INPS CIRCOLARE N. 47 DEL 28/03/2020
L’Inps con circolare 47/2020 fornisce i chiarimenti in merito alla richiesta di assegno ordinario, cassa integrazione ordinaria o in deroga in seguito all'emergenza sanitaria.
Cassa integrazione salariale ordinaria e assegno ordinario ai sensi dell’articolo 19 DL 18/2020
Le aziende che hanno dovuto interrompere o ridurre l’attività a causa dell’emergenza COVID-19 possono richiedere la concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale o l’accesso all'assegno ordinario.
I destinatari del trattamento di Cigo o di assegno ordinario sono i lavoratori in forza alla data del 23/02/2020, non occorre il requisito dei 90 giorni di anzianità aziendale presso l’unità produttiva.
Inoltre è stata estesa la possibilità di accedere all’assegno ordinario (FIS) anche ai Datori di lavoro con più di 5 dipendenti che non rientrano nell’ambito di applicazione del trattamenti di CIGO e CIGS e che operano in settori in cui non sono stati costituiti fondi di solidarietà bilaterali o bilaterali alternativi. In questo caso la prestazione può essere richiesta solamente a pagamento diretto.
Le domande possono essere trasmesse con la nuova causale denominata “COVID-19 nazionale”, per periodi decorrenti dal 23/02/2020 al 31/08/2020 e per una durata massima di 9 settimane.
L’istituto ricorda che l’intervento con causale “COVID-19 nazionale” non è dovuto il pagamento del contributo addizionale e, ai fini del computo della durata, non rientra nel limite delle 52 settimane nel biennio mobile o delle 26 settimane nel biennio mobile per l’assegno ordinario garantito dal Fondo di integrazione salariale.
Pertanto, possono richiedere il trattamento di CIGO e di assegno ordinario con causale “COVID-19 nazionale” anche le aziende che hanno già raggiunto i limiti sopra citati.
Inoltre i periodi autorizzati con causale “COVID-19 nazionale” sono neutralizzati ai fini di successive richieste di CIGO e di assegno ordinario.
Le aziende interessate alla richiesta di Cigo o assegno ordinario avranno solo l’obbligo di informativa nei confronti delle organizzazioni sindacali e la consultazione e l’esame congiunto che devono essere svolti, anche in via telematica, entro i tre giorni successivi a quello della comunicazione preventiva.
Il termine di presentazione delle domande con causale “COVID-19 nazionale” è entro la fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa.
Non è necessaria la dimostrazione della temporaneità dell’evento e la previsione di ripresa della normale attività.
In merito alle modalità di pagamento della prestazione, rimane inalterata la possibilità per l’azienda di anticipare le prestazioni e di conguagliare gli importi successivamente, così come, in via di eccezione ,la possibilità di richiedere il pagamento diretto da parte dell’INPS.
Le aziende che hanno unità produttive situate nei Comuni di cui all'allegato 1 del DPCM del 01/03/2020 nonché per le imprese collocate al di fuori dei predetti Comuni, ma con lavoratori residenti o domiciliati nei Comuni medesimi ,il trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario in esame, si aggiunge ai trattamenti previsti dal DL 9/2020 (ulteriori 4 settimane di trattamento, per un totale di 13 settimane).
Cassa integrazione ordinaria per le aziende che si trovano in Cassa integrazione straordinaria ai sensi dell’articolo 20 DL 18/2020
In tali casi, la domanda di integrazione salariale ordinaria deve essere presentata per la causale “COVID-19 nazionale – sospensione CIGS”.
La CIGO in questione sospende e sostituisce il trattamento di integrazione salariale straordinario in corso.
L ’azienda deve presentare al Ministero stesso apposita richiesta di sospensione del trattamento di CIGS in corso.
L’istanza deve essere inoltrata nel canale di comunicazione attivo nella piattaforma CIGS online.
Saranno considerate validamente presentate anche le richieste inoltrate all'indirizzo di posta:
· dgammortizzatorisocialidiv4@lavoro.gov.it
oppure
· dgammortizzatorisociali.div4@pec.lavoro.gov.it
Trattamento di assegno ordinario per i datori di lavoro che hanno trattamenti di assegni di solidarietà in corso.
La concessione del trattamento ordinario sospende e sostituisce l’assegno di solidarietà già in corso. La concessione dell’assegno ordinario può riguardare anche i medesimi lavoratori beneficiari dell’assegno di solidarietà, a totale copertura dell’orario di lavoro.
Cassa integrazione in deroga
I datori di lavoro del settore privato, per i quali non trovano applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario, in costanza di rapporto di lavoro possono accedere alla Cassa integrazione in deroga.
Potranno accedere alla prestazione in oggetto anche le aziende che hanno diritto solo alla CIGS (ad esempio le aziende del commercio e le agenzie di viaggio e turismo sopra i 50 dipendenti).
La cassa integrazione in deroga sarà autorizzata dalle Regioni e Province interessate, previo accordo, raggiunto anche in via telematica, con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale.
Sono dispensate dall’obbligo di accordo sindacale le aziende fino a 5 dipendenti.
Sono destinatari dell’ammortizzatore in esame i lavoratori che a causa dell'emergenza epidemiologica sono impossibilitati a prestare la propria attività lavorativa, purché risultino alle dipendenze dell’azienda alla data del 23/02/2020.
L’istituto chiarisce anche che per la CIGD richiesta con la causale “COVID-19 nazionale”, come per la CIGO e l’assegno ordinario, l’eventuale presenza di ferie pregresse non è ostativa all’accoglimento dell’istanza.
Per le aziende multilocalizzate con più unità produttive site in 5 o più regioni o Province autonome, la prestazione sarà concessa con decreto del Ministero del Lavoro
Infine per le aziende di cui ai fondi di solidarietà bilaterali alternativi, l’istituto sottolinea che, anche per queste categorie di aziende dell’artigianato e dei lavoratori somministrati è possibile ricorrere esclusivamente all'ammortizzatore ordinario del settore e non alla cassa integrazione in deroga.