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20 ottobre 2020 Emergenza Covid: la quarantena è considerata malattia?
Aggiornamenti COVID-19

Emergenza Covid: la quarantena è considerata malattia?

I chiarimenti dell’INPS sulla tutela della malattia: cosa cambia per i lavoratori in caso di quarantena?

Lavoratori aventi diritto alla tutela previdenziale della malattia Covid-19: i chiarimenti dell’INPS

L'Inps, con il messaggio 9 ottobre 2020, n. 3653, individua i casi in cui il lavoratore ha diritto di accedere alla tutela previdenziale della malattia, non riconoscendola al lavoratore in quarantena da Covid 19 o in sorveglianza precauzionale perché soggetto fragile, che continua a svolgere, in accordo con il proprio datore di lavoro, l’attività lavorativa in smart working.

Quarantena di soggetti fragili e smart working

Nella situazione emergenziale sono state incentivate modalità alternative di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato (smart working o lavoro agile) che consentono di assicurare continuità nell'attività lavorativa e, allo stesso tempo, di ridurre i rischi di contagio del virus COVID-19 nei luoghi di lavoro.
Non è possibile ricorrere alla tutela previdenziale della malattia o al ricovero ospedaliero nei casi in cui il lavoratore in quarantena o in sorveglianza precauzionale perché soggetto fragile (art. 26 del Decreto Cura Italia) continui a svolgere, sulla base di intese con il proprio datore di lavoro, l'attività lavorativa presso il proprio domicilio, in smart working; infatti, in tale casistica, non ha luogo l’interruzione dell'attività lavorativa e della retribuzione.
Diversamente, in caso di malattia conclamata il lavoratore è temporaneamente incapace al lavoro, con diritto ad accedere alla corrispondente tutela previdenziale.

Quarantena per ordinanza amministrativa: cosa fare se il lavoratore è in zona rossa?

Il Decreto Agosto ha introdotto una tutela specifica per i lavoratori domiciliati o residenti in Comuni per i quali la pubblica autorità abbia emanato provvedimenti di contenimento e di divieto di allontanamento dal proprio territorio, disponendo l'obbligo di permanenza domiciliare in ragione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, che siano stati impossibilitati a raggiungere il luogo di lavoro, limitatamente alle imprese operanti nelle Regioni Emilia-Romagna, Regione del Veneto e Lombardia, stabilendo che i datori di lavoro operanti esclusivamente in tali regioni, possono presentare, con riferimento ai suddetti lavoratori, domanda di accesso ai trattamenti di ammortizzatore sociale, per i periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 30 aprile 2020.
L'Inps ritiene di poter affermare che in tutti i casi di provvedimenti di autorità amministrative che di fatto impediscano ai soggetti di svolgere la propria attività lavorativa non è possibile procedere con il riconoscimento della tutela della quarantena, in quanto la stessa prevede un provvedimento dell'operatore di sanità pubblica.

Quarantena e isolamento fiduciario in caso di rientro dall'estero

Qualora lavoratori assicurati in Italia si siano recati all'estero e sono stati oggetto di provvedimenti di quarantena da parte delle competenti autorità del Paese straniero, non è possibile la tutela previdenziale della malattia, in quanto tale tutela è ammessa esclusivamente se la quarantena è stata disposta con un provvedimento delle autorità sanitarie italiane.

Quarantena, malattia INPS e ammortizzatori sociali

La tutela previdenziale della malattia non viene riconosciuta al lavoratore destinatario di un trattamento di cassa integrazione, in base al principio di prevalenza del trattamento di integrazione salariale sull'indennità di malattia.

Come chiarisce il messaggio  9 ottobre 2020, n. 3653, la circostanza che il lavoratore sia destinatario di un trattamento di ammortizzatore sociale, determinando di per sé la sospensione degli obblighi contrattuali con l'azienda, comporta il venir meno della possibilità di poter richiedere la specifica tutela prevista in caso di evento di malattia.
Riassumendo, gli unici casi in cui si ha il riconoscimento della tutela previdenziale della malattia sono:

  • Malattia conclamata del lavoratore, senza necessità di alcun provvedimento da parte dell’operatore di sanità pubblica;
  • Quarantena disposta da un provvedimento dell’operatore di sanità pubblica.