Decontribuzione turismo, stabilimenti termali e commercio: le novità nel Decreto Sostegni Bis
La recente pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto “Sostegni-bis”, tra le ulteriori “Misure urgenti connesse all’emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali” ha introdotto, all’articolo 43, una nuova forma di decontribuzione, rivolta esclusivamente ai settori del turismo, del commercio e degli stabilimenti termali. La decontribuzione spetta “ai datori di lavoro privati dei settori del turismo e degli stabilimenti termali e del commercio”.
In attesa delle necessarie indicazioni dell’INPS per la corretta individuazione delle imprese interessate, sembra opportuno ritenere che i settori del turismo e degli stabilimenti termali siano identificati come da indicazioni dello stesso Istituto INPS nella Circolare n. 65/2021, mentre per quanto riguarda il settore del commercio è ipotizzabile fare riferimento alla lettera “G - Commercio all’ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli” della classificazione ATECO.
La decontribuzione per i settori del turismo e del commercio è stabilita in un esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico dei medesimi datori di lavoro in questa misura:
- nel limite del doppio delle ore di integrazione salariale già fruite nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2021
- da fruire entro il 31 dicembre 2021
- riparametrato e applicato su base mensile.
Non costituiscono oggetto di sgravio fiscale i premi e contributi dovuti all’INAIL.
Ai beneficiari della decontribuzione per i settori del turismo e del commercio si applica fino al 31 dicembre 2021 il divieto di:
- licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo;
- licenziamento collettivo;
- il blocco delle procedure in corso alla data del 18 marzo 2020, già contemplati dall'art 8 commi 9-11 del DL 18 2020 convertito in legge.
La norma prevede che la violazione del divieto di licenziamento comporta la revoca dell'esonero contributivo concesso con efficacia retroattiva e l'impossibilità di presentare domanda di integrazione salariale.
La decontribuzione è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta. L'Inps è incaricato della gestione e del monitoraggio delle domande, per cui si attendono come di consueto le istruzioni operative.
Da segnalare infine che la decontribuzione rientra nei limiti e condizioni del «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», quindi l'efficacia è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea che sarà comunicata dall'istituto previdenziale.