMANDAZIONE ALLE AZIENDE DI PROMUOVERE CONGEDI E FERIE: qualora sia possibile, si raccomanda ai datori di lavoro di favorire la fruizione di periodi di congedo ordinario o di ferie.

CERTIFICAZIONE MEDICA PER I LAVORATORI IN QUARANTENA: in caso di necessità di certificazione ai fini INPS per l’assenza dal lavoro, si procede a rilasciare una dichiarazione indirizzata all’INPS, al datore di lavoro e al medico di medicina generale o al pediatra di libera scelta in cui si dichiara che per motivi di sanità pubblica è stato posto in quarantena, specificandone la data di inizio e fine.

AGGIORNAMENTO DEL 02/03/2020

CONSIGLIO DEI MINISTRI: ULTERIORI DISPOSIZIONI PER FAR FRONTE ALL'EMERGENZA SANITARIA COVID-19
(DPCM DEL 01/03/2020)

Con il decreto del 01/03/2020 vengono varate ulteriori disposizioni urgenti in merito all'emergenza sanitaria COVID-19.

Rimangono confermate:

  • le misure per il contenimento del contagio nei comuni della c.d “zona rossa”, tra le quali la sospensione delle attività lavorative per le imprese, a eccezione di quelle che erogano servizi essenziali e di pubblica utilità e di quelle che possono essere svolte da remoto (con l’utilizzo dello smart working);
  • la sospensione delle attività lavorative per i dipendenti con residenza o domicilio nei comuni della zona rossa;
  • la chiusura dei negozi, a eccezione delle farmacie e dei punti vendita di generi alimentari nei centri commerciali nelle giornate di sabato e domenica nelle province di Lodi, Cremona, Piacenza e Bergamo.

Per le persone per le quali è stata accertata la necessità di avviare la sorveglianza sanitaria (quarantena), i servizi di sanità pubblica competenti informeranno il medico curante e rilasceranno una certificazione indirizzata sia all’Inps che al datore di lavoro, nella quale è specificata la data di inizio e di fine del periodo di quarantena.

A tal proposito l’Inps con messaggio Hermes n. 716 del 25/02/2020 ha disposto che i certificati relativi alla quarantena obbligatoria saranno esonerati dalle visite domiciliari di controllo.

Infine, viene estesa la possibilità di svolgere il lavoro agile:

  • anche in assenza di accordi individuali;
  • a ogni rapporto di lavoro subordinato;
  • sull'intero territorio nazionale;
  • per la durata dello stato di emergenza epidemiologica da coronavirus (COVID-19, ossia per sei mesi. Come disposto dal DPCM del 1° marzo 2020, in vigore dal 2 Marzo);
  • fermo restando l’obbligo di invio dell’autocertificazione attraverso il portale Cliclavoro e,
  • l’invio ai lavoratori interessati dell’informativa sulla sicurezza resa disponibile sul sito dell’Inail. Qualora siano già state fatte le comunicazioni attraverso Cliclavoro (invio autocertificazione) e si volesse prorogare il periodo di lavoro in modalità agile, allo scadere del periodo precedentemente comunicato, (giorno lavorativo antecedente la scadenza), si dovrà replicare l’adempimento inserendo la nuova data di scadenza con riferimento al DPCM 01/03/2020. 

 

AGGIORNAMENTO DEL 27/02/2020

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE: SOSPENSIONE DEGLI ADEMPIMENTI TRIBUTARI PER L’EMERGENZA COVID-19

COMUNICATO STAMPA AE DEL 26/02/2020

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze dispone misure urgenti in tema di adempimenti tributari per le persone fisiche e le imprese residenti nella “zona rossa”.

L’Agenzia delle Entrate con Comunicato stampa del 26/02/2020 a seguito del decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 24/02/2020 prevede che, per le persone fisiche e le imprese che alla data del 21/02/2020 avevano rispettivamente la residenza o la sede legale/operativa in uno dei comuni colpiti dall'emergenza COVID-19:

  • siano sospesi i termini di versamento e degli adempimenti tributari,
  • siano sospesi gli invii di comunicazioni di irregolarità, richieste di documenti per il controllo formale, cartelle di pagamento e atti di recupero dei debiti tributari affidati all’Agente della riscossione,

che scadono nel periodo compreso tra il 21 febbraio 2020 e il 31 marzo 2020.

Inoltre, è previsto che:

  • i sostituti d’imposta con sede legale o operativa in uno dei comuni sotto richiamati non debbano operare, per il periodo di sospensione, le ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati.

I versamenti sospesi dovranno essere versati in un’unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione.

Per comodità ricordiamo i comuni ricompresi nella c.d “zona rossa”:

  • Bertonico (LO)
  • Casalpusterlengo (LO)
  • Castelgerundo (LO)
  • Castiglione D’Adda (LO)
  • Codogno (LO)
  • Fombio (LO)
  • Maleo (LO)
  • San Fiorano (LO)
  • Somaglia (LO)
  • Terranova dei Passerini (LO)

Regione Veneto

  • Vo’ (PD)

 

AGGIORNAMENTO DEL 26/02/2020

Coronavirus: nuove norme per lo smart working anche nella zona gialla

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 25 febbraio 2020 n. 47 il DPCM che prevede l’estensione anche alla “zona gialla” dell’ambito geografico di applicazione del lavoro agile (c.d. smart working), in considerazione dello stato di emergenza sanitaria derivato dalla diffusione del Coronavirus nelle regioni del Nord Italia.

