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12 giugno 2023 INPS: AMMORTIZZATORE SOCIALE UNICO EVENTI ALLUVIONALI EMILIA-ROMAGNA
Area Normativa Normativa Previdenziale

INPS: AMMORTIZZATORE SOCIALE UNICO EVENTI ALLUVIONALI EMILIA-ROMAGNA

CIRCOLARE INPS N. 53/2023

Nella circolare n. 53 del 8 giugno 2023, l’INPS fornisce le istruzioni operative e contabili per la presentazione delle domande volte all’erogazione degli strumenti di sostegno al reddito per datori di lavoro e lavoratori colpiti dall’eccezionale evento meteorologico che ha interessato, in particolare, la Regione Emilia-Romagna. L’ammortizzatore sociale “unico” è previsto a tutela sia dei datori di lavoro - costretti a sospendere l’attività a causa degli eventi alluvionali -sia dei lavoratori dipendenti del settore privato, impossibilitati a prestare attività lavorativa, ovvero a recarsi al lavoro, in conseguenza del medesimo evento alluvionale.

 

Soggetti beneficiari

Destinatari dell’ammortizzatore unico sono:

  • Lavoratori subordinati del settore privato che, alla data del 1° maggio 2023, a prescindere dal Comune di residenza o di domicilio, sono impossibilitati a prestare attività lavorativa poiché la stessa si svolge presso datori di lavoro aventi sede legale/unità operative ubicate in uno dei Comuni colpiti dagli eventi alluvionali, che hanno sospeso l’attività lavorativa.
  • Lavoratori subordinati del settore privato che, alla data del 1° maggio 2023, risiedono o sono domiciliati in uno dei Comuni alluvionati e che sono impossibilitati a recarsi al lavoro presso datori di lavoro la cui attività si svolge al di fuori dei Comuni colpiti dagli eventi alluvionali

La medesima misura di sostegno è, altresì, prevista in favore dei seguenti lavoratori agricoli:

  • Lavoratori che, alla data del 1° maggio 2023, a prescindere dal Comune di residenza o di domicilio, hanno un rapporto di lavoro attivo e sono impossibilitati a prestare attività lavorativa perché la stessa si svolge in uno dei Comuni colpiti dagli eventi alluvionali 
  • Lavoratori che, alla data del 1° maggio 2023, hanno un rapporto di lavoro attivo e sono residenti o domiciliati in uno dei Comuni colpiti dagli eventi alluvionali, impossibilitati a recarsi al lavoro presso datori di lavoro che svolgono attività lavorativa al di fuori dei medesimi Comuni;
  • Lavoratori che, alla data del 1° maggio 2023, a prescindere dal Comune di residenza o di domicilio, non hanno ancora un rapporto di lavoro attivo e sono assunti entro e non oltre il 31 agosto 2023, impossibilitati a prestare attività lavorativa perché la stessa si svolge in uno dei Comuni colpiti dagli eventi alluvionali. Per tali lavoratori la misura di sostegno è riconoscibile a decorrere dalla data di assunzione;
  • Lavoratori che, alla data del 1° maggio 2023, sono residenti o domiciliati in uno dei Comuni alluvionati ricompresi Comuni colpiti dagli eventi alluvionali, che non hanno ancora un rapporto di lavoro attivo, sono assunti entro e non oltre il 31 agosto 2023 e sono impossibilitati a recarsi la lavoro presso datori di lavoro che svolgono l’attività lavorativa al di fuori dei medesimi Comuni. Per tali lavoratori la misura di sostegno è riconoscibile a decorrere dalla data di assunzione.

 

Caratteristiche dell’ammortizzatore unico

La nuova misura di sostegno è erogata per le giornate di sospensione dell'attività lavorativa, si qualifica come un nuovo “ammortizzatore sociale unico”, comprensivo di relativa contribuzione figurativa.

