Decreto Rilancio: il lavoro agile è un diritto
In questa fase di emergenza epidemica, una delle misure adottate dai provvedimenti governativi (Decreto Cura Italia e Decreto Rilancio) per tutelare i lavoratori e ridurre le possibilità di contagio del virus consiste nella più facile applicazione dello smart working.
Durante questa fase, l'utilizzo del lavoro agile è stato di fatto semplificato poiché non è necessario l'accordo tra le parti per attivarlo e perché l'obbligo informativo a carico del datore di lavoro circa le regole di sicurezza da adottare durante la fase lavorativa, è stato sostituito da uno schema di informativa standard realizzato dall'Inail.
Decreto Rilancio, Smart working per i genitori: cosa cambia?
I lavoratori che hanno figli di età inferiore a 14 anni potranno continuare a fruire dello smart working.
È quanto previsto dall’articolo 96 del Decreto Rilancio 2020 in base al quale, nel settore privato, diventa un diritto del lavoratore dipendente con almeno un figlio under 14, la possibilità di continuare a lavorare da casa fino al termine dell’emergenza epidemiologica da Covid. Si tratta comunque di una misura caratterizzata dalla temporaneità, in quanto prevista fino al 31 luglio 2020, data che dovrebbe stabilire la fine dell’emergenza sanitaria. E’ possibile tuttavia prorogarla fino alla fine dell’anno.
Gli obiettivi del provvedimento sono diversi:
- ridurre le presenze fisiche nei luoghi di lavoro;
- contenere i rischi di contagio anche presso quelle aziende dove l’assenza di ampi spazi non garantisce il corretto distanziamento sociale;
- consentire ai genitori di accudire i figli minori.
Per poter continuare a lavorare in smart working anche nella Fase 2, vi sono dei requisiti da rispettare:
- all’interno dello stesso nucleo familiare nessun altro componente deve beneficiare di altre misure a sostegno del reddito riconosciute a fronte dell’emergenza sanitaria;
- nella famiglia non deve esserci altro genitore privo di occupazione che possa occuparsi della gestione dei figli;
- la richiesta dovrà essere presentata dal soggetto interessato al proprio datore di lavoro ma la modalità di lavoro agile deve risultare compatibile con le esigenze aziendali, tenuto conto della prestazione lavorativa cui si è stati preposti;
- possibilità di utilizzare computer personali. Il dipendente può fare richiesta di smart working, ma non dovrà richiedere necessariamente dal datore di lavoro di essere dotato di strumenti aziendali.
La modalità di "lavoro agile", viene chiarito ancora nel Decreto Rilancio 2020, può essere applicata a ogni rapporto di lavoro subordinato, per tutta la durata dell'emergenza e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2020.
I datori di lavoro del settore privato comunicano al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in via telematica, i nominativi dei lavoratori e la data di cessazione della prestazione di lavoro in modalità smart working, utilizzando la documentazione disponibile sul sito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.