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16 aprile 2021 Proroga contratti a tempo determinato senza causale, cosa cambia da aprile 2021

Proroga contratti a tempo determinato senza causale, cosa cambia da aprile 2021

Per favorire l’occupazione e la ripresa, con il Decreto Sostegni viene prorogata la possibilità di ricorrere ai contratti a tempo determinato senza vincoli ordinari e causali.

Contratti a termine, quali sono le novità previste dal Decreto Sostegni? 

Dal Decreto Sostegni (Dl 41/2021) è arrivata una novità per le aziende che devono gestire contratti a termine in scadenza o che devono stipularne di nuovi. Si è aperta infatti un’ulteriore possibilità di prorogare e rinnovare i contratti a termine senza sottostare al vincolo della causale introdotto dal decreto Dignità, dal quale le aziende si tengono alla larga per evitare futuri contenziosi. 

Il 23 marzo 2021 è entrato in vigore il tanto atteso Decreto Sostegni, primo provvedimento di ampia portata del governo Draghi. Per quanto riguarda il lavoro, prosegue l’impostazione iniziata con il decreto Cura Italia: al fine di contenere l’impatto della crisi e frenare il calo dell’occupazione, permane la sospensione dei vincoli per i contratti a tempo determinato.

Decreto Sostegni aprile 2021: quante volte si possono rinnovare i contratti a tempo determinato? 

Fermo restando il limite complessivo di durata di 24 mesi, le aziende potranno porre in essere liberamente nel periodo dal 23 marzo al 31 dicembre 2021 una proroga fino a ulteriori 12 mesi oppure un rinnovo (una ri-assunzione) sempre di 12 mesi al massimo. La facoltà è riconosciuta una volta sola e non è ostativo essersi già avvalsi delle precedenti deroghe per emergenza Covid in materia di contratti a termine.

Fino al 31 dicembre 2021, inoltre, queste proroghe e rinnovi straordinari previsti dall’art. 17 del Decreto Sostegni, non saranno esonerati solo dall’apposizione della causale, ma anche dal computo nel numero massimo di proroghe e dall’osservanza del periodo di “stop & go”. 

Le proroghe del Decreto Sostegni non verranno quindi conteggiate nel computo che consente un massimo di 4 proroghe con lo stesso lavoratore; i rinnovi non dovranno invece osservare l’obbligo di attendere il periodo di stacco di 10/20 giorni.

Queste ulteriori deroghe erano state portate all’attenzione dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro con nota del 16 settembre 2020: in tale occasione il chiarimento riguardava la norma precedente del Decreto Agosto, ma che era identica all’attuale nella sua formulazione.