Maternità e paternità per lavoratori dipendenti
La tutela della maternità e della paternità è disciplinata dal D.Lgs. 151/2001 vediamo come:
MADRE LAVORATRICE
Astensione obbligatoria
La lavoratrice madre è obbligata ad astenersi dal lavoro – e il datore di lavoro ha il divieto di adibirla al lavoro – generalmente 2 mesi prima della data presunta del parto e 3 mesi dopo la data effettiva del parto nel caso in cui le due date coincidano.
Ad esempio se la data presunta del parto è il 18 giugno l’astensione obbligatoria inizierà dal 18 aprile e si concluderà il 18 settembre per una durata complessiva di 5 mesi e un giorno.
Nel caso in cui il parto avvenga prima della data presunta i giorni di astensione obbligatoria non goduti prima della data presunta si andranno a cumulare ai 3 mesi successivi ancora da godere dopo il parto per un totale complessivo comunque di 5 mesi e un giorno.
Nel caso in cui il parto avvenga dopo la data presunta alla durata complessiva di 5 mesi e un giorno si dovranno sommare i giorni di astensione obbligatori intercorsi tra la data presunta e la data effettiva del parto.
Può accadere che il neonato venga ricoverato in una struttura pubblica o privata, in questo caso la madre ha diritto di chiedere la sospensione dell’astensione obbligatoria successiva al parto e di goderne successivamente alla data di dimissione del bambino. A tal fine la madre deve produrre la certificazione medica che attesta la compatibilità del suo stato di salute con la ripresa dell’attività lavorativa.
Ferma restando la durata complessiva dell’astensione obbligatoria la lavoratrice può decidere di posticiparla da minimo un giorno a massimo un mese. La richiesta di flessibilità da parte della lavoratrice viene concessa a condizione che il medico del SSN, o con esso convenzionato, e, se sussiste l’obbligo di sorveglianza sanitaria, il medico competente attestino nel corso del 7° mese di gravidanza che la scelta della lavoratrice non arrechi pregiudizi alla salute della gestante e del nascituro. Le giornate di astensione obbligatoria non godute prima del parto si andranno a sommare all’astensione obbligatoria dopo il parto.
Il periodo di astensione obbligatoria può essere anticipato:
- Per gravi complicanze della gravidanza;
- Per le condizioni di lavoro o ambientali che sono pregiudizievoli alla salute della lavoratrice o del nascituro;
- Per l’attività svolta dalla lavoratrice che risulta faticosa o insalubre.
In presenza di una di queste condizioni l’organo competente, che può essere l’Asl o l’INL, dispongono l’interdizione dal lavoro fino all’inizio dell’astensione obbligatoria.
L’astensione obbligatoria può essere prorogata fino a 7 mesi dopo il parto quando le condizioni di lavoro o ambientali sono pregiudizievoli alla salute della lavoratrice o quando la stessa è addetta a lavori faticosi o insalubri e non può essere spostata ad altre mansioni. Il provvedimento di proroga deve essere adottato dall’INL anche su richiesta della lavoratrice.
PADRE LAVORATORE
Congedo paternità
Il diritto all’astensione obbligatoria di cui normalmente gode la madre si estende al padre lavoratore che ne beneficia in alternativa alla madre per tutta la durata spettante, o per la parte residua, solo nelle seguenti ipotesi:
- Morte o grave infermità della madre;
- Abbandono del bambino da parte della madre;
- Affidamento del bambino al padre in via esclusiva;
Congedo sperimentale obbligatorio e facoltativo
In via sperimentale per l’anno 2016 il padre lavoratore dipendente ha diritto a un congedo obbligatorio della durata di 2 giorni anche non continuativi da fruire entro i 5 mesi dalla nascita del bambino.
Inoltre, il padre lavoratore dipendente ha diritto a 1 o 2 giorni di congedo facoltativo da fruire entro i 5 mesi dalla nascita del bambino, tale diritto però è derivato dal diritto della madre di godere dell’astensione obbligatoria pertanto, nel caso il lavoratore decidesse di fruirne la madre dovrebbe rinunciare a 1 o 2 giorni di congedo obbligatorio con conseguente anticipazione del termine finale dello stesso di 1 o 2 giorni.
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ENTRAMBI I GENITORI
Astensione facoltativa
Oltre al periodo di astensione obbligatoria i genitori hanno diritto ad astenersi dal lavoro per un ulteriore periodo detto di astensione facoltativa o congedo parentale. Tale astensione spetta a entrambi i genitori con un figlio di età fino ai 12 anni.
La madre può fruire del congedo parentale per massimo 6 mesi dopo il periodo di astensione obbligatoria e comunque fino ai 12 anni del figlio.
Il padre può fruire del congedo parentale per massimo 7 mesi dalla nascita del figlio e comunque fino ai 12 anni del figlio, ma, in ogni caso, entrambi i genitori cumulativamente non possono fruire dell’astensione facoltativa per un periodo superiore a 10 mesi o 11 mesi nel caso in cui il padre si astenga dal lavoro per almeno 3 mesi.
La possibilità di fruire dell’astensione facoltativa è riconosciuta a ciascun genitore anche se l’altro non ne ha diritto, pertanto, ad esempio, il padre lavoratore dipendente ne può godere anche se la madre non è lavoratrice.
Il congedo parentale può essere fruito anche in modo frazionato, anche a giornata. A tal proposito è importante evidenziare che l’astensione facoltativa si considera frazionata quando tra un periodo di congedo parentale e l’altro c’è un’effettiva ripresa dell’attività lavorativa. E’ prevista anche la possibilità che l’astensione facoltativa sia fruita frazionata su base oraria secondo le modalità previste dalla contrattazione collettiva o in mancanza è consentita in misura pari alla metà dell’orario medio giornaliero del mese precedente la richiesta di inizio dell’astensione. Ad esempio nel caso di un lavoratore con un orario giornaliero medio pari a 8 ore il congedo parentale può essere richiesto per 4 ore al giorno. L’astensione facoltativa frazionata su base oraria non può essere cumulata con i riposi giornalieri (allattamento) e non modifica la durata del congedo parentale i cui limiti complessivi e individuali rimangono invariati.
PERMESSI
Visite mediche
Le lavoratrici gestanti hanno diritto a permessi retribuiti per l’effettuazione di esami prenatali, accertamenti clinici o visite mediche specialistiche nel caso questi debbano essere eseguiti durante l’orario di lavoro.
Riposi giornalieri
La lavoratrice madre ha diritto durante il primo anno di vita del bambino a dei riposi giornalieri retribuiti, detti permessi per allattamento. I riposi giornalieri hanno la seguente durata:
- 2 ore (due riposi di un’ora ciascuno anche cumulabili) quando l’orario di lavoro giornaliero è pari o superiore a 6 ore;
- 1 ora se l’orario giornaliero è inferiore a 6 ore.
Il padre lavoratore può godere dei permessi per allattamento in base al suo orario di lavoro solo in particolari circostanze tra cui:
- Affidamento del figlio al solo padre;
- Morte o grave infermità della madre;
- Richiesta in alternativa alla madre lavoratrice dipendente che non se ne avvale o ne ha diritto;
- Madre non lavoratrice dipendente.
Malattia bambino
Entrambi i genitori, alternativamente tra loro, indipendentemente dal fatto che l’altro ne abbia un autonomo diritto, possono godere di permessi non retribuiti per le malattie di ciascun figlio. In particolare:
- Per tutta la durata della malattia del bambino fino a 3 anni di età del figlio;
- Per massimo 5 giorni lavorativi all’anno per il bambino di età compresa tra i 3 e gli 8 anni.