L’INAIL con la circolare numero 33 del 24 luglio 2023 fornisce le indicazioni operative per la sospensione degli adempimenti, dei versamenti dei premi, della notifica dei verbali unici di accertamento e notificazione, del pagamento in misura ridotta delle sanzioni amministrative, nonché le indicazioni relative al durc on line, per tutti i datori di lavoro colpiti dall’alluvione che ha interessato soprattutto le zone dell’Emilia Romagna, durante il mese di maggio.

Sospensione degli adempimenti relativi ai rapporti di lavoro e dei versamenti dei premi per l’assicurazione obbligatoria

L’Inail riprende quanto stabilito dalla legge 61/2023. In particolare ricorda che la sospensione si applica ai ai soggetti che, alla data del 1° maggio 2023, avevano la residenza ovvero la sede legale o la sede operativa nei territori colpiti dall’alluvione.

In particolare la sospensione riguarda:

  • i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei premi per l’assicurazione obbligatoria in scadenza nel periodo dal 1° maggio 2023 al 31 agosto 2023;
  • i versamenti, tributari e non, derivanti dalle cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione;
  • i termini degli adempimenti, relativi ai rapporti di lavoro, verso le amministrazioni pubbliche previsti a carico di datori di lavoro, di professionisti, di consulenti e centri di assistenza fiscale che abbiano sede o operino nei territori alluvionati, anche per conto di aziende e clienti non operanti nei predetti territori;
  • i termini per la presentazione di ricorsi amministrativi e giurisdizionali per il periodo dal 1° maggio 2023 al 31 luglio 2023;
  • dal 1° maggio 2023 al 31 agosto 2023 sono sospesi tutti i termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi a procedimenti amministrativi, comunque denominati, pendenti alla data del 1° maggio 2023 o iniziati successivamente a tale data, inclusi quelli sanzionatori;
  • i termini relativi a procedimenti amministrativi, comunque denominati, pendenti alla data del 1° maggio 2023 o iniziati successivamente a tale data, inclusi quelli sanzionatori, presso i comuni interessati.

L’Inail inoltre ricorda che i versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica soluzione entro il 20 novembre 2023. I termini di versamento relativi alle cartelle di pagamento riprendono a decorrere dalla scadenza del periodo di sospensione. Gli adempimenti diversi dai versamenti, non eseguiti per effetto delle sospensioni, sono effettuati entro il 20 novembre 2023.

Soggetti destinatari

La sospensione nello specifico riguarda quindi i datori di lavoro privati e i lavoratori autonomi regolarmente iscritti all’assicurazione obbligatoria nella gestione Industria e alla gestione per l’assicurazione contro le malattie e le lesioni causate dall’azione dei raggi X e delle sostanze radioattive.

Ai fini dell’individuazione della posizione assicurativa territoriale si fa riferimento, come di consueto, alla sede operativa, ossia alla sede dove è svolta l’attività economica del soggetto assicurante.

L’Inail precisa che in caso di aziende autorizzate all’accentramento delle posizioni assicurative la sospensione riguarda esclusivamente i premi riferiti alle unità produttive ubicate nei territori colpiti.

Le aziende invece plurilocalizzate con sedi operative sia nei territori dei Comuni colpiti dagli eventi alluvionali e franosi, sia al di fuori di detti territori, possono sospendere soltanto i versamenti dei premi riferiti alle posizioni assicurative territoriali (PAT) ubicate nei Comuni colpiti.

Sono sospesi per l’intero periodo i termini degli adempimenti a carico dei consulenti del lavoro e degli altri soggetti che abbiano sede o operino nei territori colpiti, anche per conto di aziende e clienti non operanti nei predetti territori. Conseguentemente, non trovano applicazione le disposizioni sanzionatorie connesse ai relativi adempimenti. Le disposizioni relative alla sospensione si applicano, infine, anche nei riguardi dei lavoratori infortunati residenti o domiciliati nei territori in argomento per gli adempimenti posti a loro carico.

Versamenti sospesi

Ricadono nel periodo di sospensione i versamenti correnti relativi alla seconda e terza rata del premio di autoliquidazione 2022/2023 con scadenza 16 maggio 2023 e 21 agosto 2023, per coloro che hanno comunicato di pagare il premio di autoliquidazione in quattro rate. Sono sospesi, altresì, i premi mensili per l’assicurazione dei pescatori autonomi della piccola pesca marittima e delle acque interne, e i premi assicurativi aventi scadenza ricadente nel periodo 1° maggio 2023 – 31 agosto 2023.

