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19 aprile 2024 RINNOVO CCNL COMMERCIO 2024

Il 22 marzo 2024 è stato siglato il tanto atteso rinnovo del CCNL per il Commercio, interessando circa 3 milioni di lavoratori nei settori terziario, distribuzione e servizi. 

Le organizzazioni sociali coinvolte hanno concordato che le modifiche economiche del contratto avranno effetto dal 1° aprile 2023 e perdureranno fino al 31 marzo 2027. Parallelamente, le disposizioni normative entreranno in vigore dal 1° gennaio 2024 e si estenderanno fino al termine del marzo 2027.

Aumenti retributivi nel nuovo CCNL commercio

Gli aumenti salariali stabiliti per il rinnovo del CCNL del Commercio prevedono un incremento di 240 euro per i lavoratori al 4° livello, con un adeguamento proporzionale previsto anche per gli altri livelli, a partire dal 1° aprile 2023. Qui sotto, la tabella dettagliata mostra gli importi e le date degli incrementi futuri.

Livello

01/04/2023

01/04/2024

01/03/2025

01/11/2025

01/11/2026

01/02/2027

  Totale  

Quadro

52,09

121,54

52,09

60,77

60,77

69,44

416,67

I

46,92

109,48

46,92

54,74

54,74

62,55

375,34

II

40,59

94,70

40,59

47,35

47,35

54,11

324,67

III

34,69

80,94

34,69

40,47

40,47

46,25

277,50

IV

30,00

70,00

30,00

35,00

35,00

40,00

240,00

V

27,10

63,24

27,10

31,62

31,62

36,14

216,83

VI

24,33

56,78

24,33

28,39

28,39

32,45

194,66

VII

20,83

48,61

20,83

24,31

24,31

27,78

166,66

Operatore di vendita I categoria

28,32

66,08

28,32

33,04

33,04

37,76

226,55

Operatore di vendita II categoria

23,78

55,48

23,78

27,74

27,74

31,70

190,20

Bonus una tantum nel rinnovo CCNL commercio

Per compensare il mancato aggiornamento del contratto, è stato introdotto un bonus "Una Tantum" di 350 euro per i lavoratori al 4° livello, estendibile e adeguabile agli altri livelli. Il bonus è destinato ai lavoratori presenti in azienda al 22 marzo 2024 e sarà distribuito in due rate uguali nei mesi di luglio 2024 e luglio 2025. 

L'importo sarà calcolato proporzionalmente alla durata del rapporto lavorativo e al servizio effettivo dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo 2023. Inoltre, l'importo sarà adeguato per i lavoratori part-time, per periodi di assenza o aspettativa non retribuita e non influenzerà il calcolo del TFR.

Il bonus può essere compensato con eventuali aumenti retributivi già percepiti a partire dal 1° gennaio 2022, sia come incrementi contrattuali sia come miglioramenti contrattuali. Segue la tabella con gli importi dettagliati e le date di erogazione.

 

01/07/2024

01/07/2025

Quadro

303,81

303,81

I

273,67

273,67

II

236,73

236,73

III

202,34

202,34

IV

175,00

175,00

V

158,11

158,11

IV

141,95

141,95

VII

121,53

121,53

Operatore di vendita I categoria

165,20

165,20

Operatore di vendita II categoria

138,69

138,69

Nuove causali per contratti a termine nel rinnovo CCNL commercio

Il recente rinnovo del CCNL Commercio introduce significative modifiche ai contratti a termine, integrando nuove causali specifiche in risposta alle esigenze settoriali. Questo cambiamento segue il Decreto Lavoro dell'anno precedente, che trasferiva alla contrattazione collettiva l'incarico di definire causali adeguate alle particolarità di ciascun settore. Di conseguenza, le precedenti causali temporanee in vigore fino al 31 dicembre 2024 non saranno più utilizzabili. 

L'accordo introduce l'articolo 71 bis, che specifica le nuove causali applicabili:

  • Saldi: Assunzioni nei periodi di saldi di fine stagione, sia invernali che estivi, conformemente alle regolamentazioni regionali.
  • Fiere: Assunzioni durante eventi fieristici, nazionali e internazionali, nei sette giorni prima e dopo l'evento.
  • Festività: Assunzioni durante le festività natalizie (15 novembre - 15 gennaio) e pasquali (15 giorni prima e dopo Pasqua).
  • Ambiente: Assunzioni per ruoli specifici nel ridurre l'impatto ambientale dei processi aziendali.
  • Terziario Avanzato e Digitalizzazione: Assunzioni per progettazione, realizzazione e assistenza di prodotti innovativi e sviluppo di competenze digitali.
  • Nuove Aperture e Ristrutturazioni: Assunzioni legate all'apertura di nuove unità operative o ristrutturazioni, con esclusione dei limiti percentuali nei primi 12 mesi.
  • Incremento Temporaneo: Assunzioni per progetti o incarichi di durata superiore a 12 mesi, estendibili fino a 24 mesi.

