Il 01.06.2023 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto legge n. 61 recante “Interventi urgenti per fronteggiare l’emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023”, entrato in vigore il 02.06.2023.

Successivamente, in data 08.06.2023, l’Inps ha emanato la Circolare n. 53 recante “Disposizioni in materia di sostegno al reddito per datori di lavoro e lavoratori colpiti dall’eccezionale evento meteorologico che ha interessato in particolare la Regione Emilia-Romagna. Istruzioni operative e contabili.”.

LE MISURE DEL DECRETO ALLUVIONE

All’art. 7, Capo I del decreto legge 61/2023 recante “Disposizioni in materia di ammortizzatori sociali” il legislatore ha voluto prevedere, con l’intento di fronteggiare l’emergenza, il riconoscimento da parte dell’INPS di un unico ammortizzatore sociale a pagamento diretto da parte dell’Istituto e in deroga all’ordinaria disciplina dettata dal decreto legislativo 148/2015.

In particolare l’Inps riconoscerà, in ogni caso entro il limite temporale del 31 agosto 2023 e ferme restando le durate massime stabilite dal decreto, un‘integrazione al reddito, con relativa contribuzione figurativa, di importo mensile massimo pari a quello previsto per le integrazioni salariali di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 148/2015.

Le misure sono destinate ai lavoratori subordinati del settore privato che soddisfano i seguenti requisiti: risiedono/sono domiciliati o lavorano presso un’impresa con sede legale o operativa in uno dei territori indicati nell’allegato 1. Inoltre, devono essere impossibilitati a svolgere la propria attività lavorativa a causa degli eventi straordinari emergenziali dichiarati. Queste misure riguardano anche coloro che, risiedendo o essendo domiciliati nei medesimi territori, sono impossibilitati totalmente o parzialmente a recarsi al lavoro.

Alla prima categoria di lavoratori spetterà un’integrazione al reddito nel limite massimo di 90 giornate, mentre alla seconda categoria spetterà nel limite massimo di 15.

L’articolo 11, Capo I, relativo alla “Sospensione di termini in favore delle imprese”, prevede che le società e le imprese che avevano la sede operativa nei territori indicati nell’allegato 1 alla data del 1° maggio 2023, beneficeranno della sospensione dei versamenti tributari e contributivi a partire dal 1° maggio 2023. Tale sospensione avverrà senza l’applicazione di sanzioni e interessi.

ELENCO DELLE AREE E DEI COMUNI INCLUSI

Nel Decreto Legge è allegato l’elenco dei comuni coinvolti, che include l’indicazione della circoscrizione territoriale qualora solo un’area, località o frazione del comune sia stata coinvolta.