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7 luglio 2020 Taglio del cuneo fiscale per lavoratori dipendenti, a chi spetta il trattamento integrativo?

Taglio del cuneo fiscale per lavoratori dipendenti, a chi spetta il trattamento integrativo?

Novità in busta paga per i lavoratori dipendenti: abrogato il bonus Renzi, diventa operativo il taglio del cuneo fiscale. Vi spieghiamo in cosa consiste

Riduzione del cuneo fiscale: trattamento integrativo e ulteriore detrazione

A partire dal 1 Luglio 2020 ci sono novità nella busta paga dei lavoratori dipendenti: diventa infatti operativo il nuovo taglio del cuneo fiscale mentre viene abrogato il bonus Renzi di 80 euro.
La novità è stata introdotta dalla legge n. 21 del 2 aprile 2020 di conversione, con modificazioni, del Decreto Legge n. 3/2020, recante “Misure urgenti per la riduzione della pressione fiscale sul lavoro dipendente” e consiste nel riconoscimento di un trattamento integrativo spettante ai percettori di:

  • reddito di lavoro dipendente di cui all’art. 49 del TUIR con esclusione delle pensioni e degli assegni ad esse equiparati;
  • reddito assimilato a quello di lavoro dipendente di cui all’art. 50 comma 1 del TUIR.

Il trattamento integrativo viene riconosciuto per le prestazioni rese dal 1 Luglio 2020 ed è pari a euro 100 mensili da rapportare al numero di giorni di lavoro, ma viene riconosciuto a condizione che:

  • l’imposta lorda dovuta sia superiore alla detrazione spettante per i redditi di lavoro dipendente e assimilati prevista dall’art. 13 comma 1 del TUIR;
  • il reddito complessivo non sia superiore a euro 28.000.

Ulteriore detrazione fiscale in busta paga dal luglio 2020: come funziona? 

Con l’obiettivo di ridurre la pressione fiscale e ottenere quindi un aumento della retribuzione in busta paga, anche per i lavoratori con reddito superiore a 28.000 euro l’articolo 2 D.L. 5 febbraio 2020 n. 3 ha istituito un’ulteriore detrazione fiscale pari a:

  • se il reddito complessivo è superiore a 28.000 euro e fino a 35.000 euro la detrazione è pari a  480 + 120 x ((35.000 – Reddito complessivo) / 7.000);
  • se il reddito complessivo è superiore a 35.000 euro e fino a 40.000 euro la detrazione è pari a 480 x ((40.000 – Reddito complessivo) / 5.000).

Questa ulteriore detrazione fiscale, a differenza del trattamento integrativo spettante ai percettori di reddito fino a 28.000 euro, ha carattere temporaneo e viene riconosciuta solo per il periodo 1 Luglio 2020 – 31 Dicembre 2020.

Taglio del cuneo fiscale, come si può usufruirne?

Il taglio del cuneo fiscale che spetta ai percettori di reddito di lavoro dipendente e assimilato alle condizioni sopra descritte viene riconosciuto direttamente dal sostituto di imposta, datore di lavoro o committente, che è tenuto a erogarlo in maniera automatica e senza necessità di alcun adempimento preventivo o richiesta formale da parte del lavoratore.
Il sostituto d’imposta, pertanto, effettua una valutazione in proiezione del reddito annuale del dipendente, sulla base delle informazioni in suo possesso, e riconosce il trattamento integrativo o l’ulteriore detrazione spettante salva espressa dichiarazione del lavoratore di non voler fruire del trattamento stesso. In sede di conguaglio dell’irpef il sostituto d’imposta è tenuto a verificare l’effettiva spettanza e a provvedere all’eventuale recupero. Nel caso in cui l’importo da recuperare sia superiore a 60 euro il recupero sarà effettuato in 8 rate di pari importo a partire dalla retribuzione in cui è effettuato il conguaglio.

Per salvaguardare i lavoratori che hanno subito una riduzione del reddito imponibile a causa dell’emergenza epidemiologica per Covid-19 il DL 34/2020, cosiddetto Decreto Rilancio, all’art. 128 ha previsto che il datore di lavoro, o committente, è tenuto a riconoscere il trattamento integrativo o l’ulteriore detrazione spettante anche se nel periodo di paga l’imposta lorda calcolata è inferiore alle detrazioni da lavoro dipendente qualora il lavoratore sia destinatario di ammortizzatori sociali per Covid-19.