Decreto Ristori: esonero contributivo per aziende che non chiedono la CIG
Esonero contributivo alternativo alla Cig: chi può richiederlo?
L’Inps, con il messaggio n. 1836 del 6 maggio 2021, fornisce le indicazioni operative per la richiesta di autorizzazione e per la corretta esposizione nel flusso Uniemens dei dati relativi all’esonero dal versamento dei contributi previdenziali per aziende che non richiedono trattamenti di integrazione salariale Covid-19 ai sensi del Decreto Legge n. 137/2020 (cd. Decreto Ristori), convertito nella Legge n. 176/2020.
Tale messaggio riprende le prime indicazioni sulla gestione dell’esonero, già fornite con la circolare Inps n. 24 dell’11 febbraio 2021.
Possono accedere all’esonero contributivo i datori di lavoro privati, ad eccezione del settore agricolo, che abbiano già fruito, nel mese di giugno 2020, dei trattamenti ordinari di integrazione salariale, degli assegni ordinari e dei trattamenti di integrazione salariale in deroga, riconosciuti secondo la disciplina posta in relazione all’emergenza epidemiologica da Covid-19 e ai quali sia stato interamente autorizzato l’ulteriore periodo di nove settimane previsto dal Decreto Legge n. 104/2020 (cd. Decreto Agosto) oppure risultino appartenenti ai settori interessati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 ottobre 2020.
L’agevolazione contributiva, inoltre, non può trovare applicazione per le aziende che:
- hanno fruito esclusivamente dell’esonero ex art. 3 del Decreto Agosto, ad eccezione dei datori di lavoro appartenenti ai settori interessati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 ottobre 2020;
- non hanno fruito dei trattamenti di integrazione salariale previsti dal Decreto Agosto, sempre ad eccezione dei datori di lavoro appartenenti ai settori identificati dagli allegati 1 e 2 del Decreto Ristori.
Esonero contributivo per aziende che non richiedono la CIG, in cosa consiste?
Il messaggio Inps n. 1836/2021 ha chiarito che l’esonero in esame è alternativo alla fruizione di ammortizzatori sociali con causale Covid-19 pertanto, il datore di lavoro dovrà scegliere se fruire dell’ammortizzatore sociale emergenziale oppure dell’esonero contributivo, a prescindere da quale sia la fonte normativa di riferimento della misura nella medesima unità produttiva.
Di conseguenza, nei periodi di riferimento novembre 2020, dicembre 2020 e gennaio 2021 il datore di lavoro non dovrà aver usufruito di alcun ammortizzatore sociale “Covid”, a prescindere dalla fonte di riferimento.
Come fruire dell’esonero contributivo per le aziende che non richiedono la cassa integrazione?
L’esonero può essere fruito per un periodo massimo di 4 settimane ed è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta ed a condizione che per gli altri esoneri di cui si intenda fruire non sia espressamente previsto un divieto di cumulo con altri regimi.
Ai datori di lavoro viene richiesto il rispetto di determinati requisiti per poter avere diritto alla legittima fruizione dell’esonero:
- la regolarità degli obblighi di contribuzione previdenziale, ai sensi della normativa in materia di documento unico di regolarità contributiva (DURC);
- l’assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro e rispetto degli altri obblighi di legge;
- il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, sottoscritti dalle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
La misura è concessa ai sensi della sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione Europea recante un “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19” (c.d. Temporary Framework).
La Commissione Europea ha autorizzato l’esonero previdenziale introdotto dal Decreto Ristori con Decisione C (2021) 1376 final del 23 febbraio 2021 e l’Inps, con il messaggio n. 1836 del 6 maggio 2021, ha fornito le indicazioni operative per la richiesta di autorizzazione e per la corretta esposizione dei dati nel flusso Uniemens.
Come fare domanda per usufruire dell’esonero contributivo alternativo a CIG
I datori di lavoro interessati a usufruire dell’esonero dovranno inoltrare all’Inps, prima della trasmissione della denuncia contributiva relativa al primo periodo retributivo, tramite la funzionalità “Contatti” del “Cassetto previdenziale” alla voce “Assunzioni agevolate e sgravi”, selezionando “Sgravi art.3 DL 104/20 e art.12 DL 137/2020”, un’istanza per l’attribuzione del codice di autorizzazione “2Q”, che assume il più ampio significato di “Azienda beneficiaria dello sgravio art.3 DL 104/2020 e dello sgravio art.12 DL 137/2020”, nella quale dichiarano:
- di aver usufruito nel mese di giugno 2020 delle specifiche tutele di integrazione salariale causale Covid-19 e di non aver fatto richiesta dei medesimi trattamenti per i mesi di novembre, dicembre 2020 e gennaio 2021 riguardanti la medesima matricola o, nel caso di più unità produttive, la medesima unità, nonché l’importo dell’esonero di cui intendono avvalersi, parametrato alle ore di integrazione salariale fruite nel mese di giugno 2020.
Una volta ricevuta la richiesta, il codice di autorizzazione sarà attribuito alla posizione contributiva del datore di lavoro, con validità dal mese di aprile 2021 fino al mese di agosto 2021.
L’effettivo ammontare dell’esonero contributivo alternativo alla CIG è pari alle ore di integrazione salariale già fruite a giugno 2020, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, e non potrà superare la contribuzione datoriale relativa al mese o ai mesi di astratta spettanza dell’esonero (ossia ricadenti nel periodo compreso tra il 16 novembre 2020 ed il 31 gennaio 2021 e per massimo quattro settimane), né la contribuzione dovuta nelle singole mensilità in cui ci si intenda avvalere della misura (denunce di competenza delle mensilità comprese tra aprile 2021 – agosto 2021).
Infine, la retribuzione persa nel mese di giugno 2020 – da utilizzare come base di calcolo per la misura dell’esonero – deve essere maggiorata dei ratei di mensilità aggiuntive.