Contattaci!
IT|EN
27 marzo 2020 INPS: BONUS PER I SERVIZI DI ASSISTENZA E SORVEGLIANZA DEI MINORI
Aggiornamenti COVID-19

INPS: BONUS PER I SERVIZI DI ASSISTENZA E SORVEGLIANZA DEI MINORI

L’INPS fornisce le istruzioni procedurali necessarie alla richiesta del bonus baby sitting, da utilizzare in alternativa al congedo parentale COVID-19, per prestazioni effettuate nel periodo sospensione dei servizi educativi.

INPS, CIRCOLARE N. 44 DEL 24 MARZO 2020

L’INPS fornisce, con la circolare n. 44 del 24 marzo 2020, le istruzioni procedurali necessarie alla richiesta del bonus baby sitting, da utilizzare in alternativa al congedo parentale COVID-19, per  prestazioni effettuate nel periodo sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado.

La misura trova applicazione in favore delle seguenti tipologie di lavoratori:

  • dipendenti del settore privato;
  • iscritti alla Gestione separata;
  • lavoratori autonomi iscritti all’INPS o a casse professionali;
  • dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato, sicurezza, difesa, soccorso pubblico impiegato per le esigenze connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Requisiti del soggetto richiedente

Si tratta di indennità destinati ai lavoratori dipendenti del settore privato, ai lavoratori iscritti alla Gestione separata nonché ai lavoratori autonomi iscritti all’INPS, fruibili a decorrere dal 5 marzo. In particolare è. prevista una agevolazione alternativa al congedo indirizzata a sostenere le famiglie che scelgano di avvalersi, a decorrere dall’entrata in vigore della presente disposizione, per i periodi di sospensione delle attività educative e di istruzione, di un bonus per i servizi di assistenza e sorveglianza dei minori fino a 12 anni.

Tale prestazione spetta a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa (ad esempio, NASPI, CIGO, indennità di mobilità, ecc.) o altro genitore disoccupato o non lavoratore, con i quali, dunque, sussiste incompatibilità e divieto di cumulo.

Misura del bonus

Il bonus spetta nel limite massimo complessivo di 600 euro per la generalità dei lavoratori e 1.000 euro per i lavoratori del settore sanitario, difesa e sicurezza.

Potranno beneficiare del bonus per i servizi di baby-sitting i genitori di minori che alla data di presentazione della domanda abbiano già compiuto i 12 anni, purché tali minori alla data del 5 marzo rientrassero tra quelli agevolabili nel rispetto del limite prescritto. Il limite d’età non si applica in riferimento ai figli con disabilità in situazione di gravità accerta, iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale.

Modalità di compilazione della domanda

La domanda potrà essere presentata ricorrendo di una delle seguenti modalità:

  • il portale dell’Istituto, al seguente percorso: “Prestazioni e servizi” - “Tutti i servizi” - “Domande per Prestazioni a sostegno del reddito” - “Bonus servizi di baby sitting”;
  • numero verde 803.164 o numero 06 164.164;
  • i patronati.

Erogazione del bonus mediante Libretto Famiglia

Il bonus sarà fruibile mediante Libretto Famiglia.

All’atto della registrazione sulla piattaforma delle prestazioni occasionali, gli utilizzatori e i prestatori dovranno inserire le informazioni identificative utili per la gestione del rapporto di lavoro e dei relativi adempimenti contributivi.

In particolare, è necessario che il prestatore compili i campi relativi alle modalità di pagamento delle prestazioni.

Il genitore beneficiario dovrà procedere alla c.d. appropriazione telematica del bonus per l’acquisto dei servizi di baby-sitting, entro e non oltre 15 giorni solari dalla ricevuta comunicazione di accoglimento della domanda tramite i canali telematici indicati nella domanda stessa (sms, indirizzo mail o PEC).

Potranno essere remunerate tramite Libretto Famiglia le prestazioni lavorative di baby-sitting svolte a decorrere dal 5 marzo 2020, per tutto il periodo di chiusura dei servizi educativi scolastici.

Al momento dell’inserimento della prestazione, l’utilizzatore dovrà indicare l’intenzione di usufruire del “Bonus Covid 19” per il pagamento della prestazione e, inoltre, verificare che la procedura riporti correttamente i dati della domanda accolta e la tipologia di attività “Acquisto di servizi di baby-sitting (DL 18/2020 – Misure COVID 19)”.

Le prestazioni svolte nel periodo sopra indicato potranno essere comunicate dal genitore beneficiario sulla piattaforma delle prestazioni occasionali entro la data del 31 dicembre 2020.