Decreto Rilancio, tutte le novità per imprese e lavoratori
È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 128 del 19/05/20 il DL 34/2020 (Decreto Rilancio) contenenti ulteriori misure per le imprese e i lavoratori colpiti dall’emergenza in seguito alla diffusione del virus Covid-19. Le disposizioni sono entrate in vigore dal 19/05/2020.
Di seguito le principali novità per le imprese e i lavoratori.
Cigo e assegno ordinario, articoli 68 e 69
Viene incrementata la durata massima dell’ammortizzatore sociale di ulteriori 5 settimane per il periodo 23/02/20-31/08/2020, per i datori di lavoro che abbiano sospeso o ridotto l’attività a causa dell’emergenza Covid-19 e che hanno esaurito le 9 settimane precedentemente previste.
Sono inoltre riconosciute ulteriori 4 settimane per i periodi intercorrenti tra il 01/09/2020 e il 31/10/2020.
Per il settore del turismo, parchi divertimenti, spettacolo, fiere e congressi le ulteriori 4 settimane possono essere fruite anche per periodi antecedenti il 01/09/2020 a patto che siano già state utilizzate le 14 settimane previste.
Viene infine previsto il diritto alla ricezione degli assegni per il nucleo familiare per i beneficiari di assegno ordinario limitatamente alla causale Covid-19.
Rimane confermata la necessità di informativa sindacale ai fini della richiesta dell’assegno ordinario o della cigo fermo restando che l’informativa, la consultazione e l’esame congiunto si debbano svolgere entro i 3 giorni successivi alla data di convocazione.
Il termine di presentazione delle domande riferite ai periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa che hanno avuto inizio nel periodo ricompreso tra il 23 febbraio 2020 ed il 30 aprile 2020 è fissato al 31 maggio 2020.
Altrimenti la domanda all’Inps deve essere presentata entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività (non più entro i 4 mesi successivi all’inizio dell’astensione).
L’Inps con apposite circolari fornirà le relative istruzioni operative.
Cassa in deroga, l'articolo 70 del DL Rilancio
Anche in questo caso viene aumentata la durata massima dell’ammortizzatore.
Sono infatti incrementate di ulteriori 5 settimane per il periodo 23/02-31/8 per i datori di lavoro che abbiano sospeso o ridotto l’attività a causa dell’emergenza Covid-19 e che hanno esaurito le 9 settimane precedentemente previste.
Sono inoltre riconosciute ulteriori 4 settimane per i periodi intercorrenti tra il 01/09/2020 e il 31/10/2020.
Per il settore del turismo, parchi divertimenti, spettacolo, fiere e congressi le ulteriori 4 settimane possono essere fruite anche per periodi antecedenti il 01/09/2020 a patto che siano già state utilizzate le 14 settimane previste.
Il trattamento richiesto per periodi successivi 9 settimane, sarà concesso dall’Inps in seguito alla presentazione della domanda da parte del datore di lavoro, limitatamente ai limiti di spesa stanziati.
Per la procedura di pagamento diretto, la domanda dovrà essere presentata dal datore di lavoro all’Inps entro il quindicesimo giorno dall’inizio del periodo di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, unitamente ai dati essenziali per il calcolo e l’erogazione di una anticipazione della prestazione ai lavoratori, con le modalità indicate dall’INPS.
L’INPS autorizza le domande e dispone l’anticipazione di pagamento del trattamento entro 15 giorni dal ricevimento delle domande stesse. La misura dell’anticipazione è calcolata sul 40% delle ore autorizzate nell’intero periodo.
Il datore di lavoro dovrà inviare entro 30 giorni dall’erogazione dell’anticipazione tutti i dati necessari al fine del calcolo del saldo dovuto.
I datori di lavoro che non hanno ancora inviato i dati all’INPS per domande già autorizzate dalle amministrazioni competenti relativamente a periodi di sospensione tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020 devono provvedere entro 20 giorni dall’entrata in vigore del Decreto (19/05).
L’Inps fornirà le istruzioni operative con successive circolari.
Per i datori di lavoro con unità produttive site in più regioni o province autonome il trattamento è riconosciuto dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
Il Decreto Rilancio rimanda a un successivo decreto il compito di individuare il numero di regioni al di sopra del quale, l’ammortizzatore in deroga, dovrà essere richiesto al Ministero.
