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23 settembre 2022 Le ultime novità sulla proroga dello smart working

Le ultime novità sulla proroga dello smart working

La legge n. 122 del 04/08/2022 di conversione del Decreto Semplificazioni, pubblicata nella G.U. n.193 del 19/08/2022, apporta un’importante novità in tema di smart working.

In particolare dal 1 Settembre 2022 per poter svolgere l’attività in modalità agile sarà necessario predisporre gli accordi individuali, ma questi non dovranno essere più inviati telematicamente al Ministero del Lavoro.

Con il D.M. n. 149/2022 sono state definite le modalità per comunicare, in via telematica al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, le informazioni relative all'accordo di lavoro agile.

Le nuove disposizioni si applicano agli accordi individuali stipulati o modificati a decorrere dalla data del 1° settembre 2022. Il modulo è messo a disposizione dal Ministero attraverso il portale dei servizi on-line, accessibile tramite autenticazione SPID e CIE.

Con la nuova modalità è possibile effettuare tre distinte tipologie di comunicazione:

  • Inizio
  • Modifica
  • Recesso

Restano valide le comunicazioni già effettuate secondo le modalità della disciplina previgente.

h2: Quando finisce lo Smart working semplificato?

A partire dal 1 Settembre 2022, per poter continuare a svolgere l’attività in modalità agile sarà necessario far sottoscrivere gli accordi individuali, questi ultimi però non dovranno essere inviati telematicamente al Ministero ma andranno conservati dal datore per 5 anni dalla data di sottoscrizione.

Il termine dello smart working semplificato è stato dunque il 31/08/2022.

La comunicazione telematica andrà effettuata entro il termine di 5 giorni, in quanto si tratta di una mera trasformazione della modalità di svolgimento della prestazione lavorativa.

Nelle more delle tempistiche per gli adeguamenti dei sistemi informatici, in fase di prima applicazione delle nuove modalità, l'obbligo della comunicazione potrà essere assolto entro il 1° novembre 2022.

Pertanto per gli accordi individuali stipulati dal 01/09 al 31/10 si avrà tempo fino al 1 novembre 2022 per la nuova comunicazione.

In caso di mancata comunicazione secondo le modalità previste si applicherà una sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 500 euro per ogni lavoratore interessato.

h2: Come devono essere stipulati gli accordi individuali?

L’accordo individuale deve essere stipulato per iscritto ai sensi della normativa sullo smart working ( L. 81/17) e deve disciplinare:

- l'esecuzione della prestazione anche all'esterno dei locali aziendali;

- le modalità di esercizio del potere direttivo da parte del datore di lavoro;

- i tempi di riposo e il diritto alla disconnessione del lavoratore.

Nel caso di accordo a tempo indeterminato, il recesso può avvenire con un termine di preavviso non inferiore a trenta giorni (novanta giorni in caso di lavoratori disabili).

h2: A chi è riservata l’estensione dello smart working?

Tra le ultime novità introdotte in tema di smart working ricordiamo che il decreto legislativo sulla conciliazione vita-lavoro (il D.Lgs. n. 105/2022) introduce la priorità all’accesso allo smart working per le seguenti categorie di lavoratori:

  • Lavoratori che usufruiscono dei permessi di cui ai cc. 2 e 3 dell'art. 33, L. n. 104/1992;
  • Lavoratrici e lavoratori con figli fino a 12 anni di età, o senza alcun limite di età nel caso di figli in condizioni di disabilità;
  • Lavoratori con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell'art. 4, c. 1, della L. n.104 o che siano caregiver ai sensi dell'art. 1, c. 255, della L. 205/2017.

Il rifiuto, l'opposizione o l'ostacolo all'esercizio dei diritti, ove rilevati nei 2 anni antecedenti alla richiesta della certificazione della parità di genere o di analoghe certificazioni previste dalle regioni e dalle province autonome nei rispettivi ordinamenti, impediscono al datore di lavoro il conseguimento delle stesse certificazioni.

Infine è in sede discussione alla Camera un emendamento per la proroga dello smart working semplificato fino al 31 dicembre 2022 per i lavoratori fragili e per i genitori di figli fino ai 14 anni di età in caso di quarantena.