Con l’abrogazione del Regio Decreto n. 2657/1923 da parte della Legge 56/2025, si è sollevata una questione importante per la disciplina del lavoro intermittente: è ancora valida la tabella delle attività discontinue allegata al decreto abrogato, storicamente utilizzata come riferimento per l’attivazione di tale tipologia contrattuale?

Cosa prevede la Nota INL 15/2025

A chiarire il punto è intervenuto il Ministero del Lavoro con la circolare n. 15 del 27 agosto 2025, che ha confermato la permanenza della tabella come parametro legittimante, anche in assenza di una disciplina contrattuale collettiva, con particolare rilievo per i settori che fanno ampio ricorso al lavoro intermittente, come il turismo.

Ai sensi dell’articolo 13 del D.lgs. 81/2015, il contratto intermittente può essere utilizzato solo al ricorrere di condizioni soggettive o oggettive, tra loro alternative:

  • Condizioni oggettive: individuate dalla contrattazione collettiva;
  • Condizioni soggettive: età del lavoratore (meno di 24 anni o più di 55 anni).

In assenza di contrattazione collettiva specifica, il Ministero – già con l’interpello n. 10/2016 – aveva chiarito che era possibile fare riferimento alla tabella delle attività discontinue allegata al Regio Decreto 2657/1923, come richiamata dal Decreto Ministeriale del 23 ottobre 2004.

Novità sul lavoro intermittente

L’abrogazione del Regio Decreto ha riaperto il dibattito sulla validità della tabella, poiché essa era contenuta in una fonte normativa ormai non più vigente. Tuttavia, la circolare ministeriale chiarisce che:

«Il rinvio operato dal D.M. 23 ottobre 2004 è di natura meramente materiale e ha cristallizzato il contenuto della tabella, rendendolo autonomo rispetto alla fonte originaria.»

Questo significa che la tabella continua ad avere valore giuridico in quanto integrata nel D.M. 2004, a prescindere dalla sopravvivenza del Regio Decreto.

Tale interpretazione è coerente con quanto già affermato dal Ministero nella circolare n. 34/2010, in occasione dell’abrogazione (poi non confermata) della tabella da parte del D.L. 112/2008, ed è stata recentemente ribadita anche dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro con la nota n. 1180 del 10 luglio 2025.

Obblighi e comunicazioni per i datori di lavoro

Si ricorda che, oltre all’UNILAV, il datore di lavoro deve provvedere alla comunicazione alla Direzione territoriale del lavoro competente per territorio, prima dell’inizio della prestazione lavorativa intermittente o di un ciclo integrato di prestazioni intermittenti di durata non superiore a 30 giorni.