Queste disposizioni permettono una maggiore flessibilità e adeguamento alle specifiche esigenze del mercato e delle attività imprenditoriali, rafforzando la dinamica del lavoro nel commercio e nei servizi.

Stagionalità e contratti a termine nelle località turistiche

Negli accordi territoriali per località a vocazione turistica, viene riconosciuta la legittimità dei contratti a termine stagionali. Le parti coinvolte dovranno identificare specifiche attività e i relativi periodi ottimali per l'impiego stagionale, assicurando che le assunzioni riflettano le esigenze del turismo locale e le fluttuazioni stagionali.

Modifiche ai congedi parentali

Il rinnovo del CCNL introduce una significativa riduzione nel preavviso per i congedi parentali: da ora, il genitore necessita di soli 5 giorni di preavviso scritto al datore di lavoro per usufruire del congedo, ridotto dai precedenti 15 giorni. Questa modifica mira a facilitare una migliore conciliazione tra le esigenze lavorative e familiari dei dipendenti.

Adozione del lavoro agile

Il nuovo CCNL integra il Protocollo Nazionale sul Lavoro Agile del 7 dicembre 2021, adottando ufficialmente le linee guida per promuovere forme flessibili di lavoro. Questo approccio mira a incrementare l'efficienza e migliorare l'equilibrio vita-lavoro per i dipendenti, consentendo modalità di lavoro più adattabili alle esigenze individuali.

Aggiornamenti sulla clausola elastica

A partire dal 1° gennaio 2025, l'indennità annuale per i lavoratori part-time, legata alla variazione dell'orario di lavoro, sarà incrementata a 155 euro. Tale indennità sarà erogata in rate mensili. Inoltre, per allinearsi alle disposizioni del Decreto Legislativo 81/2015, è stata rimossa la clausola flessibile, semplificando l'applicazione delle normative sul lavoro part-time.

Nuova classificazione del personale

Il rinnovo del CCNL prevede una revisione della classificazione del personale, introducendo una nuova categoria specifica per le professionalità del settore dei servizi professionali alle imprese e dell'Information & Communication Technology. Queste nuove categorie saranno applicabili a tutte le assunzioni effettuate a partire dal 22 marzo 2024, garantendo una più accurata rappresentazione delle competenze moderne nel panorama lavorativo.

Congedi per donne vittime di violenza di genere

Il rinnovo del CCNL introduce il nuovo articolo 16 bis, che prevede un congedo specifico per le donne vittime di violenza di genere, inserite in percorsi di protezione ai sensi dell'articolo 24 del Dlgs 80/2015. Le lavoratrici hanno diritto a un congedo di massimo 90 giorni lavorativi, con l'obbligo di notificare al datore di lavoro con 7 giorni di preavviso, indicando le date di inizio e fine del congedo e presentando la documentazione del percorso di protezione. 

Durante il congedo, coperto da contribuzione figurativa, la lavoratrice riceverà un'indennità pari all'ultima retribuzione ricevuta, che sarà conguagliata con i contributi dovuti all'INPS.

Il congedo può essere fruibile in modalità oraria o giornaliera entro un arco temporale di tre anni, con possibilità di estensione per ulteriori 90 giorni. Le lavoratrici possono optare per un orario ridotto, corrispondente alla metà del loro orario medio giornaliero. 

Durante il congedo, hanno diritto alla maturazione delle ferie, delle mensilità supplementari e del TFR. Inoltre, possono richiedere la trasformazione del proprio contratto da tempo pieno a part-time e viceversa, il trasferimento presso un'altra sede lavorativa e l'esonero da turni disagiati per un anno dopo il termine del percorso di protezione.

Fondo Est e Cassa Quas

Dal 1° aprile 2025, il contributo a carico del datore di lavoro al Fondo Est sarà incrementato di 3 euro, portando l'importo totale a 15 euro. Parallelamente, il contributo annuale alla Cassa QUAS subirà un aumento di 20 euro annui a partire dal 1° gennaio 2025, e un ulteriore incremento di 20 euro a partire dal 1° gennaio 2026. 

Questi aggiustamenti sono progettati per rafforzare il supporto finanziario e le prestazioni garantite ai lavoratori.