Tra i versamenti oggetto di sospensione dal 1° maggio 2023 al 31 agosto 2023 rientrano anche le rate mensili nell’ambito delle rateazioni ordinarie concesse dall’Istituto, in corso alla data del 1° maggio 2023.

Per espressa previsione normativa, non si procede al rimborso di quanto già versato.

1) Modalità di sospensione

Per usufruire della sospensione i soggetti interessati devono presentare apposita comunicazione entro il 20 novembre 2023 utilizzando il servizio on line “Comunicazione sospensioni/recuperi agevolati calamità naturali” disponibile dal 25 luglio 2023 in www.inail.it dal menù “Comunicazione sospensioni/recuperi agevolati”. Al fine di gestire la sospensione dei versamenti sono in corso di predisposizione in GRA web specifici codici di agevolazione che saranno inseriti sulle PAT interessate:

  • codice 269 sospensione dei versamenti per i datori di lavoro privati e i lavoratori autonomi operanti alla data del 1° maggio 2023 nei territori di cui all’allegato 1 del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61;
  • codice 270 sospensione delle rate mensili, nell’ambito delle rateazioni ordinarie5 concesse dall’Istituto, in corso alla data del 1° maggio 2023 per i datori di lavoro privati e i lavoratori autonomi operanti alla data del 1° maggio 2023 nei territori di cui all’allegato 1 del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61;
  • codice 271 sospensione dal 1° maggio al 31 luglio 2023 dei termini per la presentazione dei ricorsi di cui agli articoli 1 e 2 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2001, n. 314 e di cui all’articolo 27 delle modalità di applicazione delle vigenti tariffe dei premi approvate con il decreto interministeriale 27 febbraio 2019 (MAT) per i datori di lavoro privati e i lavoratori autonomi per i datori di lavoro privati e i lavoratori autonomi operanti alla data del 1° maggio 2023 nei territori di cui all’allegato 1 del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61.

2) Ripresa della riscossione dei premi

L’Inail riprendendo la norma precisa che i versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica soluzione entro il 20 novembre 2023.

Pertanto:

  1. entro il 20 novembre 2023 deve essere effettuato il versamento in unica soluzione dei premi sospesi dal 1° maggio al 31 agosto 2023;
  2. devono essere riavviati dal 1° settembre 2023 i piani di ammortamento delle rateazioni ordinarie6; le rate sospese (1° maggio – 31 agosto 2023) devono essere versate in unica soluzione entro il 20 novembre 2023 unitamente alla rata in scadenza nello stesso mese.

3) Modalità di versamento dei premi sospesi

Alla ripresa dei versamenti i soggetti interessati devono indicare nel modello di pagamento F24, sezione Altri enti previdenziali e assicurativi numero di riferimento “999269“.

Per il riavvio dei piani di ammortamento delle rateazioni ordinarie, nel modello di pagamento F24, deve essere indicato il numero di riferimento “80000x” comunicato con il provvedimento di concessione della rateazione.

Istruzioni in merito al rilascio del durc on line

L’Istituto precisa che comunque la regolarità del durc sussiste in caso di sospensione die pagamenti in forza di disposizioni legislative.

Sospensione delle attività dell’Agente della Riscossione e proroga dei termini e delle scadenze della definizione agevolata

Inoltre, come precisato dall’Agenzia di Riscossione, sempre ai medesimi soggetti, sono state previste le seguenti misure:

  • sospensione dei termini relativi a versamenti tributari e non tributari derivanti dalle cartelle di pagamento emesse dagli Agenti della riscossione, in scadenza nel periodo compreso tra il 1° maggio e il 31 agosto 2023;
  • sospensione dei i versamenti delle rate in scadenza nel periodo di sospensione, derivanti da provvedimenti di rateizzazione in essere al 1° maggio, oppure riferite alle somme dovute a titolo di definizione agevolata (“Rottamazione-ter”);
  • sospensione fino al 31 agosto 2023 delle attività di notifica delle cartelle di pagamento e delle procedure di riscossione;
  • proroga di tre mesi dei termini e delle scadenze della definizione agevolata (“Rottamazione-quater”) per cui la domanda di adesione potrà essere presentata entro il 30 settembre 2023;
  • differimento di tre mesi sia del termine entro il quale Agenzia delle entrate-riscossione comunicherà le somme dovute a seguito della presentazione della domanda di adesione alla definizione agevolata per il perfezionamento della definizione stessa, sia le successive scadenze per il pagamento delle somme dovute.

