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22 settembre 2021 Sgravi contributivi per assunzioni di donne vittime di violenza di genere
Area Normativa

Sgravi contributivi per assunzioni di donne vittime di violenza di genere

Per le aziende che vorranno assumere donne vittime di violenza di genere l’INPS ha previsto sgravi contributivi, con l’obiettivo di promuoverne l’inserimento lavorativo e l’integrazione sociale.

Assunzione di donne vittime di violenza di genere, cosa dice la circolare INPS?

Il Decreto Ristori (D. L 137/2020) ha prorogato, anche per il 2021, lo sgravio per le assunzioni di donne vittime di violenza di genere a favore delle cooperative sociali. Questo esonero inizialmente era stato introdotto dalla Legge di Bilancio 2018.
Lo sgravio contributivo per le assunzioni di donne vittime di violenza di genere è previsto per le assunzioni a tempo indeterminato di donne vittime di violenza di genere inserite in percorsi di protezione, debitamente certificati dai servizi sociali del Comune di residenza o dai centri antiviolenza o dalle case rifugio. Gli sgravi contributivi per assunzioni di donne vittime di violenza di genere sono pari alla contribuzione dovuta dai datori di lavoro, con esclusione dei premi dovuti all’Inail, per un massimo di 350 euro mensili per una durata di 12 mesi.

Chi può assumere donne vittime di violenza di genere con sgravio contributivo?

Lo sgravio contributivo per l’assunzione di donne vittime di violenza di genere è previsto a favore delle cooperative sociali, ovvero quegli enti che hanno lo scopo di perseguire l’integrazione sociale tramite attività di gestione di servizi socio-sanitari ed educativi e di aiuto all’inserimento lavorativo delle persone in condizioni di svantaggio. Al fine di promuovere l’inserimento lavorativo delle donne vittime di violenza di genere oltre allo sgravio contributivo in esame è previsto, dal D. lgs  80/2015, un periodo di aspettativa della durata massima di tre mesi per la partecipazione a percorsi di protezione relativi alla violenza di genere debitamente certificati. Durante il periodo di aspettativa la lavoratrice ha diritto a percepire un’indennità pari alla sua ultima retribuzione a carico dell’Inps. Il congedo della durata massima di 3 mesi è attivabile da tutti i datori di lavoro pubblici e privati.

Come usufruire dello sgravio contributivo per le assunzioni di donne vittime di violenza di genere?

L’Inps con la circolare 133 del 10 Settembre 2021 disciplina le modalità operative per usufruire dello sgravio contributivo per le assunzioni di donne vittime di violenza di genere effettuate nell’anno 2018 e per quelle effettuate tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2021. Non è possibile richiedere lo sgravio contributivo per le trasformazioni di un precedente rapporto a tempo determinato, mentre può essere richiesto in caso di assunzioni con rapporti di lavoro domestico instaurati a tempo indeterminato e con i contratti di apprendistato.
I datori di lavoro potranno accedere al beneficio in esame qualora rispettino i principi generali in materia di assunzioni previsti dall’art. 31 del D.Lgs 150/2015 e siano in regola con gli obblighi in materia previdenziale e le norme sulla salute e la sicurezza dei lavoratori.
Le aziende che vogliono usufruire dello sgravio contributivo per le assunzioni di donne vittime di violenza di genere possono procedere alla richiesta attraverso la compilazione del modulo di istanza on-line “Do.VI”, disponibile sul sito internet www.inps.it, all’interno dell’applicazione “Portale delle Agevolazioni – ex DiResCo”.

All’interno dell’applicazione si dovranno inserire:
•    i dati anagrafici della lavoratrice assunta;
•    la data di rilascio del provvedimento riguardante il percorso di protezione e il Comune di competenza;
•    l’importo della retribuzione mensile media, comprensiva dei ratei delle mensilità aggiuntive
•    la misura dell’aliquota contributiva 

Una volta autorizzato dall’Inps, l’esonero sarà fruibile mensilmente all’interno della denuncia uniemens.
L’Inps ha infine precisato che sarà possibile inserire nel flusso unimens le competenze arretrate per le assunzioni effettuate nel periodo gennaio - settembre 2021, nelle denunce di competenza dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2021.