Innalzamento fringe benefit a 3.000 Euro: aspetti operativi e criticità
Cambia ancora la normativa in materia “fringe benefits”: l’articolo 3 del DL 176/2022, c.d. “Decreto Aiuti quater”, ha infatti previsto l’aumento della soglia di esenzione da imposizione fiscale e contributiva per il periodo d’imposta 2022 fino all’importo di 3.000 Euro.
Sempre nell’ottica di prevedere tale disposizione come misura per fronteggiare il caro bollette dovuto al conflitto russo-ucraino in corso, viene confermato che all’interno di tale limite – sempre solo per l’anno fiscale 2022 – rientrano anche le somme erogate o rimborsate ai lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale.
In cosa consiste l’aumento della soglia?
Il legislatore ha previsto per l’anno di imposta 2022 la possibilità di erogare beni o servizi ai lavoratori sfruttando una speciale esenzione fiscale e contributiva pari a 3.000 Euro annui.
Tale soglia va considerata in relazione non solo al valore del singolo bene o servizio erogato, ma tenendo in considerazione tutti i fringe benefits erogati dal datore di lavoro nel corso del periodo d’imposta: all’interno di tale concetto rientrano anche i voucher utilizzabili per beni e servizi per i quali venga attribuito il diritto di ottenerli da terzi, come ad esempio i buoni spesa, le carte carburante o i buoni Amazon.
L’Agenzia delle Entrate, con la circolare 35/E del 4 novembre 2022, aveva già fornito alcuni chiarimenti operativi, specificando che l’esenzione è applicabile ai titolari di redditi da lavoro dipendente e assimilati, includendo quindi tra i potenziali beneficiari, a titolo esemplificativo, anche tirocinanti, co.co.co. e amministratori, e che la stessa può essere gestita anche come misura ad personam.
L’amministrazione finanziaria è intervenuta anche per specificare come sfruttare l’innalzamento della soglia di esenzione nel caso in cui il datore di lavoro decida di rimborsare le utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale:
- le utenze devono riguardare immobili ad uso abitativo posseduti o detenuti dal dipendente, dal coniuge o dai suoi familiari, a prescindere che negli stessi abbiano o meno stabilito la residenza o il domicilio, a condizione che ne sostengano effettivamente le relative spese;
- è possibile comprendere nel perimetro applicativo della norma anche le utenze per uso domestico – intestate al condominio – che vengono ripartite fra i condomini e quelle per le quali, pur essendo le utenze intestate al proprietario dell’immobile, sia prevista nel contratto di locazione una forma di addebito analitico a carico del lavoratore o dei familiari, sempre a condizione che tali soggetti sostengano effettivamente la relativa spesa;
- il datore di lavoro è tenuto ad acquisire e conservare, per eventuali controlli, la relativa documentazione per giustificare la somma spesa.
In alternativa, il datore di lavoro può acquisire una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con la quale il lavoratore richiedente attesti di essere in possesso della documentazione comprovante il pagamento delle utenze domestiche, di cui riporti gli elementi necessari per identificarle, quali ad esempio il numero e l’intestatario della fattura (e se diverso dal lavoratore, il rapporto intercorrente con quest’ultimo), la tipologia di utenza, l’importo pagato, la data e le modalità di pagamento.
Al fine di evitare che si fruisca più volte del beneficio in relazione alle medesime spese, è necessario che il dipendente autocertifichi anche che le medesime fatture non siano già state oggetto di richiesta di rimborso, totale o parziale, non solo presso il medesimo datore di lavoro, ma anche presso altri. Resta fermo che tutta la documentazione indicata nella predetta dichiarazione sostitutiva deve essere conservata dal dipendente in caso di controllo da parte dell’Amministrazione finanziaria.
Da quando ci sarà l’innalzamento della soglia dei Fringe benefit?
Poiché la disposizione, seppur introdotta a fine anno, è valida ed efficace per tutto il periodo d’imposta 2022, comporterà la necessità da parte dei datori di lavoro – in fase di conguaglio fiscale di fine anno – di restituire imposte e contributi trattenuti in relazione a beni in natura e servizi erogati nel corso dell’anno che sono stati assoggettati ad imposizione fiscale e contributiva in applicazione della normativa previgente.
Questo comporta possibili complicazioni per la gestione dei dipendenti cessati nel corso dell’anno e/o per coloro che hanno percepito beni in natura per importi sotto soglia ma comunque elevati, come per esempio i lavoratori in possesso di autovetture aziendali ad uso promiscuo.
Poiché si fa riferimento al concetto di “periodo d’imposta”, è necessario procedere con la consegna dei beni o con l’esecuzione di rimborsi entro il 12 gennaio 2023 per beneficiare della speciale soglia di esenzione.
Chiarimenti sulla soglia di esenzione
L’Agenzia delle Entrate aveva già chiarito che nel caso in cui, in sede di conguaglio, il valore dei beni o dei servizi prestati, nonché le somme erogate o rimborsate per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale, risultino superiori alla soglia di esenzione, il datore di lavoro è tenuto ad assoggettare a tassazione l’intero importo corrisposto.