Il D.lgs. n. 209 del 27 dicembre 2023, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 28 dicembre 2023, ha apportato sostanziali modifiche al regime fiscale applicabile ai soggetti “impatriati” che trasferiscono la residenza in Italia a decorrere dal 1° gennaio 2024.
IL NUOVO REGIME APPLICABILE AL RIENTRO DEI CERVELLI 2024
Nello specifico il legislatore ha previsto che i redditi di lavoro dipendente, i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, i redditi di lavoro autonomo derivanti dall'esercizio di arti e professioni prodotti in Italia da lavoratori che trasferiscono la residenza nel territorio dello Stato, concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 50% del loro ammontare entro il limite annuo di 600.000 euro.
Le condizioni per le quali è possibile beneficiare di tale agevolazione sono:
- i lavoratori impatriati si impegnano a risiedere fiscalmente in Italia per almeno quattro anni;
- i lavoratori impatriati non devono essere stati fiscalmente residenti in Italia nei tre periodi d'imposta precedenti il loro trasferimento. Tuttavia, se il lavoratore presta l’attività lavorativa nel territorio dello Stato in favore dello stesso soggetto presso il quale è stato impiegato all'estero prima del trasferimento oppure in favore di un soggetto appartenente al suo stesso gruppo (ossia i soggetti tra i quali sussiste un rapporto di controllo diretto o indiretto oppure che sono sottoposti al comune controllo diretto o indiretto da parte di un altro soggetto), il requisito minimo di permanenza all'estero è di:
- sei periodi d'imposta, se il lavoratore non è stato in precedenza impiegato in Italia in favore dello stesso soggetto oppure di un soggetto appartenente al suo stesso gruppo;
- sette periodi d'imposta, se il lavoratore, prima del suo trasferimento all'estero, è stato impiegato in Italia in favore dello stesso soggetto oppure di un soggetto appartenente al suo stesso gruppo;
- l’attività lavorativa è prestata per la maggior parte del periodo d'imposta nel territorio dello Stato;
- i lavoratori devono essere in possesso dei requisiti di elevata qualificazione o specializzazione (rientro dei cervelli da cui prende il nome la norma).
Il legislatore conferma che tali disposizioni si applicano a partire dal periodo di imposta in cui è avvenuto il trasferimento della residenza fiscale in Italia e nei quattro periodi d'imposta successivi. Se la residenza fiscale in Italia non sarà mantenuta per almeno quattro anni, il lavoratore decadrà dai benefici e si provvederà al recupero di quelli già fruiti, con applicazione dei relativi interessi.
Regime impatriati 2024: agevolazioni fiscali per lavoratori con figli
Viene stabilito inoltre che la percentuale di reddito imponibile è ridotta al 40% (quindi l’esenzione passa da 50% al 60%) nei casi in cui:
- il lavoratore si trasferisce in Italia con un figlio minore;
- in caso di nascita di un figlio ovvero di adozione di un minore di età durante il periodo di fruizione del regime di cui al presente articolo. In tal caso il beneficio sarà fruito a partire dal periodo d'imposta in corso al momento della nascita o dell’adozione e per il tempo residuo di fruibilità dell'agevolazione.
Si precisa che per poter usufruire di tale maggiore agevolazione il figlio minore di età, o il minore adottato, deve essere residente nel territorio dello Stato.
Deroghe e agevolazioni fiscali per il rientro dei cervelli
Ulteriore specificazione viene data dal legislatore che considera i cittadini italiani residenti all'estero quelli iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE) oppure hanno ottenuto la residenza in un altro Stato ai sensi di una convenzione contro le doppie imposizioni sui redditi.
Dalla data di entrata in vigore del decreto sono abrogate tutte le disposizioni relative in materia, che però tuttavia, continuano a trovare applicazione solo nei confronti dei soggetti che hanno trasferito la loro residenza anagrafica in Italia entro il 31 dicembre 2023 o, per i rapporti di lavoro sportivo, che hanno stipulato il relativo contratto entro la stessa data.
Infine è stata prevista una deroga nei confronti dei soggetti che trasferiscono la propria residenza anagrafica nell’anno 2024 ai quali si applicano le agevolazioni per ulteriori tre periodi di imposta nel caso in cui il contribuente è divenuto proprietario, entro la data del 31 dicembre 2023 e, comunque, nei dodici mesi precedenti al trasferimento, di un’unità immobiliare di tipo residenziale adibita ad abitazione principale in Italia. In tal caso quindi i redditi negli ulteriori tre periodi di imposta, concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 50 per cento del loro ammontare.