I termini di versamento relativi alle cartelle di pagamento per espressa previsione normativa riprendono a decorrere dalla scadenza del periodo di sospensione.

La sospensione opera di diritto e, pertanto, non è necessaria alcuna istanza da parte dei soggetti interessati.

Ricorsi amministrativi in materia di tariffe dei premi

È sospeso inoltre il termine di 30 giorni per la presentazione dei ricorsi amministrativi, vale a dire:

  • i ricorsi al Consiglio di amministrazione dell’Inail contro i provvedimenti dell’Istituto riguardanti l’applicazione delle tariffe dei premi assicurativi per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, compresi quelli adottati direttamente dall’Inail;
  • i ricorsi alla Sede territoriale dell’Inail contro i provvedimenti emessi dalla stessa Sede concernenti l’oscillazione del tasso medio di tariffa per andamento infortunistico, adottati secondo le MAT 2019.

Si ricorda che il termine in argomento è perentorio ai fini dell’applicazione del beneficio previsto in base al quale il datore di lavoro che promuove ricorso, deve effettuare il versamento dei premi di assicurazione, nel caso di prima applicazione, in base al tasso medio di tariffa e, negli altri casi, in base al tasso in vigore alla data del provvedimento che ha dato luogo al ricorso, salvo conguaglio per la eventuale differenza tra la somma versata e quella che risulti dovuta.

Il termine di 30 giorni riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l’inizio stesso è differito alla fine del periodo.

I datori di lavoro interessati devono comunicare la volontà di avvalersi della sospensione dal 1° maggio al 31 luglio 2023 per la presentazione dei ricorsi con l’apposito servizio.

Sospensione dei procedimenti di competenza dell’Inail

Come già ricordato è prevista la sospensione di tutti i termini ordinatori o perentori propedeutici, endoprocedimentali, finali, esecutivi relativi a procedimenti amministrativi, comunque denominati, pendenti alla data del 1° maggio 2023 o iniziati successivamente a tale data, inclusi quelli sanzionatori.

1) Procedimenti relativi alle prestazioni

L’istituto ricorda nuovamente che devono ritenersi sospesi i termini prescrizionali o decadenziali relativi alle prestazioni assicurative facenti capo ai soggetti che alla data del 1° maggio 2023 erano residenti/domiciliati nei comuni interessati dall’alluvione. La sospensione riguarda il periodo dal 1° maggio 2023 al 31 agosto 2023 e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l’inizio stesso è differito alla fine del periodo.

Sono sospesi in particolare:

  • i termini di revisione delle rendite per infortunio e i termini di revisione delle rendite da malattie professionale, che scadono nel periodo di sospensione;
  • l’azione per conseguire le prestazioni Inail, che si prescrive nel termine di tre anni dal giorno di infortunio o di manifestazione della malattia professionale;
  • i termini per l’opposizione;
  • i termini di decadenza per la costituzione della rendita ai superstiti, per la liquidazione della rendita di passaggio e per proporre la domanda di concessione dello speciale assegno continuativo mensile.

Quanto ai termini per l’inoltro delle denunce degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, nonché le comunicazioni, il decreto-legge in oggetto non menziona espressamente tali adempimenti.

2) Notificazione dei verbali di accertamento e notificazione, procedimenti sanzionatori ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, pagamento di sanzioni amministrative

Infine l’Inail ricorda che sono sospesi fino al 31 agosto 2023 anche:

  • la notificazione dei verbali unici di accertamento e notificazione;
  • i termini relativi ai procedimenti sanzionatori, con specifico riferimento al termine di decadenza;
  • il termine di pagamento delle sanzioni amministrative in misura minima a seguito di diffida obbligatoria;
  • il termine di pagamento delle sanzioni in misura ridotta;
  • in caso di provvedimenti sanzionatori e verbali di accertamento già notificati, i termini per la presentazione di scritti difensivi all’Ispettorato territoriale del lavoro competente;

i termini per la presentazione dei ricorsi amministrativi.