Natura dell’ammortizzatore unico:

  • Il nuovo ammortizzatore unico è incompatibile con tutti i trattamenti di integrazione salariale di cui al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148. Detta incompatibilità comporta che non potranno fruire del nuovo ammortizzatore sociale unico i lavoratori che, per i medesimi periodi, sono destinatari dei trattamenti ordinari soprarichiamati.
  • I datori di lavoro che, avendo già inoltrato domanda di Cassa integrazione ordinaria, Assegno di integrazione salariale a carico del Fondo di integrazione salariale (FIS) e/o dei Fondi di solidarietà bilaterali ex articolo 26 del D.lgs. n. 148/2015 nonché di Cassa integrazione speciale agricola (CISOA), volessero optare per la nuova misura di sostegno di cui all’articolo 7 del decreto–legge n. 61/2023, con riferimento ai medesimi periodi  e agli stessi lavoratori, potranno richiedere, con la massima urgenza, alla Struttura territoriale  competente, l’annullamento dell’originaria istanza; successivamente, i medesimi datori di lavoro dovranno presentare domanda per accedere alla nuova misura di sostegno di cui trattasi.
  • I periodi di utilizzo dell’ammortizzatore unico non incidono, altresì, ai fini delle durate massime complessive dei trattamenti previste rispettivamente dagli articoli 4, 12 e 30 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.
  • Non è dovuto il versamento del contributo addizionale.

 

Misura e modalità pagamento

La misura di sostegno spettante ai lavoratori dipendenti del settore privato, per le giornate di mancato svolgimento dell’attività lavorativa, è di importo mensile pari a quello massimo previsto per le integrazioni salariali.

Le predette integrazioni al reddito sono erogate esclusivamente con pagamento diretto da parte dell’Istituto in favore dei lavoratori dipendenti destinatari.

 

Durata

  • Ai lavoratori subordinati del settore privato impossibilitati a prestare attività lavorativa, la misura di sostegno è riconosciuta per le giornate di sospensione dell’attività lavorativa, fino ad un massimo di 90.
  • Ai lavoratori subordinati del settore privato, impossibilitati a recarsi sul posto di lavoro perché residenti nei Comuni colpiti dagli eventi alluvionali, la misura di sostegno è riconosciuta per le giornate di mancata prestazione dell’attività lavorativa, fino ad un massimo di 15.

 

Termini e modalità di invio delle domande

I datori di lavoro privati, compresi quelli agricoli, direttamente o tramite i propri intermediari delegati, ai fini della richiesta dell’ammortizzatore unico, dovranno compilare un flusso informativo, esclusivamente in formato .csv, contenente i dati relativi ai lavoratori interessati dalla misura, finalizzati a consentire all’Istituto di erogare la misura di sostegno.

Il file, a partire dalla data del 15 giugno 2023, dovrà essere trasmesso all’Istituto tramite il sistema della Comunicazione Bidirezionale, all’interno del Cassetto Previdenziale del Contribuente / Contatti, sotto la voce “CIGO- CIGS - Solidarietà”, selezionando l’apposito oggetto “Ammortizzatore Unico”.

Il file trasmesso, dopo essere stato acquisito nei sistemi dell’Istituto, sarà sottoposto a controlli formali, sintattici e di merito, per verificarne la correttezza, la coerenza e la congruenza dei dati presenti.

In merito ai termini di presentazione delle domande, al fine di contemperare le esigenze dei datori di lavoro - che possono trovarsi in condizioni di grave disagio - e dei lavoratori - che hanno necessità di ricevere un pagamento tempestivo - si prevede che le istanze siano presentate entro la fine del mese successivo a quello in cui si colloca l’inizio della sospensione dell’attività lavorativa.

Il suddetto termine non riveste carattere decadenziale.

 

Contribuzione figurativa

Considerato che detta misura di sostegno assume la natura di “ammortizzatore unico”, che si affianca a quelli attualmente esistenti, la contribuzione figurativa di cui trattasi sarà accreditata (dall’ Inps) secondo le regole dettate in materia di integrazioni salariali dall’articolo 6 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.