Il Consiglio dei Ministri nella seduta del 22/06/2022 ha approvato in via definitiva lo schema di decreto legislativo che recepisce la direttiva (UE) 2019/1152, relativa a condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili nell’Unione europea.

Vengono adeguati all’ordinamento europeo gli obblighi di informazione dei lavoratori rispetto alle proprie condizioni di lavoro e stabilite nuove tutele minime.

Gli obblighi informativi in capo al datore di lavoro vengono estesi anche ai rapporti di collaborazioni continuative organizzate dal committente anche tramite piattaforme, contratto di prestazione occasionale e contratto di collaborazione coordinata e continuativa.

Gli stati membri hanno tempo fino al 01 Agosto 2022 per il recepimento.

La modifica più importante riguarda l’implementazione degli elementi essenziali del rapporto di lavoro che devono essere comunicati dal datore di lavoro al lavoratore, senza possibilità di inserire nella lettera di assunzione il classico rimando al ccnl.

Pertanto lettere d’assunzione, dovranno contenere una serie di informazioni, da tutti gli elementi retributivi ai congedi e alle ferie.

La violazione dell’obbligo di informazione è punita con la sanzione amministrativa da 250 euro a 1.500 euro per ogni lavoratore interessato.

In caso di violazione degli obblighi di informazione se si utilizzano sistemi decisionali o di monitoraggio automatizzati, trova applicazione per ciascun mese di riferimento, la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 750 euro.

Se la violazione si riferisce a più di 5 lavoratori la sanzione amministrativa è da 400 a 1.500 euro.

Se la violazione si riferisce a più di 10 lavoratori, la sanzione amministrativa è da 1.000 a 5.000 euro e non è ammesso il pagamento della sanzione in misura ridotta.

Al momento il decreto non è ancora pubblicato in Gazzetta Ufficiale pertanto attualmente non è ancora applicabile.