L’articolo 22 della Legge n. 182/2025, recante misure di semplificazione dei procedimenti amministrativi, interviene sull’articolo 8 del D.Lgs. n. 148/2015, introducendo una rilevante novità in materia di cassa integrazione e svolgimento di attività lavorativa.

Dal 18 dicembre 2025 entra in vigore un’ulteriore modifica alla disciplina che regola la compatibilità tra trattamenti di integrazione salariale (CIG) e nuovo lavoro, con l’introduzione di un nuovo obbligo informativo a carico del lavoratore.

La riforma introduce infatti un adempimento aggiuntivo per il lavoratore percettore di cassa integrazione, che si affianca – senza sostituirlo – all’obbligo di comunicazione già previsto nei confronti dell’INPS.

 

Lavoratore in CIG: quando e come dichiarare l’attività lavorativa alternativa

La disciplina vigente ammette la possibilità per il lavoratore in cassa integrazione ordinaria o straordinaria di svolgere un’attività lavorativa, subordinata o autonoma, nel periodo di sospensione o riduzione dell’orario di lavoro. Tale facoltà, tuttavia, non è neutra sotto il profilo economico.

In particolare, il trattamento di integrazione salariale non spetta per le giornate in cui l’attività lavorativa viene effettivamente svolta, mentre resta riconosciuto per le restanti giornate. Questo assetto normativo recepisce un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, secondo cui il lavoro svolto durante la CIG non determina la perdita integrale del beneficio, ma una riduzione proporzionale in relazione ai redditi percepiti.

Resta fermo, inoltre, l’obbligo per il lavoratore di comunicare preventivamente all’INPS l’inizio di qualsiasi attività potenzialmente remunerativa. La mancata comunicazione all’INPS comporta la decadenza dal diritto alla cassa integrazione, anche quando il reddito prodotto sia, in astratto, compatibile con il trattamento.

Nuovo obbligo di comunicazione al datore di lavoro

Con la Legge n. 182/2025 il legislatore ha introdotto un ulteriore obbligo: il lavoratore che percepisce la cassa integrazione e intraprende un’attività lavorativa deve informare immediatamente anche il datore di lavoro che ha richiesto l’intervento di integrazione salariale.

Si tratta di un adempimento aggiuntivo rispetto alla comunicazione all’INPS, finalizzato a garantire una maggiore tutela dell’azienda, soprattutto nei casi in cui il trattamento venga anticipato dal datore di lavoro e successivamente conguagliato con i contributi dovuti all’Istituto previdenziale.

In assenza di tale informazione, infatti, l’azienda potrebbe continuare ad anticipare importi non dovuti, esponendosi a recuperi, riduzioni del conguaglio e potenziali profili sanzionatori a seguito delle verifiche INPS.

Modalità di comunicazione all’INPS e al datore di lavoro

Per la comunicazione all’INPS resta operativo il servizio telematico “Omnia IS – COM”, attraverso il quale il lavoratore deve dichiarare l’avvio dell’attività e il reddito presunto.

  • In caso di lavoro subordinato, è richiesta anche l’indicazione della collocazione temporale della prestazione rispetto all’orario oggetto di integrazione salariale.

  • Per il lavoro autonomo o parasubordinato, rileva esclusivamente l’ammontare del reddito stimato.

Quanto alla comunicazione al datore di lavoro, la norma non individua modalità specifiche. È tuttavia opportuno che essa avvenga con strumenti idonei a garantirne la tracciabilità, come una comunicazione scritta o telematica.

 

Sanzioni per omessa comunicazione e incompatibilità lavorativa

La normativa non chiarisce espressamente se il mancato adempimento del nuovo obbligo informativo nei confronti del datore di lavoro comporti la decadenza dal trattamento di integrazione salariale. Tale effetto, allo stato, resta collegato esclusivamente all’omessa comunicazione all’INPS, come previsto dall’articolo 8 del D.Lgs. n. 148/2015.

Tuttavia, la violazione dell’obbligo di informazione verso l’azienda può legittimare contestazioni disciplinari, in quanto contraria ai principi di correttezza e buona fede che regolano il rapporto di lavoro, oltre a generare conseguenze indirette sul piano economico e gestionale.