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24 novembre 2022 Sgravio contributivo lavoratrici madri: chiarimenti INPS
Area Normativa Lavoristica

Sgravio contributivo lavoratrici madri: chiarimenti INPS

L’Inps con il messaggio 4042 del 09 Novembre 2022 fornisce ulteriori chiarimenti in merito all’esonero contributivo mamme 2022, introdotto dalla Legge di Bilancio 2022.

Lo sgravio consiste nell’abbattimento del 50% dei contributi a carico delle lavoratrici madri dipendenti del settore privato a decorrere dalla data del rientro nel posto di lavoro dopo la fruizione del congedo obbligatorio di maternità e per i successivi 12 mesi dal rientro.

Rientro nel posto di lavoro e decorrenza dell’esonero

Nel messaggio 4042/2022 l’Inps fornisce alcuni chiarimenti in merito alla decorrenza dell’esonero contributivo per le mamme.

L’agevolazione trova infatti applicazione solo nel caso in cui il rientro della madre lavoratrice, dipendente del settore privato, si sia verificato nel corso del 2022 (01 gennaio 2022-31 dicembre 2022).

In caso di assenze continuative dopo il periodo di congedo obbligatorio - come ad esempio ferie, malattia, permessi retribuiti, congedo parentale - si avrà lo slittamento in avanti del dies a quo di decorrenza dell’esonero contributivo, sempre a condizione che il rientro si verifichi entro il 31 dicembre 2022.

Di seguito un esempio fornito dall’Inps:

Termine del congedo obbligatorio: 18 luglio 2022

Fruizione del congedo parentale: dal 19 luglio 2022 al 7 settembre 2022

Fruizione ferie: dall’8 al 14 settembre 2022.

Rientro effettivo nel posto di lavoro: 15 settembre 2022

Viceversa qualora si sia verificato il rientro effettivo subito dopo il periodo di congedo obbligatorio, la decontribuzione lavoratrici madri 2022 avrà decorrenza dalla data effettiva di rientro anche se successivamente la lavoratrice si sia avvalsa di periodi di congedo parentale o ferie o altre assenze.

Definizione della quota di imponibile oggetto di sgravio

L’Inps inoltre specifica i parametri per individuare l’imponibile sul quale applicare l’esonero contributivo mamme 2022.

L’istituto precisa che l’imponibile riferito ai giorni antecedenti il rientro non dovrà essere considerato (in caso di rientro inframensile).

Inoltre, in relazione all’ultimo mese di fruizione della decontribuzione per le lavoratrici madri, si dovrà considerare il solo periodo fino alla data in cui termina la fruizione dell’esonero.

Cumulabilità e portabilità dell’esonero

Nel messaggio 4042/2022 l’Inps fornisce anche chiarimenti in merito alla portabilità dell’esonero esame e alla possibilità di cumulo con altre agevolazioni di tipo contributivo.

Per quanto riguarda la cumulabilità con altre agevolazioni l’Inps chiarisce che lo stesso è cumulabile con l’esonero dell’aliquota a carico dei lavoratori dipendenti pari alla riduzione di 2 punti percentuali per il periodo luglio 2022 - dicembre 2022.

Altro ulteriore importante chiarimento riguarda il caso di cambio del datore di lavoro.

L’Inps fornisce, infatti, chiarimenti sia nel caso in cui la lavoratrice madre dipendente del settore privato sia rientrata nel posto di lavoro e sia nel caso non vi sia verificato il rientro.

Nel primo caso bisogna distinguere due ipotesi:

  1. vi è una soluzione di continuità tra il precedente rapporto incentivato e il nuovo (ad esempio, dimissioni e nuova assunzione, scadenza di un contratto a termine e nuova assunzione) - l’esonero  contributivo non potrà essere riconosciuto.
  2. non vi è una soluzione di continuità (ad esempio, trasferimento d'azienda; cessione di contratto), poiché il nuovo datore subentra nei diritti e negli obblighi del precedente, l’esonero continuerà a trovare applicazione.

Nel caso in cui la lavoratrice, invece, non sia rientrata nel posto di lavoro, relativo al rapporto lavorativo durante il quale si è verificata l’astensione per maternità, l’esonero può essere riconosciuto presso il datore di lavoro che successivamente assume la lavoratrice.