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18 maggio 2022 Profughi e lavoro: assunzione dei cittadini ucraini in Italia

Profughi e lavoro: assunzione dei cittadini ucraini in Italia

A seguito degli eventi occorsi in Ucraina, anche in Italia si è messa in moto la macchina dei soccorsi alle persone in fuga dalla guerra. Una volta arrivati in Italia, tra le prime richieste poste al personale di assistenza da parte dei rifugiati, c’è quella di essere economicamente indipendenti e di trovare quindi un impiego. A questa richiesta stanno rispondendo numerose aziende, italiane e non, che sul territorio nazionale si sono dimostrate più che intenzionate a dare un lavoro a quanti mettano a disposizione le loro competenze. Va detto che, quando un intero popolo si sposta, sono molte e variegate le figure professionali e le competenze che possono offrire.

Tra i rifugiati infatti tanti parlano due lingue oltre la lingua madre e sono, più spesso di quanto ci si immagini, in possesso di background lavorativi piuttosto interessanti. Ma come si può assumere una persona in fuga dalla guerra?

Prima di tutto, per lavorare in Italia, è necessario un permesso di soggiorno che consenta l’attività lavorativa. L’ottenimento di un permesso di soggiorno in Italia, per un cittadino extra UE, spesso non è semplice ma, nell’emergenza, la strada da più parti indicata è l’articolo 20 del Testo Unico sull’Immigrazione, ovvero la “Protezione temporanea per motivi umanitari”.

 Le FAQ del Ministero per l'assunzione di chi è in fuga dall'Ucraina

Tra le FAQ del Ministero si ritrova che, al beneficiario della protezione temporanea, è consentito l’accesso al mercato del lavoro, richiamando l’ordinanza di protezione civile n. 872 del 4 marzo 2022, secondo la quale “lo svolgimento di attività lavorativa in forma subordinata, anche stagionale, è consentita alle persone provenienti dall’Ucraina a seguito della crisi in atto, sulla base della sola richiesta di permesso di soggiorno presentata alla competente Questura”.

Il passaggio è quanto mai importante poiché, se da un lato è già possibile presentare la richiesta di permesso di soggiorno per “Protezione temporanea per motivi umanitari” è anche immediatamente possibile, nelle more del rilascio del permesso, iniziare l’attività lavorativa come dipendente, anche senza avere fisicamente in mano il permesso.

Profughi e lavoro

I cittadini Ucraini in Italia, in possesso di passaporto biometrico, e comunque nel perimetro dei Paesi sottoscrittori degli accordi di Schengen, sono esentati dal visto in ingresso: possono soggiornare liberamente quindi per i canonici 90 giorni dell’equivalente Visto Schengen Uniforme (VSU), valido per il territorio dello Spazio Schengen, rilasciato per soggiorni di breve durata, (tipo C) avendo soltanto cura di presentare la dichiarazione di presenza entro 8 giorni dall’arrivo, presso l’ufficio Immigrazione della Polizia di Stato, qualora non rilasciato dall’autorità di frontiera all’ingresso in area Schengen appunto.

L’ordinanza di protezione civile n. 881 del 29 marzo 2022 ha disposto che, sin dal momento della presentazione della domanda di permesso di soggiorno per protezione temporanea, verrà rilasciato al richiedente da parte della questura il codice fiscale, secondo la procedura già prevista per i richiedenti protezione internazionale. Quindi, contestualmente alla richiesta di permesso di soggiorno, è possibile svolgere anche questo adempimento, fondamentale per l’assunzione.

Chi non avesse documenti

Con estrema probabilità, se la fuga dal conflitto è avvenuta in momenti concitati, la persona non ha avuto il tempo, o la prontezza di portare con sé il passaporto. L’Ambasciata Ucraina di Roma ha già provveduto al rilascio di una nota a verbale, la 6128/24-500-63 del 1° marzo 2022, contenente informazioni e indicazioni per i cittadini ucraini che arrivano in Italia sprovvisti di documenti di identità.

La nota è stata recepita, sia dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, in data 3 marzo 2022, che dal Ministero dell’Interno, presso il Dipartimento per gli affari interni e territoriali con Circolare DAIT n.23/2022.

Gli uffici consolari quindi, in caso di smarrimento dei documenti, emetteranno certificati provvisori di identità che gli Uffici dell’Interno riconoscono nell’ambito del diritto dell'immigrazione. Quindi, in questi casi, è prevista un’identificazione presso il Consolato.

Allo stesso modo, sempre l’Ambasciata dell’Ucraina, con la nota a verbale 6128/24-500-66 ha deliberato che i passaporti dei cittadini ucraini hanno una validità di ulteriori 5 anni e, inoltre, sui passaporti possono essere inseriti i dati dei figli minori di 16 anni.

Richiedere il Permesso di Soggiorno

Richiedere il Permesso di Soggiorno per protezione temporanea, come detto, è già possibile.

I documenti richiesti sono: due fotografie formato tessera, la dichiarazione di ospitalità della struttura che si è fatta carico dell’accoglienza, il passaporto con il timbro d’ingresso in Italia o, alternativamente, la dichiarazione di presenza, qualora non vi sia il timbro sul passaporto o si sia fuggiti sprovvisti del documento. La richiesta è gratuita, non è necessaria l’apposizione di alcuna marca da bollo.

 Come avviene l’assunzione per i profughi ucraini

Come anticipato, i permessi rilasciati ai sensi dell'art. 20 del T.U. immigrazione, in considerazione delle rilevanti esigenze umanitarie originate da conflitti, disastri naturali o altri eventi di particolare gravità in Paesi non appartenenti all'Unione Europea, consentono l'esercizio di attività lavorativa.

A questo punto, sarà cura dell’azienda, o del suo delegato, procedere alla formalizzazione del rapporto di lavoro la dichiarazione UNILAV indicando per la tipologia del permesso di soggiorno il campo “in attesa di permesso di soggiorno”.

Si procederà poi ad iscrivere nel Libro Unico il dipendente.

Come noto, a far data dal 1° luglio 2018, i datori di lavoro sono tenuti a corrispondere ai lavoratori la retribuzione attraverso una banca o un ufficio postale esclusivamente con uno dei seguenti mezzi:

  •  bonifico sul conto identificato dal codice IBAN indicato dal lavoratore, anche su conto corrente estero;
  • strumenti di pagamento elettronico;
  • emissione di un assegno consegnato direttamente al lavoratore;
  • pagamento, anche in contanti, ma da concludere presso lo sportello bancario o postale dove il datore di lavoro abbia aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento.

In considerazione di quanto detto nulla impedisce l'accredito dello stipendio sul conto corrente estero, purché risulti espressamente da atto sottoscritto dal lavoratore.