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26 marzo 2020 INPS: FRUIZIONE CONGEDI SPECIALI COVID-19
Aggiornamenti COVID-19

INPS: FRUIZIONE CONGEDI SPECIALI COVID-19

L’Inps fornisce le istruzioni per poter richiedere il congedo speciale per i genitori e i permessi L.104 previsti dal decreto “Cura Italia”.

CIRCOLARE N. 45 DEL 25/03/2020

L’Inps fornisce le istruzioni per poter richiedere il congedo speciale per i genitori e i permessi L.104 previsti dal decreto “Cura Italia”.

Fruizione del congedo COVID-19

Viene introdotto un congedo speciale per un periodo continuativo o frazionato non superiore a 15 giorni complessivi a partire dal 5 marzo 2020.

La fruizione del congedo è riconosciuta alternativamente ad uno solo dei genitori per nucleo familiare per i figli di età non superiore ai 12 anni, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia:

  • altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito previsti in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o a
  • altro genitore disoccupato o non lavoratore.
  • non sia stato richiesto il bonus alternativo per i servizi di baby-sitting;

Tali condizioni devono essere autocertificate dal richiedente al momento della presentazione telematica della domanda.

Il limite dei 12 anni di età non si applica in riferimento ai figli disabili in situazione di gravità accertata ai sensi dell’articolo 4, comma 1 L. 104/92.

Il congedo è retribuito nella misura del 50% della retribuzione.

È riconosciuta la possibilità di fruire del congedo in argomento anche ai genitori con figli di età compresa tra i 12 e i 16 anni senza diritto ad alcuna indennità né al riconoscimento della contribuzione figurativa.

La frazionabilità del periodo è consentita solo a giornate intere e non in modalità oraria.

La possibilità di fruire del congedo COVID-19 è, inoltre, riconosciuta anche nei casi in cui la tutela del congedo parentale non sia più fruibile e, nello specifico:

  • ai genitori che abbiano già raggiunto i limiti individuali e di coppia previsti;
  • ai genitori che abbiano figli di età compresa tra i 12 ed i 16 anni.

I genitori con figli di età compresa tra i 12 e i 16 anni devono presentare domanda di congedo COVID-19 solamente al proprio datore di lavoro e non all’INPS.

I genitori che già raggiunto i limiti individuali e di coppia previsti possono astenersi dal lavoro e fruire del congedo COVID-19 anche nelle more dell’adeguamento delle procedure informatiche per la presentazione della domanda.

I lavoratori che abbiano già presentato domanda di congedo parentale ordinario e stiano usufruendo del relativo beneficio, non dovranno presentare una nuova domanda in quanto i giorni di congedo parentale saranno considerati d’ufficio come congedo COVID-19. I datori di lavoro non dovranno, pertanto, computare tali periodi a titolo di congedo parentale.

Il congedo in esame può essere richiesto anche ai genitori iscritti alla Gestione separata e alle gestioni lavoratori autonomi dell’Inps.

Se il congedo in esame è richiesto per figli disabili in situazione di gravità accertata ai sensi dell’articolo 4, comma 1 L. 104/92, gli eventuali periodi di prolungamento del congedo parentale, fruiti dai genitori durante il predetto periodo di sospensione, sono convertiti nel congedo COVID-19 con diritto all’indennità e non computati né indennizzati a titolo di congedo parentale.

In assenza di un provvedimento di autorizzazione in corso di validità, i lavoratori dipendenti, e in ogni caso gli iscritti alla Gestione separata, e i lavoratori autonomi iscritti all’INPS, che vogliano fruire del congedo COVID-19, devono presentare domanda all’Istituto, utilizzando la procedura per le domande di congedo parentale ordinario.

 

Estensione permessi retribuiti L.104/1992

Il decreto “Cura Italia” ha inoltre previsto l’incremento del numero di giorni di permesso retribuiti di cui all’articolo 33, commi 3 e 6, della L. 104/92.

Vengono infatti incrementati di complessive 12 giornate usufruibili nei mesi di marzo e aprile 2020.

I soggetti aventi diritto ai permessi in questione potranno godere, in aggiunta ai tre giorni mensili (3 per il mese di marzo e 3 per il mese di aprile), di ulteriori 12 giornate lavorative da fruire complessivamente nell’arco dei predetti due mesi.

I 12 giorni possono essere fruiti anche consecutivamente nel corso di un solo mese, ferma restando la fruizione mensile dei tre giorni ordinariamente prevista.

Le 12 giornate  possono essere fruiti anche frazionandoli in ore.

Ai fini della frazionabilità in ore delle ulteriori 12 giornate di seguito l’algoritmo da utilizzare ai fini della quantificazione del massimale orario:

Lavoro a tempo pieno:
(orario di lavoro medio settimanale/numero medio dei giorni lavorativi settimanali) x 12 = ore mensili fruibili.

Part time (orizzontale, verticale o misto):
(orario medio settimanale teoricamente eseguibile dal lavoratore part time/numero medio dei giorni -o turni- lavorativi settimanali previsti per il tempo pieno) X 12

Inoltre  nel caso in cui il lavoratore assista più soggetti disabili potrà cumulare, per i mesi di marzo e aprile 2020, per ciascun soggetto assistito, oltre ai 3 giorni di permesso mensile ordinariamente previsti, gli ulteriori 12 giorni previsti.

Analogamente il lavoratore disabile che assiste altro soggetto disabile, potrà cumulare, per i mesi di marzo e aprile 2020, i permessi a lui complessivamente spettanti (3+3+12) con lo stesso numero di giorni di permesso fruibili per l’assistenza all’altro familiare disabile (3+3+12).

Con riferimento ai rapporti di lavoro part-time (verticale o misto con attività lavorativa limitata ad alcuni giorni del mese  di seguito la formula di calcolo da applicare ai fini del riproporzionamento delle ulteriori 12 giornate di permesso.

Orario medio settimanale teoricamente eseguibile dal lavoratore part time/orario medio settimanale teoricamente eseguibile a tempo pieno) X 12.

Il riproporzionamento non andrà effettuato in caso di part-time orizzontale

Il lavoratore già in possesso di una valida autorizzazione al fine della richiesta dei permessi L. 104/92 non dovrà presentare alcuna specifica domanda per utilizzare i 12 giorni previsti dal Decreto Cura Italia.

La domanda sarà invece necessaria in assenza di provvedimenti di autorizzazione in corso di validità.

In allegato anche le FAQ pubblicate dal Ministero del Lavoro.