Contattaci!
IT|EN
24 giugno 2025 Liquidazione mensile del TFR in busta paga: aspetti fiscali e orientamenti giurisprudenziali
Area Normativa Normativa Lavoristica

Liquidazione mensile del TFR in busta paga: aspetti fiscali e orientamenti giurisprudenziali

Cos'è la liquidazione mensile del TFR e quando è possibile richiederla

Il TFR rappresenta una forma di retribuzione differita, da distinguersi quindi dalla retribuzione corrente.
Nella retribuzione corrente rientrano tutte quelle somme la cui maturazione avviene nel periodo di paga e la cui corresponsione si verifica al termine dello stesso.

Il Trattamento di Fine Rapporto costituisce una quota della retribuzione che i lavoratori dipendenti, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, percepiscono al momento della cessazione del rapporto di lavoro.

Si ricorda, infatti, che la Legge di Stabilità 2015 (Legge n. 190/2014) aveva previsto la possibilità, per i lavoratori del settore privato, di richiedere al proprio datore di lavoro – nel periodo dal 1° marzo 2015 al 30 giugno 2018 – l’erogazione mensile, insieme allo stipendio, della "Quota maturanda del trattamento di fine rapporto come parte integrativa della retribuzione" (QUIR), ovvero il TFR maturando in busta paga.
Tale possibilità non è più prevista dopo il 30/06/2018.

L’art. 2120 c.c. stabilisce il diritto per il lavoratore di richiedere, in costanza di rapporto di lavoro, un anticipo del TFR maturato.
In particolare, la norma subordina questo diritto, esercitabile una sola volta, al rispetto di determinate condizioni previste dalla legge.

Condizioni previste per l’anticipo del TFR:

  • Anzianità di servizio minima di almeno 8 anni presso lo stesso datore di lavoro;
  • Spese sanitarie per terapie e interventi straordinari riconosciuti da strutture pubbliche competenti;
  • Acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli.

Al di fuori di queste ipotesi, viene riconosciuta alla contrattazione collettiva (di qualsiasi livello: nazionale, territoriale o aziendale) e agli accordi individuali la possibilità di riconoscere anticipi del TFR come condizione di miglior favore per il lavoratore.

Tuttavia, tali forme di contrattazione non possono prevedere l’erogazione automatica e sistematica della quota mensile del TFR nel cedolino paga.
In tal caso, infatti, il TFR verrebbe qualificato come maggiore retribuzione e sottoposto a obbligo contributivo.

Orientamenti giurisprudenziali sul TFR mensile

L’ultimo comma dell’art. 2120 c.c. rimanda alla contrattazione collettiva o ai patti individuali l’introduzione di condizioni di miglior favore in merito all’anticipo del TFR, ma non alla possibilità di erogarlo mensilmente.

La conseguenza è che, in caso di liquidazione mensile del TFR maturato, l’erogazione monetaria deve essere qualificata come retribuzione ordinaria, soggetta a contribuzione.

L’eventuale pattuizione – collettiva o individuale – può riguardare un’anticipazione dell’accantonamento maturato al momento dell’accordo, ma non il trasferimento automatico e mensile in busta paga, che configurerebbe una mera integrazione retributiva, con conseguenze anche sul piano contributivo.

L’erogazione mensile del TFR contrasta con la ratio dell’istituto, pensato per fornire un supporto economico al termine del rapporto di lavoro.

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) conclude che, qualora vengano accertati casi di anticipi mensili del TFR maturato, il personale ispettivo deve intimare al datore di lavoro di accantonare le quote indebitamente anticipate, mediante provvedimento di disposizione ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs. n. 124/2004.

La posizione giurisprudenziale è ormai consolidata, come evidenziato dalla Cass. Civ., sez. Lav., 22/02/2021, n. 4670, e confermata anche dall’INL nella nota n. 616 del 3 aprile 2025.

Trattamento fiscale del TFR in busta paga: tassazione ordinaria o separata?

L’art. 17, co. 1 del TUIR prevede l’applicazione dell’imposta separata al TFR disciplinato dall’art. 2120 del codice civile.

Tuttavia, l’eventuale riconoscimento mensile del TFR maturato comporterebbe la perdita del beneficio fiscale con conseguente applicazione dell’imposta ordinaria, calcolata per scaglioni di reddito.

Verrebbe infatti meno la natura di somma legata alla cessazione del rapporto di lavoro, trasformandosi in una componente della retribuzione ordinaria percepita nel periodo d’imposta, con tutti gli effetti fiscali del caso.