I Ministri della Salute, del Lavoro e della Pubblica Amministrazione, con il decreto interministeriale del 4 febbraio 2022 individuano le condizioni cliniche che danno accesso allo status di “lavoratore fragile”.

Inoltre, la conversione in Legge del D.L. 221 del 24 dicembre 2021, dispone la proroga per il ricorso allo smart working per i lavoratori fragili e l’equiparazione delle loro assenze al ricovero ospedaliero al 31 marzo 2022.

 Chi sono i lavoratori fragili

Il decreto interministeriale definisce due insiemi di condizioni patologiche: il primo determina lo status di “lavoratore fragile” in presenza di una singola condizione clinica, il secondo invece rappresenta un gruppo di condizioni patologiche che, presentandosi in concerto di almeno 3, determinano lo status in parola.

Nel primo gruppo si ritrovano pazienti con marcata compromissione della risposta immunitaria e quindi con:

  • trapianto di organo solido in terapia immunosoppressiva;
  • trapianto di cellule staminali ematopoietiche (entro 2 anni dal trapianto o in terapia immunosoppressiva per malattia del trapianto contro l’ospite cronica);
  • attesa di trapianto d’organo;
  • terapie a base di cellule T esprimenti un Recettore Chimerico Antigenico (cellule CAR¬T);
  • patologia oncologica o onco-ematologica in trattamento con farmaci immunosoppressivi, mielosoppressivi o a meno di 6 mesi dalla sospensione delle cure;
  • immunodeficienze primitive (es. sindrome di DiGeorge, sindrome di Wiskott-Aldrich, immunodeficienza comune variabile etc.);
  • immunodeficienze secondarie a trattamento farmacologico (es: terapia corticosteroidea ad alto dosaggio protratta nel tempo, farmaci immunosoppressori, farmaci biologici con rilevante impatto sulla funzionalità del sistema immunitario etc.);
  • dialisi e insufficienza renale cronica grave;
  • pregressa splenectomia;
  • sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS) con conta dei linfociti T CD4+ < 200cellule/pl o sulla base di giudizio clinico.

 Il secondo gruppo, comprende patologie che, se diagnosticate contemporaneamente in tre o più, danno origine allo status di “lavoratore fragile”:

  • cardiopatia ischemica;
  • fibrillazione atriale;
  • scompenso cardiaco;
  • ictus;
  • diabete mellito;
  • bronco-pneumopatia ostruttiva cronica;
  • epatite cronica;
  • obesità.

Inoltre, sono titolati ad ottenere i diritti dei “lavoratori fragili” anche coloro che, nel caso di contemporanea presenza di esenzione alla vaccinazione per motivi sanitari si trovino in una delle due seguenti condizioni: età maggiore di 60 anni o condizioni di salute motivata da concomitanti e preesistenti condizioni di elevata fragilità. Una elencazione non esaustiva è rintracciabile nell’Allegato 2 della circolare della Direzione generale della prevenzione sanitaria del Ministero della salute n. 45886 dell’8 ottobre 2021.

Chi certifica lo status di lavoratore fragile

L’individuazione delle patologie che consentono il riconoscimento della condizione di “lavoratore fragile” dovrà essere certificata dal medico di famiglia.

L’estensione dello smart working per i lavoratori fragili

La conversione del D.L. 221 del 24 dicembre 2021 in Legge n.11 del 18 febbraio 2022, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 18/02/2022 ha prorogato sino al 31 marzo due misure di tutela della salute riservate ai lavoratori fragili:

  • il diritto allo smart working o, nell’impossibilità, ad essere adibiti a mansioni diverse o a formazione anche da remoto.
  • la tutela delle assenze dal lavoro indennizzate come se si trattasse di ricovero ospedaliero.

La proroga del diritto all’assenza equiparata al ricovero ospedaliero

In merito all’equiparazione della malattia per i lavoratori fragili al ricovero ospedaliero, oltre che essere demandato al medico di famiglia o comunque prescritto dalle autorità sanitarie competenti, la stessa soggiace anche ad un tetto di finanziamento. Le risorse stanziate ammontano infatti a 16,4 milioni di euro ed INPS potrà soddisfare solo le richieste entro tale soglia, seguendo l’ordine cronologico degli eventi registrati a far data dal 1° gennaio 2022.

I datori di lavoro ovviamente non possono verificare in autonomia lo sforamento del budget attribuito all’Istituto di previdenza, si profila, quindi, la non remota possibilità di attribuire eventi fuori budget con la conseguenza di dover poi, una volta informati dall’INPS, dover modificare le buste paga e le denunce contributive mensili inviate.