È entrata in vigore dal 1 gennaio, la l. n. 205 del 27.12.2017, Legge di Bilancio per il 2018.

La nuova legge di stabilità, ha introdotto, tra le numerose novità, un incentivo strutturale destinato a giovani che non siano stati mai assunti in precedenza con contratto di lavoro a tempo indeterminato.

Esaminiamo, in dettaglio, tutte le specifiche.

Rapporti di lavoro agevolati.

L’incentivo concerne, innanzitutto:

  • le assunzioni effettuate dall’1.1.2018 con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti;
  • le conversioni, successive all’1.1.2018, di contratti di lavoro a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato.

Requisiti dei lavoratori

Le suddette assunzioni/conversioni devono riguardare soggetti che:

  • alla data delle stesse, non abbiano compiuto 30 anni di età; per il solo anno 2018, tale limite è elevato a 35 anni;
  • in caso di assunzione, non siano mai stati impiegati a tempo indeterminato (fatti salvi eventuali periodi di apprendistato non proseguiti al termine del periodo formativo).

Ulteriori condizioni di accesso.

Oltre al rispetto dei principi valevoli per la generalità degli incentivi occupazionali (es. rispetto del diritto di precedenza, regolarità contributiva), è necessario che i datori di lavoro:

  • nei 6 mesi precedenti l’assunzione incentivata e relativamente alla medesima unità produttiva, non abbiano effettuato licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo o licenziamenti collettivi;
  • per almeno 6 mesi dalla suddetta assunzione, non licenzino per giustificato motivo oggettivo né il lavoratore neo-assunto, né altri lavoratori operanti nella medesima unità produttiva con la medesima qualifica, pena la revoca dell’agevolazione e il recupero degli importi già fruiti.

Agevolazione riconosciuta.

L’agevolazione riconosciuta (non cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento) consiste nell’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, esclusi i premi INAIL:

  • nella misura del 50% del loro ammontare;

per un periodo massimo di 36 mesi e nel limite massimo di 3.000,00 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile (per un importo massimo di 250,00 euro al mese).

“Portabilità” dell’agevolazione.

È previsto che, in tutte le ipotesi in cui il rapporto di lavoro incentivato si interrompa prima dei 36 mesi di durata massima, l’agevolazione possa essere fruita, per il periodo residuo, dal datore di lavoro che assuma nuovamente il lavoratore a tempo indeterminato, prescindendosi, in tal caso:

  • sia dall’età al momento del reimpiego;
  • sia dal requisito di non aver mai lavorato a tempo indeterminato.

Il suddetto incentivo per l’occupazione giovanile stabile si applica anche alle ipotesi di prosecuzione di rapporti di apprendistato, al termine del periodo formativo, in ordinari rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato:

  • successive al 31.12.2017;
  • riguardanti giovani che non abbiano compiuto 30 anni.

In tali casi, l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro è riconosciuto:

  • nella misura del 50% e nel limite massimo di 3.000,00 euro su base annua;

ma per il più limitato periodo di durata massima di 12 mesi, fruibili a decorrere dal primo mese successivo alla scadenza del periodo, di un anno dalla conferma in servizio del lavoratore, in cui continuano ad applicarsi i benefici contributivi connessi al precedente rapporto di apprendistato.

Il suddetto incentivo per l’occupazione giovanile stabile si applica anche alle assunzioni effettuate:

  • dall’1.1.2018, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti;
  • entro 6 mesi dall’acquisizione del titolo di studio, a favore di studenti che:

    • alla data delle stesse, non abbiano compiuto 30 anni di età; per il solo anno 2018, tale limite è elevato a 35 anni;
    • abbiano svolto, presso la medesima azienda, attività di alternanza scuola-lavoro per almeno il 30% del monte ore previsto nei diversi percorsi di diploma o laurea considerati ovvero abbiano svolto periodi di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore (c.d. “apprendistato di primo livello”) o di apprendistato in alta formazione (c.d. “apprendistato di terzo livello”).

In tali casi, l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro è concesso:

  • per un periodo massimo di 36 mesi e nel limite massimo di 3.000,00 euro su base annua;

in questo caso con una percentuale di decontribuzione del 100%.

Al momento si attendono le indicazioni operative da parte dell’INPS, affinché i datori di lavoro possano richiedere tale agevolazione.