Viene introdotta, solo in questo caso la possibilità che il trattamento vengo anticipato in busta paga dal datore di lavoro.
Congedi speciali Covid (art. 72-73)
Viene esteso il congedo speciale Covid per genitori a un massimo di 30 giorni fruibili dal 05/03/20 al 31/07/2020.
Rimane fissato il limite d’età dei figli a 12 anni per aver diritto al congedo retribuito con indennità pari al 50% della retribuzione.
Il limite anagrafico non si applica per i figli portatori di grave disabilità ai sensi della L. 104/92. I periodi di congedo per figli tra i 12 ai 16 anni non saranno retribuiti.
Rimangono invariate le condizioni per l’utilizzo, ovvero:
- non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa;
- che non vi sia altro genitore non lavoratore.
In alternativa è possibile richiedere un bonus baby sitting, utilizzabile anche per l’iscrizione ai centri estivi pari a 1200 euro da utilizzare entro il 31/07/2020.
Tale bonus sé incompatibile con il bonus asilo nido.
Vengono inoltre prorogate le 12 giornate di permesso ex L. 104 da usufruire nei mesi di maggio e giugno 2020.
Sorveglianza attiva Dl Rilancio (art. 74)
Viene prorogata fino al 31 luglio 2020 (precedentemente era previsto fino al 30 aprile) per lavoratori dipendenti in possesso del riconoscimento di disabilità in situazione di gravità ai sensi dell’articolo 3 co.3 L104/92 nonché ai lavoratori in possesso di certificazione attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione.
Il periodo di assenza dal servizio prescritto nelle situazioni sopra richiamate dalle competenti autorità sanitarie è equiparato al ricovero ospedaliero.
Divieto di Licenziamento, cosa dice il Decreto?
Viene esteso il periodo entro il quale non è possibile avviare procedure di licenziamento collettivo o terminare quelle già in corso.
Il divieto passa da 60 giorni (terminati il 17/5) a 5 mesi a partire dal 17/03.
Inoltre il datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, non può recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo, e sono altresì sospese le procedure di licenziamento per giustificato motivo oggettivo in corso.
Viene aggiunta una nuova previsione, infatti il datore di lavoro che, nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 17 marzo 2020 abbia proceduto al recesso del contratto di lavoro per giustificato motivo oggettivo può revocare il recesso purché contestualmente faccia richiesta del trattamento di cassa integrazione salariale.
In tal caso, il rapporto di lavoro si intende ripristinato senza soluzione di continuità, senza oneri né sanzioni per il datore di lavoro.
Decreto rilancio e smart working: novità per i genitori (art. 90)
I lavoratori dipendenti del settore privato con figli di età inferiore ai 14 anni hanno diritto a svolgere l’attività di lavoro in modalità smart working, anche senza accordo individuale fino alla fine dello stato di emergenza, fermo restando l’obbligo di informativa relativi alla salute e alla sicurezza.
Il lavoratore può esercitare tale diritto a condizione che non vi sia nel medesimo nucleo famigliare:
- non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa;
- non vi sia genitore non lavoratore.
La modalità del lavoro agile può essere applicata a tutti i rapporti di lavoro subordinati fino al 31/12/2020 anche in assenza degli accordi individuali, fermo restando l’obbligo di informativa ai fini sulla sicurezza e la trasmissione telematica dei nominativi dei lavoratori beneficiari tramite il sito del Ministero del Lavoro.
Proroghe e rinnovi contratti a termine nel Decreto Rilancio
Viene derogata la disposizione relativa all’obbligo delle casuali previste dall’art. 19 del D.lgs 81/2015.
Pertanto per la proroga o i rinnovi fino al 30/08/2020 dei contratti a termine in essere alla data del 23/02/2020, non sarà necessario prevedere una causale.
DL Rilancio: proroga sospensione versamenti (art. 126)
I versamenti sospesi in seguito alle disposizioni del Decreto Cura Italia e del Decreto Liquidità dovranno riprendere o in un’unica soluzione entro il 16 settembre 2020 o mediante rateizzazione fino ad un massimo di 4 rate mensili di pari importo con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020.