Contattaci!
IT|EN
15 settembre 2020 Decreto Agosto: cosa cambia per i contratti a termine
Aggiornamenti COVID-19

Decreto Agosto: cosa cambia per i contratti a termine

Il Decreto Agosto cambia le regole su proroga, sospensione e rinnovo dei contratti a termine.

Proroga e rinnovo dei contratti a termine, le novità del Decreto Agosto

Con il D.L. 104/2020 (c.d. Decreto Agosto) il legislatore è nuovamente intervenuto sulle norme che regolano i contratti a tempo determinato.
Durante questi mesi di emergenza COVID-19, per consentire la prosecuzione dei rapporti di lavoro a termine, i provvedimenti legislativi che si sono susseguiti hanno previsto una serie di deroghe alla disciplina dettata dal D. Lgs. 81/2015 e modificata in maniera significativa nel 2018 dal c.d. Decreto Dignità

Nello specifico l’art. 93 del D.L. 34/2020 (c.d. Decreto Rilancio) a seguito della conversione in Legge 77/2020 aveva previsto quanto segue: 

1. In deroga all'articolo 21 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, per far fronte al riavvio delle attività in conseguenza all'emergenza epidemiologica da COVID-19, è possibile rinnovare o prorogare fino al 30 agosto 2020 i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato in essere alla data del 23 febbraio 2020, anche in assenza delle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.

1-bis. Il termine dei contratti di lavoro degli apprendisti di cui agli articoli 43 e 45 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, e dei contratti di lavoro a tempo determinato, anche in regime di somministrazione, è prorogato di una durata pari al periodo di sospensione dell’attività lavorativa, prestata in forza dei medesimi contratti, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”.

I diversi dubbi applicativi, sorti soprattutto dopo la conversione in Legge, hanno condotto a una sostanziale modifica della normativa in questione.

Variazioni del Decreto Rilancio: l’articolo 8 del Decreto Agosto

L’articolo 8 del Decreto Agosto modifica l’art. 93 del Decreto Rilancio prevedendo le seguenti importanti variazioni:

  • è stato eliminato il riferimento al riavvio delle attività a seguito della crisi epidemiologica dovuta al COVID-19, che aveva generato diversi dubbi interpretativi, in quanto si riteneva potesse applicarsi solamente ai datori di lavoro che avevano fatto ricorso agli ammortizzatori sociali speciali istituiti per l’emergenza;
  • non vi è più il riferimento ai contratti “in essere alla data del 23 febbraio 2020”, in questo modo il legislatore non prevedendo limiti temporali ha ampliato la possibilità di prorogare o rinnovare contratti di lavoro a tempo determinato senza l’apposizione di una causale;
  • eliminata la data del 30 agosto 2020 come termine per effettuare proroghe e rinnovi che, sia Ministero del Lavoro sia Ispettorato Nazionale del Lavoro, avevano definito come giorno di cessazione del contratto;  
  • è stato abrogato il comma 1-bis che imponeva l’estensione dei contratti per una durata pari al periodo di sospensione dell’attività lavorativa causata dall’emergenza Coronavirus. Tale disposizione è risultata in vigore dal 19 luglio 2020 (data di entrata in vigore della Legge di conversione 77/2020) al 14 agosto 2020, pertanto tutti i contratti “prorogati” in questo periodo conservano comunque la loro efficacia.

Proroga e rinnovi contratti a termine, le modifiche al Decreto Rilancio 

Di seguito il nuovo articolo 93 del Decreto Rilancio così come modificato dal suddetto articolo 8 del Decreto Agosto

In conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, in deroga all'articolo 21 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 e fino al 31 dicembre 2020, ferma restando la durata massima complessiva di ventiquattro mesi, è possibile rinnovare o prorogare per un periodo massimo di dodici mesi e per una sola volta i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, anche in assenza delle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.

Con questa nuova disciplina i contratti a tempo determinato potranno essere quindi prorogati o rinnovati anche in assenza di causali, per una sola volta fino al 31 dicembre 2020 e per un massimo di 12 mesi.

Il periodo aggiuntivo di 12 mesi deve comunque rispettare il limite di durata massima di 24 mesi del rapporto di lavoro.

In questa nuova formulazione dell’art. 93 D.L. 34/2020, appare evidente, anche in considerazione del riferimento al periodo massimo di 12 mesi, che la data del 31 dicembre 2020 rappresenti il giorno ultimo entro il quale può essere rinnovato o prorogato un contratto a termine.
La precisazione della possibilità di proroga e rinnovo per una sola volta ha creato dubbi sull’applicazione del nuovo regime anche ai contratti già oggetto di rinnovo e proroga secondo la previsione originaria dell’art. 93 comma 1.
Tuttavia, l’art. 8 del Decreto Agosto sostituisce il primo comma dell’art. 93 del Decreto Rilancio senza alcuna efficacia retroattiva. Pertanto, si ritiene possibile procedere, a decorrere dal 15 agosto 2020, con proroga o rinnovo ex art. 93 anche per quei contratti già prorogati o rinnovati in base alla precedente previsione.

Con questo intervento normativo temporaneo il legislatore semplifica il ricorso al contratto a tempo determinato attraverso l’eliminazione di alcuni importanti limiti, senza comunque derogare in toto a quanto previsto dal Decreto Dignità.