Il provvedimento prevede che la modalità di lavoro agile venga applicata:

  • in via automatica e in via transitoria fino al 15 marzo 2020;
  • a tutti i datori di lavoro aventi sede legale o operativa nelle Regioni Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte, Veneto e Liguria (ZONA GIALLA) e per i lavoratori ivi residenti o domiciliati che svolgano attività lavorativa fuori da tali territori;
  • a qualsivoglia rapporto di lavoro subordinato;
  • anche in assenza degli accordi individuali ordinariamente previsti.

Ad oggi restano comunque vigenti i seguenti adempimenti prescritti dal Ministero del Lavoro tramite comunicato presente ad oggi datato 24/2/2020 presente sul sito Cliclavoro:

  • obbligo di informativa previsti dalla legge 22 maggio 2017, n. 81, che può essere assolto in via telematica (basta, quindi, una semplice email al dipendente) utilizzando la documentazione resa disponibile sul sito dell'Istituto nazionale assicurazione infortuni;
  • obbligo di effettuare in via telematica la comunicazione preventiva ai servizi competenti (Cliclavoro) per l'attivazione dello strumento.

Come evidente, la situazione normativa risulta in continua evoluzione, pertanto, sarà nostra cura aggiornarvi qualora intervengano modifiche a quanto sopra scritto.

AGGIORNAMENTO  DEL 25/02/2020

Coronavirus: nuove norme per lo smart working

Si rende noto che sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali è stata pubblicata in data 24 febbraio la seguente integrazione a quanto già disposto dal D.P.C.M. 23 febbraio 2020.

Come comunicato ieri, il Governo è intervenuto per rendere più immediato il ricorso allo smart working, nelle aree considerate a rischio per l'emergenza Coronavirus, che si riportano di seguito:

  1. Bertonico
  2. Casalpusterlengo
  3. Codogno
  4. Castelgerundo
  5. Castiglione D’Adda
  6. Fombio
  7. Maleo
  8. San Fiorano
  9. Somaglia
  10. Terranova dei passerini

Per favorire il normale svolgimento dell'attività lavorativa, in tali aree, il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri consente, in via straordinaria, l'attivazione dello smart working anche in assenza di un accordo individuale.

Oggi viene specificato che è comunque obbligatorio:

  • attivare la procedura di comunicazione telematica tramite il portale dei servizi del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;
  • sostituire l'accordo individuale con un'autocertificazione che il lavoro agile si riferisce ad un soggetto appartenente a una delle aree a rischio;
  • inserire nel campo "data di sottoscrizione dell'accordo" la data di inizio dello smart working.

Per le altre aree, non si segnalano variazioni circa l’adempimento.

AGGIORNAMENTO  DEL /4/02/2020

Disciplina normativa per allerta corona virus: cosa devono fare le aziende?

La situazione di allerta in tutta Italia, in particolare al Nord, sta facendo veicolare sul Web una serie di informazioni  non sempre ufficiali e che non trovano fondamento in disposizioni normative.

Ci teniamo pertanto a riepilogare quanto aderente alla norma:

  • In seguito all’emergenza Corona virus nei territori della regione Lombardia e del Veneto sono state emanate alcune misure straordinarie.

L’art .3 del D.P.C.M. 23 febbraio 2020, contenente disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 prevede la possibilità di attivare il lavoro agile (c.d. smart working) anche in assenza di accordo individuale nei comuni elencati nell’allegato 1 che sono:

Bertonico
Casalpusterlengo
Codogno
Castelgerundo
Castiglione D’Adda
Fombio
Maleo
San Fiorano
Somaglia
Terranova dei passerini

  • Fermo restando l’obbligo di inviare telematicamente l’informativa sulle malattie professionali e gli infortuni da parte del datore di lavoro, ad oggi non ci sono aggiornamenti circa la possibilità di estendere la casistica anche nelle restanti zone di Lombardia e Veneto. Attendiamo chiarimenti da parte degli organi preposti.
  • Per quanto riguarda le sospensioni delle attività o la quarantena obbligatoria (divieto di uscire di casa) predisposte da provvedimento della pubblica autorità permane l’onere della retribuzione in capo al datore.

In questo caso se necessario si dovrà procedere con la richiesta di intervento di sostegno al reddito (ammortizzatori sociali) per chi può accedervi

Le autorità competenti dovrebbero predisporre un intervento normativo per l’accessibilità agli ammortizzatori sociali per queste tipologie di eventi.

In assenza di ulteriori disposizioni per le aziende già coperte dalla possibilità di richiedere interventi di integrazione salariale, consigliamo di valutare eventuali richieste di cassa ordinaria, straordinaria o l’attivazione degli strumenti dei fondi residuali (ad esempio Fis).

  • Qualora l’azienda decida, a titolo precauzionale, per sedi e lavoratori fuori dal perimetro definito “rosso” di sospendere l’attività lavorativa, la retribuzione è comunque dovuta, a meno che non sia possibile dimostrare che, a fronte di un concreto rischio di contagio, sia stato inevitabile adottare misure di prevenzione e sanificazione degli ambienti.
  • Nel caso in cui invece sia il lavoratore, residente fuori dalla zona rossa e con sede di lavoro fuori dalla zona rossa, a decidere volontariamente di non andare al lavoro, non matura alcun diritto alla retribuzione e l’assenza è da ritenersi ingiustificata.

Stiamo monitorando tutte le fonti ufficiali per aggiornarvi man mano circa nuovi provvedimenti.

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