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20 aprile 2020 INPS: SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI IN SEGUITO ALLE DISPOSIZIONI DEL DECRETO “CURA ITALIA”
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INPS: SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI IN SEGUITO ALLE DISPOSIZIONI DEL DECRETO “CURA ITALIA”

L’Inps fornisce i chiarimenti operativi in merito alla sospensione dei contributi previsti dal DL 18/2020 all'articolo 61.

INPS CIRCOLARE N. 52 DEL 09/04/2020

L’Inps fornisce i chiarimenti operativi in merito alla sospensione dei contributi previsti dal DL 18/2020 all’articolo 61.

Ricordiamo che l’articolo 61 del DL. 18/2020 estende la sospensione dal 2 marzo 2020 e fino al 30 aprile 2020 dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali per le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e turismo e i tour operator, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, ai soggetti di seguito riportati:

a) federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche, nonché soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, club e strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori;

b) soggetti che gestiscono teatri, sale da concerto, sale cinematografiche, ivi compresi i servizi di biglietteria e le attività di supporto alle rappresentazioni artistiche, nonché discoteche, sale da ballo, night-club, sale gioco e biliardi;

c) soggetti che gestiscono ricevitorie del lotto, lotterie, scommesse, ivi compresa la gestione di macchine e apparecchi correlati;

d) soggetti che organizzano corsi, fiere ed eventi, ivi compresi quelli di carattere artistico, culturale, ludico, sportivo e religioso;

e) soggetti che gestiscono attività di ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar e pub;

f) soggetti che gestiscono musei, biblioteche, archivi, luoghi e monumenti storici, nonché orti botanici, giardini zoologici e riserve naturali;

g) soggetti che gestiscono asili nido e servizi di assistenza diurna per minori disabili, servizi educativi e scuole per l'infanzia, servizi didattici di primo e secondo grado, corsi di formazione professionale, scuole di vela, di navigazione, di volo, che rilasciano brevetti o patenti commerciali, scuole di guida professionale per autisti;

h) soggetti che svolgono attività di assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili;

i) aziende termali di cui alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, e centri per il benessere fisico;

l) soggetti che gestiscono parchi divertimento o parchi tematici;

m) soggetti che gestiscono stazioni di autobus, ferroviarie, metropolitane, marittime o aeroportuali;

n) soggetti che gestiscono servizi di trasporto merci e trasporto passeggeri terrestre, aereo, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare, ivi compresa la gestione di funicolari, funivie, cabinovie, seggiovie e ski-lift;

o) soggetti che gestiscono servizi di noleggio di mezzi di trasporto terrestre, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare;

p) soggetti che gestiscono servizi di noleggio di attrezzature sportive e ricreative ovvero di strutture e attrezzature per manifestazioni e spettacoli;

q) soggetti che svolgono attività di guida e assistenza turistica;

r) alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale.

I contributi previdenziali ed assistenziali oggetto di sospensione sono quelli con scadenza legale di tra  il  2 marzo 2020 al 30 aprile 2020 (fino al  31 maggio 2020 per le associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche).

Nella sospensione sono ricompresi sia i versamenti relativi ai piani di rateazione concessi dall’Istituto sia le note di rettifica.

Inoltre l’art. 62 del DL 18/2020  la sospensione dei versamenti in scadenza    tra l’8 marzo 2020 e il 31 marzo 2020 anche per  i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso.
L’istituto ricorda che sia per le previsioni dell’art. 61 che  62 sono sospesi i versamenti anche della quota carico lavoratori, anche se trattenuta.
Per i  rapporti di lavoro cessati durante il periodo di sospensione, la quota a carico dei lavoratori non trattenuta dal datore di lavoro dovrà essere versata. 
Per quanto riguarda le modalità di sospensione  di seguito le istruzioni per le aziende con  dipendenti.
Alle posizioni contributive relative ai soggetti elencati nell’articolo 61, comma 2, lettere da b) a r),del DL 18/2020  sarà attribuito il codice di autorizzazione 7L”.
Alle posizioni contributive delle federazioni sportive nazionali, degli enti di promozione sportiva, delle associazioni e delle società sportive, professionistiche e dilettantistiche, sarà attribuito  il codice di autorizzazione “7M
Per i periodi di paga da febbraio 2020 a marzo 2020 (e da febbraio 2020 ad aprile 2020 per le associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche), ai fini della compilazione del flusso Uniemens, le aziende di cui si tratta inseriranno nell’elemento , , il codice già in uso “N967”.

Le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche utilizzeranno il codice causale di nuova istituzione “N968”.
Le aziende interessate alla sospensione dei versamenti contributivi ai sensi dell’articolo 62, comma 2, del DL 18/2020, in relazione ai periodi di paga aventi scadenza tra l’8 marzo 2020 e il 31 marzo 2020, ai fini della compilazione del flusso Uniemens, inseriranno nell’elemento , , il codice di nuova istituzione “N969”.

Per quanto riguarda gli iscritti alla gestione separata sono sospesi gli adempimenti e i versamenti dei contributi dovuti relativi ai compensi effettivamente erogati così come sotto specificato:
• Art. 61, c. 2, del D.L. 18/2020, soggetti che svolgono le attività indicate dalle lettere da a) a r) compensi erogati nei mesi di febbraio e marzo 2020 (risulta sospeso sia l’invio dei flussi UniEmens che il versamento della contribuzione dovuta);
• Art. 61, c. 5, del D.L. 18/2020, federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche: compensi erogati nei mesi di febbraio, marzo e aprile 2020 (risulta sospeso sia l’invio dei flussi UniEmens che il versamento della contribuzione dovuta);
•    Art. 62, c. 2, del D.L. 18/2020 , soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso: compensi erogati nei mesi di febbraio 2020 (risulta sospeso il versamento della contribuzione dovuta).

Per i soggetti rientranti nell’ambito di applicazione dell’articolo 8 del DL  n. 9/2020 e dell’articolo 61, comma 2, del DL 18/2020 nel flusso Uniemens riferito ai periodi di sospensione dovrà essere riportato, nell’elemento di , il valore 25.

Per le federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche nel flusso Uniemens riferito ai periodi di sospensione dovrà essere riportato, nell’elemento di , il valore 26.
 Per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge nel flusso Uniemens riferito ai periodi di sospensione dovrà essere riportato, nell’elemento di , il valore 27

Infine sono sospesi anche i contributi per i collaboratori domestici.

La sospensione opera anche per tutti i contributi pregressi dovuti dai datori di lavoro che, a fronte di comunicazione di assunzione, hanno ricevuto dall’INPS la lettera in cui viene indicato il termine di pagamento “entro 30 giorni dal ricevimento”.

In caso di cessazione del rapporto di lavoro, la scadenza del versamento, che deve essere effettuato entro 10 giorni dalla data di fine attività, è oggetto di sospensione se ricade entro il 31.5.2020.

I pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria, dovranno essere effettuati  in unica soluzione entro il 10.6.2020, senza applicazioni di sanzioni e interessi.