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7 dicembre 2020 Esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali per nuove assunzioni
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Esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali per nuove assunzioni

L'INPS ha pubblicato ulteriori indicazioni applicative inerenti l'esonero contributivo previdenziale per le nuovi assunzioni. Ecco cosa c'è da sapere.

Esonero contributivo previdenziale per nuove assunzioni: cosa c'è da sapere?

In data 24 novembre 2020 l'INPS ha pubblicato la circolare numero 133, nella quale fornisce le principali indicazioni applicative inerenti l'esonero contributivo previdenziale per le nuovi assunzioni. 
L'esonero per le nuove assunzioni è stato previsto dal Decreto Agosto, rispettivamente:

Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per assunzioni a tempo indeterminato” e “Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per assunzioni a tempo determinato nel settore turistico e degli stabilimenti termali.

Gli articoli hanno istituito l'esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro per particolari assunzioni effettuate tra il 15 agosto 2020 (entrata in vigore del Decreto Agosto) e il 31 dicembre 2020.

Esonero dal versamento dei contributi, a chi spetta?

Per quanto riguarda i requisiti di accesso all'esonero dei contributi previdenziali, l'unico requisito è legato all'assenza di contratti a tempo indeterminato nei 6 mesi precedenti all'assunzione presso la medesima impresa.
Per quanto attiene ai principi generali di applicazione delle agevolazioni contributive, in particolare all'azienda sono richiesti:

  • possesso del DURC;
  • assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro e rispetto degli altri obblighi di legge;
  • rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, sottoscritti dalle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Inoltre, l'assunzione non deve violare il diritto di precedenza e non deve riguardare lavoratori licenziati, nei 6 mesi precedenti, da parte di un datore di lavoro che, alla data del licenziamento, presentava elementi di relazione con il datore di lavoro che assume. 

Tale esonero può essere utilizzato da tutti i datori di lavoro privati, anche non imprenditori, ad eccezione del settore agricolo. Non può essere applicato però per i contratti di apprendistato, nei contratti di lavoro domestico e per i contratti di lavoro intermittenti. L'esonero contributivo per le nuove assunzioni, inoltre, è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento, nei limiti della contribuzione dovuta.

Durata dell'esonero contributivo per nuove assunzioni

L'esonero, decorrente dalla data di assunzione dal lavoratore o dalla data di trasformazione del rapporto di lavoro, ha una durata massima di 6 mesi. Solo per le assunzioni a tempo determinato o con contratto di lavoro stagionale nei settori del turismo e degli stabilimenti termali, la durata massima non può superare i 3 mesi.

L'importo esonerabile è pari al 100% della contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro, fino a un massimo di € 8.060 su base annua. La soglia massima annua è riparametrata su base mensile, per un massimo di 6 mensilità, a partire dalla data di assunzione/trasformazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Di conseguenza, la soglia massima mensile è pari a € 671,66; per i rapporti di lavoro instaurati o cessati nel corso del mese, l'importo massimo va riproporzionato, considerando come importo massimo dell'esonero giornaliero la cifra di € 21,66. Nelle ipotesi di rapporti di lavoro a tempo parziale, il massimale dell'agevolazione deve essere proporzionalmente ridotto.
Nel computo dell'importo esonerabile sono esclusi i premi e contributi dovuti all'INAIL, oltre alle contribuzioni INPS normalmente non agevolate, quali:

  • il Fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto;
  • i contributi ai fondi di solidarietà;
  • il contributo di finanziamento dei Fondi interprofessionali.

Domanda di esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali: come fare?

Con la pubblicazione della Circ. INPS 24 novembre 2020 n. 133, l'Istituto ha dato accesso alla presentazione delle domande di ammissione all'esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro. La domanda va presentata con un'istanza on-line, avvalendosi del modulo “DL104-ES”.
Il modulo, disponibile sul sito dell’INPS, nella sezione denominata “Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo)”, deve essere compilato indicando il nominativo del lavoratore nei cui confronti è avvenuta l'assunzione o la trasformazione, il codice della comunicazione obbligatoria, la retribuzione mensile media (comprensiva dei ratei di tredicesima e quattordicesima mensilità) e la misura dell'aliquota contributiva datoriale che può essere oggetto dello sgravio.