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24 maggio 2023 Riduzione del cuneo fiscale 2023
Area Normativa Normativa Lavoristica

Riduzione del cuneo fiscale 2023

Il Decreto Lavoro, D.L. n. 48/2023, incrementa l’esonero contributivo, già in vigore, nei confronti dei lavoratori subordinati nell’ottica di una maggiore riduzione del cuneo fiscale per l’anno 2023.

Come funziona il taglio del cuneo fiscale 2023?

Per i periodi di paga dal 1° luglio al 31 dicembre 2023, l’esonero sulla quota dei contributi previdenziali IVS a carico del lavoratore, determinato ai sensi dell’art. 1, comma 281, della Legge 197/2022, è incrementato di 4 punti percentuali, senza ulteriori effetti sulla tredicesima mensilità.

La Legge 197/2022 aveva previsto che per il periodo tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2023 ci sarebbe stato un esonero del 2% sui contributi previdenziali per i lavoratori con un reddito mensile fino a 2.692 euro. Inoltre, stabiliva un ulteriore sconto dell’1% per coloro il cui reddito mensile, calcolato su tredici mensilità, non superasse i 1.923 euro, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima.

L’art. 39 del D.L. 48/2023, a partire da luglio, estende l’esonero della Legge 197/2022 con un innalzamento in misura pari al 4% dell’esonero dei contributi previdenziali IVS a carico dei lavoratori.

L’esonero passa dunque dall’attuale 2% al 6%. Lesenzione aumenta fino al 7% se la retribuzione imponibile non eccede l’importo mensile di 1.923 euro.

Cosa cambia nel 2023 per gli stipendi?

L’intervento legislativo ha l’obiettivo di determinare, attraverso l’esonero contributivo, una riduzione del cuneo fiscale e, di conseguenza, una crescita del netto in busta paga.

L’effetto sul netto in busta paga risulterebbe comunque inferiore rispetto alla misura dell’esonero contributivo stabilita. Ciò è dovuto al fatto che una minor trattenuta previdenziale comporta l’aumento dell’imponibile fiscale, una riduzione dell’incidenza delle detrazioni di lavoro dipendente e, quindi, una maggior ritenuta a carico del lavoratore in termini di IRPEF e Addizionali regionali e comunali.

Il beneficio, quindi, rispetto alla portata iniziale, risulta eroso nel suo effetto finale dagli aspetti fiscali.

Taglio cuneo fiscale: cosa succede al superamento della soglia di reddito?

L’imponibile di riferimento rimane quello mensile, per cui i limiti di retribuzione annua, di 25.000 euro (1.923 per 13 mensilità) e di 35.000 (2.692 per 13 mensilità), non rilevano.

L’applicazione della misura dell’esonero potrà subire variazioni di mese in mese considerando le soglie di reddito mensili.

Se il superamento della soglia mensile di reddito può determinare la non applicazione dell’esonero, al contrario, in alcuni mesi, è possibile che lavoratori con redditi normalmente sopra le suddette soglie di reddito, per effetto di eventi che non comportano produzione di retribuzione imponibile, possano invece godere dell’esonero.