Esonero contributivo per lavoratori dipendenti al 2% da luglio
Come noto, l’articolo 1, comma 121, della legge n. 234 del 30 dicembre 2021, aveva introdotto in via eccezionale, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 – per i rapporti di lavoro subordinato, con esclusione dei rapporti di lavoro domestico – un esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore di 0,8 punti percentuali. Questo a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non eccedesse l’importo mensile di 2.692 Euro, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima.
La disciplina relativa a tale esonero contributivo è stata modificata dal decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115 (c.d. decreto Aiuti-bis) che, all’articolo 20, comma 1, ha previsto per il periodo compreso tra il 1° luglio 2022 e il 31 dicembre 2022 l’incremento dello sgravio in misura pari a 1,2 punti percentuali, portando complessivamente la riduzione dei contributi IVS al 2% da luglio 2022 a dicembre 2022.
L’Inps, con messaggio n. 3499 del 26-09-2022 ha recepito le modifiche legislative sopra descritte e ha fornito le istruzioni operative per l’applicazione dello sgravio contributivo. Vediamole nel dettaglio.
Riduzione dei contributi a carico del lavoratore da luglio a dicembre 2022
Come anticipato, per il periodo che va dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2022, i lavoratori – esclusi quelli domestici – con una retribuzione mensile imponibile a fini previdenziali pari o inferiore a 2.692 Euro beneficiano di una riduzione contributiva pari al 2% sui contributi IVS a loro carico.
La riduzione è applicabile anche sulla tredicesima mensilità, a condizione che il relativo importo non superi il valore di 2.692 Euro.
L’Inps ha specificato che laddove i ratei di mensilità aggiuntiva vengano erogati nei singoli mesi, la riduzione della quota a carico del lavoratore potrà operare, distintamente:
- sia sulla retribuzione lorda imponibile ai fini previdenziali, al netto dei ratei di mensilità aggiuntiva corrisposti nel mese, laddove sia inferiore o uguale al limite di 2.692 Euro;
- sia sui ratei di tredicesima, qualora l’importo di tali ratei non superi nel mese di erogazione l’importo di 224 Euro (pari all’importo di 2.692 Euro/12);
Anche in caso di cessazione infra-annuale del rapporto di lavoro il massimale dei ratei di tredicesima deve essere riparametrato al numero di mensilità maturate alla data di cessazione, moltiplicando l’importo di 224 Euro per il numero di mensilità maturate alla data della cessazione.
Nelle ipotesi in cui i contratti collettivi nazionali di lavoro prevedano l’erogazione della quattordicesima mensilità, nel mese di erogazione di tale mensilità aggiuntiva, la riduzione contributiva potrà trovare applicazione solo nell’ipotesi in cui l’ammontare della quattordicesima mensilità o dei suoi ratei, sommati alla retribuzione imponibile del mese di riferimento, non ecceda l’importo di 2.692 Euro. Al contrario, se tale limite è superato, l’esonero contributivo, nel mese di riferimento, non potrà trovare applicazione.
L’Istituto ha inoltre precisato che nelle ipotesi in cui il lavoratore, nel corso di un mese, svolga la propria prestazione lavorativa presso distinti datori di lavoro, il calcolo del massimale della retribuzione imponibile che dà diritto all’applicazione dell’esonero deve essere considerato autonomamente per ogni rapporto di lavoro, in relazione ai distinti datori di lavoro, con riferimento al medesimo mese.
Come si applica l’esonero contributivo al 2%
L’Inps ha specificato che l’incremento dell’esonero contributivo al 2% potrà essere applicato a decorrere dalla denuncia di ottobre 2022 e ha fornito i codici con i quali esporre lo sgravio in Uniemens.
Gli arretrati spettanti da luglio 2022 potranno essere recuperati nelle denunce di competenza di ottobre, novembre e dicembre 2022.
Si ricorda che non è necessario presentare domande e/o ottenere autorizzazioni da parte dell’Istituto per applicare il bonus contributivo. Inoltre, poiché la misura agevolativa si applica sulla quota dei contributi IVS a carico dei lavoratori in relazione a tutti i rapporti di lavoro subordinato, sia instaurati che instaurandi, lo sgravio contributivo non assume la natura di incentivo all’assunzione e, conseguentemente, non è soggetto all’applicazione dei principi generali in materia di incentivi all’occupazione, non costituisce un aiuto di Stato ai sensi della normativa comunitaria e, poiché non comporta benefici a carico del datore di lavoro, non è subordinato al possesso del Durc da parte di quest’ultimo.