Cos'è la patente a crediti per le imprese edili e come funziona?
La patente a crediti è uno strumento di qualificazione obbligatorio delle imprese e dei lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili, finalizzato a migliorare la salute e la sicurezza sul lavoro. Introdotta per garantire elevati standard di sicurezza, questa misura mira a monitorare costantemente il rispetto delle normative di sicurezza sul lavoro. Questo sistema si applica sia alle imprese con sede in Italia che a quelle con sede UE o extra UE. Queste ultime devono ottenere un documento equivalente riconosciuto secondo la legge italiana.
Ogni impresa o lavoratore autonomo deve ottenere questa patente per poter operare legalmente nei cantieri.
A partire dal 1° ottobre, l’accesso ai cantieri temporanei e mobili edili e di ingegneria civile sarà consentito esclusivamente a imprese e lavoratori autonomi in possesso della patente a crediti. Per operare in cantiere, sarà necessario disporre di almeno 15 punti validi sulla patente, requisito indispensabile per poter impiegare legalmente le risorse sul luogo di lavoro.
Il rilascio della patente è subordinato al possesso dei seguenti requisiti:
- iscrizione alla camera di commercio industria, artigianato e agricoltura;
- adempimento degli obblighi formativi;
- possesso del documento unico di regolarità contributiva (DURC), in corso di validità;
- possesso del documento di valutazione dei rischi (DVR), nei casi previsti dalla normativa vigente;
- possesso della certificazione di regolarità fiscale (DURF), nei casi previsti dalla normativa vigente;
- avvenuta designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP), nei casi previsti dalla normativa vigente.
La domanda per il conseguimento della patente a "crediti" deve essere presentata attraverso il portale dell'Ispettorato nazionale del lavoro, dal legale rappresentante dell'impresa o dal lavoratore autonomo, anche attraverso un delegato.
Dal 1° ottobre 2024 è attiva la funzionalità di presentazione dell'istanza sul portale dei Servizi INL.
L’invio dell’autocertificazione o della dichiarazione sostitutiva tramite PEC all’indirizzo dichiarazionepatente@pec.ispettorato.it potrà essere utilizzato solo in via eccezionale, nel caso di problematiche tecniche che impediscano il completamento della procedura online. Questa possibilità sarà valida fino al 31 ottobre 2024, termine entro il quale l’operatore dovrà comunque finalizzare la domanda attraverso il portale INL.
Nuovi obblighi per le imprese edili con la patente a crediti
L’obbligo di possedere una patente valida è esteso a tutte le imprese e i lavoratori autonomi che, anche senza l’impiego di dipendenti, operano nei cantieri temporanei o mobili di cui all’art. 89, comma 1, lettera a) del Testo Unico della Sicurezza.
Anche le aziende che hanno sede in UE o al di fuori del territorio europeo devono adeguarsi, ovvero:
- possedere un documento equivalente rilasciato dalla competente autorità del Paese d’origine;
- fare domanda con la stessa procedura telematica che messa a disposizione dall’INL per le aziende italiane.
Non sono obbligati al possesso della patente a punti:
- coloro che effettuano mere forniture (senza posa in opera o installa-zione) o prestazioni di natura intellettuale;
- le imprese in possesso dell’attestazione di qualificazione SOA, in classifica pari o superiore alla III, in conformità dei requisiti alle disposizioni comunitarie.
Sanzioni per la mancata conformità alla nuova normativa
La dotazione minima di crediti (punti) per operare all'interno di cantieri edili temporanei o mobili ammonta a 15 crediti.
Nell'ipotesi in cui si accerti che un'impresa o un lavoratore autonomo operi in cantiere senza la patente, o senza il documento equipollente in caso di soggetto straniero, ovvero con una patente dotata di meno di 15 crediti è prevista:
- a carico dell'operatore
- l'applicazione della sanzione amministrativa pari al 10% del valore dei lavori affidati nello specifico cantiere e comunque non inferiore a 6.000 euro, non soggetta alla procedura di diffida;
- l'esclusione dalla partecipazione a lavori pubblici per un periodo di 6 mesi;
- la comunicazione dell'adozione della sanzione all'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) e al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, al fine dell'adozione da parte di quest'ultimo del provvedimento interdittivo semestrale alla partecipazione ai lavori pubblici;
- a carico del committente o del responsabile dei lavori che non abbia verificato il possesso della patente, o del documento equivalente nei confronti delle imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi, anche nei casi di subappalto, ovvero, per le imprese che non sono tenute al possesso della patente, dell'attestazione di qualificazione SOA, l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 711,92 euro a 2.562,91 euro.